Sentenza 14 luglio 2014
Massime • 1
È illegittimo il sequestro preventivo della patente di guida - disposto nei confronti di soggetto indagato per il reato di omicidio colposo - trattandosi di documento non collegato da alcun diretto ed effettivo nesso di pertinenza con lo scopo cautelare tipico del sequestro, ex art. 321 cod. proc. pen., preordinato ad evitare che la libera disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri reati, considerato che il sequestro della patente di guida non priverebbe l'indagato della facoltà di guidare, in quanto solo l'autorità amministrativa può sospendere, in via cautelare, l'efficacia della abilitazione alla guida - solo materialmente incorporata nel documento della patente; d'altra parte, il giudice penale può applicare la corrispondente sanzione amministrativa accessoria solo nei casi, espressamente previsti, di reati collegati alla violazione delle norme del codice della strada ed in esito alla sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2014, n. 36369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36369 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 14/07/2014
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1418
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 21906/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA;
nei confronti di:
ON SE N. IL 24/04/1984;
avverso l'ordinanza n. 13/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO EMILIA, del 24/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
sentite le conclusioni del PG Cons. Dr. Viola Alfredo Pompeo, per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 24 aprile 2014 il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento della richiesta di riesame proposta dalla difesa di IC PE, annullava il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la patente di guida del predetto IC osservando che pur potendo "affermarsi l'astratta configurabilità del contestato reato di omicidio colposo", tuttavia "il provvedimento adottato dal Gip si traduce, nella sostanza, in una misura interdittiva che inibisce un'attività personale e tale misura interdittiva non è prevista dall'ordinamento (o meglio si tradurrebbe, se potesse raggiungere il suo scopo, posto che il provvedimento disposto dal Gip non sospende l'efficacia della autorizzazione amministrativa, e non impedirebbe all'indagato di mettersi alla guida salvo incorrere nella violazione dell'art. 180 C.d.S.)". Proseguendo nella motivazione, il Tribunale rilevava che "la (vera) sospensione della patente di guida viene applicata dal giudice penale solo in esito alla sentenza di condanna ma prima di allora è provvedimento di esclusiva competenza del Prefetto".
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero deducendo violazione o erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p.. Premette che la vicenda riguarda la morte di un giovane studente che viaggiava sull'autobus condotto da IC PE il quale, dopo avere effettuato a Reggio Emilia la fermata di Porta Santa Croce, riprendeva la marcia immettendosi nella circolazione stradale con la porta posteriore parzialmente aperta mentre ER YE stava scendendo dal mezzo;
il ragazzo non riusciva a completare la discesa a causa dello zaino che rimaneva impigliato nel maniglione centrale della porta e, quindi, mentre l'autobus proseguiva la sua marcia prendendo velocità, ER rimaneva attaccato all'autobus per circa 20 metri, perdeva l'equilibrio e infine cadeva a terra battendo violentemente il capo con conseguenze mortali. Il conducente, nonostante il corretto funzionamento delle telecamere, al momento del sinistro non si accorgeva di nulla e proseguiva la sua marcia, salvo poi effettuare una fermata qualche minuto dopo per chiudere manualmente la porta posteriore. Rilevato che l'indagato è conducente di autobus in servizio presso l'azienda di trasporto pubblico SETA e che lo stesso veniva identificato quale conducente del mezzo sul quale viaggiava la vittima solo nel prosieguo delle indagini in quanto nell'immediatezza veniva individuato altro autobus e altro autista, il ricorrente Pubblico Ministero osserva che il sequestro richiesto è provvedimento diverso rispetto alla sospensione o al ritiro della patente di guida menzionati dal Tribunale. Sostiene che la norma di cui all'art. 321 c.p.p. consente il sequestro preventivo della patente di guida dell'indagato allorquando, come nella fattispecie, la libera disponibilità di tale bene possa agevolare la commissione di altri reati, in quanto tale misura cautelare reale ha ad oggetto il documento come tale e non sospende - come correttamente rilevato dal Tribunale - l'efficacia dell'autorizzazione amministrativa. È indubbio che le finalità dell'art. 321 c.p.p., comma 1 possano essere realizzate anche tramite l'ablazione del documento di guida rendendo certamente meno probabile che l'indagato decida di mettersi alla guida degli autobus, nell'esercizio di un servizio pubblico, in violazione dell'art. 180 C.d.S.; ne' può ritenersi, come avvenuto da parte del Tribunale, che tale provvedimento si traduca nella sostanza in una misura interdittiva, essendo rimessa all'indagato la scelta di porsi o meno alla guida di un mezzo e quindi di incorrere, in caso di controllo, nella violazione amministrativa prevista dall'articolo sopra citato. In