Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
03-055/01 9 I 8 e L l 6 L a . n O e B N p E , a 1 E 8 m N e IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 t O 1 I s - i Z 1 s A 1 l R - a T 4 L TE SUPREMA DI CASSAZIONE S I 2 e G h . E c i R f i d 3 A SEZIONE PRIMA CIVILE o 2 D m . E T T R N E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A S E Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N.14041/98 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 6364 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. Ud. 21/12/00 ha pronunciato la seguente: a SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INDUSTRIA in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
contro
NI IA, elettivamente domiciliata in Roma, via del Casale Strozzi 33, presso l'avv. Aldo Cigliano, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Michele Milone di LA
- controricorrente -
avverso la sentenza del RE di LA n. 2238 del 16.7.97 .Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.00 dal Relatore Cons. Luigi Macioce Udito il P.M., in persona del Sos. Proc.Gen. Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2501 1 2000 A seguito di contestazione 18.9.93 effettuata dalla Polizia Municipale di LA a RB IA, ad oggetto la violazione dell'art. 6 comma 1 della L. 112/91, il direttore dell'PI di LA con provvedimento 28.9.93 irrogava alla stessa s.a. e disponeva confisca dell'autocarro che la RB aveva adibito alla vendita itinerante di alimenti e bevande. La RB proponeva con atto 4.10.93 - opposizione ai sensi dell'art. 22 della L. - 689/81 e si costituiva la società opposta. L'adito RE, con sentenza 16.7.97, accoglieva il ricorso e revocava l'ordinanza di confisca affermando in motivazione: che dalla contestazione e dal verbale sequestro emergeva che la RB avrebbe violato l'art. 6 comma 1 della L. 112/91 per avere ш esercitato il commercio su aree pubbliche senza la concessione di posteggio;
che la ricorrente aveva documentato il possesso della autorizzazione 27/91 che, ai sensi delle leggi 426/71 e 398/76, la autorizzava al commercio ambulante in LA;
che l'autorizzazione in discorso ai sensi dell'art. 19 D.M. 248/83, in atto al dì della entrata in ' vigore della L. 112/91, era convertita d'ufficio nella nuova autorizzazione;
che da tanto discendeva il possesso del titolo e la difformità tra contestazione a verbale e contestazione della confisca. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministro dell'Industria con atto notificato il 17.7.98 contenente due motivi. Si è costituita la RB con controricorso del 2.10.98. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso - che, nei due motivi nei quali si articola, censura la sentenza per violazione degli artt. 6 e 7 L. 112/91, 14 e 20 L. 689/81 – è radicalmente- inammissibile per assenza di legittimazione del ricorrente Ministero ad 2 impugnare la sentenza pretorile resa nella controversia tra l'opponente RB e l'opposta Autorità ingiungente U.P.I.C.A. di LA. E' infatti costante insegnamento di questa Corte quello per il quale, in tema di sanzioni amministrative, deve ritenersi investita della legittimazione ad agire e contraddire, nel giudizio di opposizione all'o.i. ai sensi della legge 689/81, esclusivamente l'Autorità che abbia adottato il provvedimento (individuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17), con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'organo gerarchicamente sovraordinato (Cass. 3452/99 1038/99 8318/98 8081/96 SS.UU. 2636/89-2174/88-520/86). Nel caso che occupa, I'PI di LA ebbe a disporre a carico della RB i provvedimenti contestati e lo stesso PI ebbe a costituirsi in sede di opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 689/81, sì che la sentenza del RE venne correttamente resa nel rapporto processuale tra tali parti instaurato. Nessuna ragione, pertanto, poteva legittimare l'organo centrale dell'Amministrazione dell'Industria a sostituire l'Autorità periferica, parte unica ed essenziale del predetto rapporto processuale, nella sede della impugnazione di legittimità. Dalla inammissibilità del ricorso discende l'onere per la soccombente Amministrazione di rifondere alla controricorrente le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Amministrazione alla refusione delle spese in favore della RB pari a lire 215.400 per esborsi 2 Il Cons est CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ed a lire 2.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso il 21.12.2000 One Civile il Presidente Prima S colleria Depositate RIOR 2001 IL CANCELLIERE✓ CANCE CANCELLIERE