Sentenza 21 luglio 2009
Massime • 1
Il ricorso straordinario "ex" art. 625 "bis" cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione del giudice di legittimità riguardi provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/07/2009, n. 38269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38269 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 21/07/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 1358
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 010100/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MM LA N. IL 11/06/1961;
avverso ORDINANZA del 01/07/2008 SETTIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Galati, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La settima sezione di questa Suprema Corte, con ordinanza dell'1 luglio 2008, depositata il 23 agosto 2008, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da MM IS avverso il provvedimento del giudice di sorveglianza recante reiezione della richiesta di rideterminazione della pena per effetto della continuazione tra i reati di cui a distinte sentenze afferenti ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aggravata.
2. Propone ricorso straordinario il MM deducendo che la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli illeciti tra i quali si richiede sia riconosciuta la continuazione siano stati commessi in periodi di tempo diversi ancorché contigui;
mentre in realtà la consumazione dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere ed estorsione sono stati commessi con unica condotta, giacché l'imputato si è avvalso dell'aiuto della stessa associazione per il recupero di un credito. Ciò è dimostrato anche dal fatto che le imputazioni per il reato di usura commesso dall'associazione non hanno riguardato il MM. Si configura quindi errore di fatto.
3. Il MM non è legittimato a proporre ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. che, come ritenuto ripetutamente da questa Corte, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi con tale termine intendere l'applicazione di una sanzione penale, come suggerisce una interpretazione letterale e logico - sistematica della norma, introdotta dal legislatore proprio al fine di eliminare errori di fatto verificatisi nel corso del giudizio di legittimità in danno del condannato. Atteso che la norma introduce un rimedio di carattere eccezionale essa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Ne consegue che l'istituto può trovare applicazione soltanto all'esito del procedimento di cognizione e non anche nei procedimenti in fase di esecuzione, in quelli di sorveglianza e nei procedimenti incidentali (SS.UU. 27 marzo 2002, 221281). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle le spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009