Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, il tardivo arrivo della domanda di estradizione e dei documenti previsti dall'articolo 700 cod. proc. pen. comporta la revoca delle misure cautelari eventualmente adottate, ma non spiega alcun effetto sulla procedura estradizionale, che conserva la sua efficacia. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi del ricorrente secondo cui lo Stato richiedente, una volta perento l'arresto provvisorio, a causa del tardivo invio della domanda estradizionale, avrebbe dovuto presentare una nuova ed autonoma domanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2008, n. 40286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40286 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 01/10/2008
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 2094
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 25215/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 17-6-2008 della Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di RA AN, nato a [...] il 16- 4-74 alias GU RG AN, nato a [...] il 26- 4-74, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Torino, sezione Seconda penale, ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione del predetto, avanzata dalle Autorità della Repubblica di Romania, trattandosi di soggetto condannato dalle Autorità Giudiziarie di tale Nazione alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di furto aggravato. Con la suindicata sentenza la Corte di Appello ha disposto altresì la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del RA (già sottoposto ad arresto provvisorio in data 6-4-07 e successivamente scarcerato in data 17-5-07 per la omessa trasmissione degli atti nei termini di legge).
Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 c.p.p., lett. b) e c). A suo avviso, una volta trascorso l'intervallo di tempo previsto dall'art. 715 c.p.p., comma 6, senza che la documentazione sia stata inviata alla Corte di Appello, lo Stato interessato avrebbe dovuto procedere con nuova ed autonoma richiesta di estradizione e la procedura precedentemente attivata avrebbe dovuto essere ritenuta esaurita. Nel caso in esame, il termine di 40 giorni per presentare innanzi alla Corte di Appello la richiesta di estradizione e la relativa documentazione ai sensi dell'art. 700 c.p.p., era trascorso inutilmente, ma nei confronti del RA era stata ugualmente pronunciata sentenza in data 17-6-08 favorevole alla estradizione. In definitiva, secondo il ricorrente, in caso di invio tardivo o di mancato invio la procedura instaurata perderebbe efficacia e lo Stato richiedente avrebbe dovuto formalizzare una nuova richiesta. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di deposito degli atti inerenti la requisitoria del Procuratore Generale e dell'avviso di fissazione dell'udienza relativa alla procedura di estradizione. Tali atti sarebbero stati notificati al prevenuto ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore, mentre, essendo il RA all'epoca detenuto, si sarebbe dovuto procedere alla loro notifica presso l'Istituto di detenzione. Nel merito infine il ricorrente insiste nella tesi dell'errore sulla identità personale del RA. In particolare, osserva che la sentenza della Pretura di Gravita sulla quale è fondata la richiesta di estradizione risulterebbe emessa non nei confronti di RA AN (alias GU RG AN, nato il [...]), ma nei confronti di GU RG Emanuel, nato il [...].
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 715 c.p.p., comma 6, nel prevedere che le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla loro comunicazione allo Stato estero non è pervenuta la domanda di estradizione con la documentazione di cui all'art. 700 c.p.p., è disposizione che, come l'art. 16 della Convenzione Europea di estradizione, concerne esclusivamente la applicazione provvisoria di misure cautelari, come del resto recita la sua rubrica, sicché impone in tal caso la liberazione dell'estradando ma non riguarda la procedura di estradizione, che conserva la sua efficacia.
Anche il secondo motivo di ricorso (nullità della notifica dell'avviso di deposito degli atti inerenti la requisitoria del Procuratore Generale e dell'avviso di fissazione dell'udienza relativa alla procedura di estradizione, in quanto effettuata all'estradando ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore, nonostante il RA fosse all'epoca detenuto) è palesemente privo di fondamento, posto che il prevenuto non aveva in alcun modo fatto conoscere il suo stato di sopravvenuta detenzione, che non risultava dagli atti del procedimento. A parte il fatto che, una volta appreso lo stato detentivo del RA, era stata disposta la sua traduzione in udienza, in esito alla quale il ricorrente aveva rinunciato a comparire.
Infine la censura con la quale si insiste nella tesi dell'errore sulla identità personale del RA è anch'essa, oltre che del tutto generica, priva di fondamento, in quanto la Corte di Appello ha posto a base della identificazione dell'estradando il certificato dattiloscopico, che, per altro, evidenziava come il prevenuto fosse solito celarsi sotto varie identità.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille), determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvedere agli incombenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2008