sostanza il sequestro della patente non determina disapplicazione dell'autorizzazione amministrativa ma espone chi lo subisce, nel momento in cui decide di guidare un veicolo senza avere con sè il documento, al rischio di sanzioni amministrative. Rileva ancora il ricorrente che aderendo alle argomentazioni del Tribunale, nel caso sub iudice, in cui nessuna violazione al codice della strada veniva contestata nella immediatezza del fatto e nessun provvedimento era stato adottato dall'azienda datrice di lavoro, l'art. 321 c.p.p., comma 1 verrebbe erroneamente nella sostanza ad essere svuotato di qualsiasi possibilità di applicazione non consentendo, irragionevolmente, alla autorità giudiziaria di fronteggiare il pericolo concreto di agevolazione di nuovi reati analoghi, seppure con le limitazioni sopra indicate
3. Nell'interesse dell'imputato è stata presentata una memoria con cui si eccepisce la inammissibilità del ricorso osservando come sia stato assolutamente corretto il provvedimento del Tribunale del riesame che ha annullato il decreto di sequestro in questione, sostanzialmente qualificandolo quale provvedimento abnorme e come in ogni caso il gip avesse omesso qualsiasi considerazione sulla sussistenza del periculum in mora, tanto più che la contestazione di omicidio colposo non ha alcuna attinenza con la specifica violazione di norme del codice della strada.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Come noto l'art. 321 c.p.p., consente, inquadrandolo nell'ambito delle misure cautelari reali, il sequestro preventivo delle "cose pertinenti al reato", espressione più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 c.p.p., e che comprende non solo qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa sempre però che sussista una specifica e strutturale strumentante, essenziale e non meramente occasionale, rispetto a reati futuri, e che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato. In tale pur ampia nozione non può rientrare, in relazione alla contestazione di omicidio colposo formulata nei confronti del IC (aggravato o meno dalla violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, circostanza che gli atti di cui questa Corte dispone non consentono di chiarire), il "documento" patente di guida, non essendo tale documento collegato da alcuna diretta ed effettiva pertinenzialità con lo scopo cautelare tipico del sequestro preventivo volto ad evitare che la libera disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri reati. È infatti pacifico che ciò che abilita alla guida è la autorizzazione amministrativa rilasciata dalla competente autorità previa verifica dei requisiti richiesti, solo materialmente incorporata nel documento della patente che si limita ad attestare il conseguimento della detta abilitazione. Il sequestro della patente, come riconosce peraltro il pubblico ministero, non priverebbe dunque l'imputato della facoltà di guidare, atteso che solo l'autorità amministrativa può sospendere in via cautelare l'efficacia di tale abilitazione, laddove al giudice penale è consentito applicare la corrispondente sanzione amministrativa accessoria solo nei casi espressamente previsti di reati collegati alla violazione di norme del codice della strada e in esito alla sentenza di condanna. In argomento, ribadendosi la natura reale del sequestro in relazione al suo oggetto normativamente descritto in una "una cosa pertinente al reato", è già stato osservato, con affermazioni di carattere generale, che pur potendo essere oggetto del sequestro preventivo anche un documento, ciò può verificarsi solo nel caso in cui quel documento, inteso come res, incorpori l'attività materiale che si vuoi arrestare per far sì che non si producano ulteriori conseguenze del reato, sempreché il documento sia collegato da un vincolo pertinenziale con il reato commesso e che se lasciato nella libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze;
ciò in quanto il sequestro preventivo non può avere ad oggetto una attività, ma soltanto il risultato di una attività, giacché tale misura cautelare non è destinata a svolgere una atipica funzione inibitoria di comportamenti rilevanti sul piano penale (sez. 6, 14.12.1998 n. 4016 rv. 212349). Rileva tuttavia il pubblico ministero che il sequestro del documento avrebbe comunque una finalità preventiva rispetto alla possibilità che il soggetto si metta alla guida perché si troverebbe nella condizione di non poter rispettare il disposto dell'art. 180 C.d.S. che impone al conducente di avere con sè il documento di guida;
e che diversamente non sarebbe possibile da parte dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui non sia intervenuta tempestivamente l'autorità amministrativa, fronteggiare il pericolo concreto di agevolazione di nuovi reati analoghi, seppur nei detti limiti. Ad avviso del Collegio un tale ragionamento, sia pure ispirato da comprensibili ragioni di tutela della collettività, non può essere condiviso.
Il raggiungimento solo indiretto e del tutto eventuale della finalità che il sequestro si propone è indice dell'assenza di pertinenzialità tra la cosa sequestrata e il reato e finisce per dimostrare un uso surrogatorio dell'istituto rispetto a poteri che sono di competenza di altre autorità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2014