CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2026, n. 12715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12715 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA Nel procedimento a carico di AS ZI TA, nata ad [...] il [...] avverso la SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA del 15/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Sabrina Furnari, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12715 Anno 2026 Presidente: MICCOLI ZI ROSA ANNA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 11/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata del 15 ottobre 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RA RI SO in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7 cod. pen. per difetto di querela, in considerazione della contestazione all'imputata del furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore che, per le modalità della condotta, non consente di ritenere integrata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen, sub specie di destinazione al pubblico servizio delle cose su cui ricade l'azione antigiuridica. 2. Avverso la sentenza indicata del Tribunale di Catania ha proposto ricorso il Procuratore generale, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento alla procedibilità del reato, in considerazione della natura della res sottratta, destinata a pubblico servizio, che rende il reato procedibile d'ufficio, essendo irrilevante la modalità attraverso la quale la condotta è stata consumata. 3. Con requisitoria scritta, depositata e comunicata alle parti, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le conclusioni, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Sussiste la violazione di legge denunciata dal Procuratore generale. 1.1. Pur dando atto del maggioritario e ormai consolidato orientamento di legittimità che reputa procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica, in quanto bene destinato ex se a pubblico servizio, il Tribunale di Catania ha ritenuto che le concrete modalità di sottrazione, manifestatesi attraverso la manomissione del contatore, rendano la fattispecie procedibile a querela di parte, poiché «nel momento in cui il flusso di energia giunge al contatore del singolo utente, l'energia passa, secondo i termini contrattuali, dalla disponibilità del somministrante a quella dell'utilizzatore e si realizza la c. d. traditio;
in quel momento, l'energia perde i connotati di cosa destinata a pubblico servizio, non è più, cioè, finalizzata a soddisfare 2 l'esigenza generale della collettività, ma è un bene che contrattualmente viene assegnato al singolo utente». Trattasi di impostazione che tradisce un approccio solo parziale alla vicenda contrattuale, e che ignora il dato - essenziale - della intrinseca e perdurante destinazione a pubblico servizio dell'energia non contabilizzata e, comunque, illecitamente appresa e distolta dalla funzione pubblicistica che la connota. 2. Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Caruso, Rv. 288051 - 01 ha efficacemente delineato i rapporti tra manomissione del contatore e sottrazione dei flussi di materia erogati, costituendo questi ultimi il bene rispetto al quale formulare il giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. 2.1. Nell'affrontare le questioni - processuali, qui non rilevanti - conseguenti al regime di procedibilità del furto introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, questa Sezione non ha mai mancato di ribadire come il furto di energia elettrica sia aggravato ai sensi della norma richiamata, in quanto relativo alla sottrazione alla rete di distribuzione dell'ente gestore, che garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica" (ex multis Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, PMT in proc. Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5, n. 8122 del 27/01/2026, Lo Iacono, non mass.). Deve essere, pertanto, qui riaffermato come, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione abusiva dalla rete esterna, indipendentemente dalla manomissione del contatore, rilevando non già il dispositivo di commisurazione dei consumi dell'energia, bensì la destinazione finale di questa ad un pubblico servizio, dal quale viene così distolta. 2.2. Siffatto principio non si pone, peraltro, in contraddizione con quanto affermato da Sez. 4, n. 48043 del 3 ottobre 2023, Cascone. Nella sentenza citata, questa Corte ha affermato come «il contatore destinato a misurare l'effettivo consumo di gas, nell'interesse esclusivo della compagnia erogatrice e dell'utente, non possa essere considerato una cosa destinata a pubblico servizio». La ratio decidendi della richiamata decisione è, invero, tutta incentrata sull'oggetto della manomissione, ricadente su un dispositivo di computo del consumo, e non si propone di superare il consolidato orientamento di questa Corte che, focalizzato sull'energia ex se che può essere, in tal guisa, appresa, ne afferma costantemente la natura di bene bene destinato a pubblico servizio. 3 Depositato in Ca Parna, lì IL FUNZIONARIO Dott.ssa Giuct IZIARIO laniegna 2.3. Nel quadro così delineato, la sentenza impugnata da un lato non coglie i diversi piani sui quali si pone l'attività di manomissione del dispositivo, meramente strumentale alla registrazione dei consumi, e la sottrazione dell'energia non contabilizzata, di evidente e perdurante destinazione pubblicistica;
