Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2008, n. 40286
CASS
Sentenza 1 ottobre 2008

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In tema di estradizione per l'estero, il tardivo arrivo della domanda di estradizione e dei documenti previsti dall'articolo 700 cod. proc. pen. comporta la revoca delle misure cautelari eventualmente adottate, ma non spiega alcun effetto sulla procedura estradizionale, che conserva la sua efficacia. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi del ricorrente secondo cui lo Stato richiedente, una volta perento l'arresto provvisorio, a causa del tardivo invio della domanda estradizionale, avrebbe dovuto presentare una nuova ed autonoma domanda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2008, n. 40286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40286
    Data del deposito : 1 ottobre 2008

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