dall'altro, propone un'opzione interpretativa in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, con conseguente fondatezza del ricorso del Procuratore generale. 3. Da quanto sin qui argomentato discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania per il giudizio. Così deciso in Roma, 1'11 marzo 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Sabrina Furnari, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12715 Anno 2026 Presidente: MICCOLI ZI ROSA ANNA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 11/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata del 15 ottobre 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RA RI SO in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7 cod. pen. per difetto di querela, in considerazione della contestazione all'imputata del furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore che, per le modalità della condotta, non consente di ritenere integrata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen, sub specie di destinazione al pubblico servizio delle cose su cui ricade l'azione antigiuridica. 2. Avverso la sentenza indicata del Tribunale di Catania ha proposto ricorso il Procuratore generale, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento alla procedibilità del reato, in considerazione della natura della res sottratta, destinata a pubblico servizio, che rende il reato procedibile d'ufficio, essendo irrilevante la modalità attraverso la quale la condotta è stata consumata. 3. Con requisitoria scritta, depositata e comunicata alle parti, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le conclusioni, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Sussiste la violazione di legge denunciata dal Procuratore generale. 1.1. Pur dando atto del maggioritario e ormai consolidato orientamento di legittimità che reputa procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica, in quanto bene destinato ex se a pubblico servizio, il Tribunale di Catania ha ritenuto che le concrete modalità di sottrazione, manifestatesi attraverso la manomissione del contatore, rendano la fattispecie procedibile a querela di parte, poiché «nel momento in cui il flusso di energia giunge al contatore del singolo utente, l'energia passa, secondo i termini contrattuali, dalla disponibilità del somministrante a quella dell'utilizzatore e si realizza la c. d. traditio;
in quel momento, l'energia perde i connotati di cosa destinata a pubblico servizio, non è più, cioè, finalizzata a soddisfare 2 l'esigenza generale della collettività, ma è un bene che contrattualmente viene assegnato al singolo utente». Trattasi di impostazione che tradisce un approccio solo parziale alla vicenda contrattuale, e che ignora il dato - essenziale - della intrinseca e perdurante destinazione a pubblico servizio dell'energia non contabilizzata e, comunque, illecitamente appresa e distolta dalla funzione pubblicistica che la connota. 2. Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Caruso, Rv. 288051 - 01 ha efficacemente delineato i rapporti tra manomissione del contatore e sottrazione dei flussi di materia erogati, costituendo questi ultimi il bene rispetto al quale formulare il giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. 2.1. Nell'affrontare le questioni - processuali, qui non rilevanti - conseguenti al regime di procedibilità del furto introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, questa Sezione non ha mai mancato di ribadire come il furto di energia elettrica sia aggravato ai sensi della norma richiamata, in quanto relativo alla sottrazione alla rete di distribuzione dell'ente gestore, che garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica" (ex multis Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, PMT in proc. Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5, n. 8122 del 27/01/2026, Lo Iacono, non mass.). Deve essere, pertanto, qui riaffermato come, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione abusiva dalla rete esterna, indipendentemente dalla manomissione del contatore, rilevando non già il dispositivo di commisurazione dei consumi dell'energia, bensì la destinazione finale di questa ad un pubblico servizio, dal quale viene così distolta. 2.2. Siffatto principio non si pone, peraltro, in contraddizione con quanto affermato da Sez. 4, n. 48043 del 3 ottobre 2023, Cascone. Nella sentenza citata, questa Corte ha affermato come «il contatore destinato a misurare l'effettivo consumo di gas, nell'interesse esclusivo della compagnia erogatrice e dell'utente, non possa essere considerato una cosa destinata a pubblico servizio». La ratio decidendi della richiamata decisione è, invero, tutta incentrata sull'oggetto della manomissione, ricadente su un dispositivo di computo del consumo, e non si propone di superare il consolidato orientamento di questa Corte che, focalizzato sull'energia ex se che può essere, in tal guisa, appresa, ne afferma costantemente la natura di bene bene destinato a pubblico servizio. 3 Depositato in Ca Parna, lì IL FUNZIONARIO Dott.ssa Giuct IZIARIO laniegna 2.3. Nel quadro così delineato, la sentenza impugnata da un lato non coglie i diversi piani sui quali si pone l'attività di manomissione del dispositivo, meramente strumentale alla registrazione dei consumi, e la sottrazione dell'energia non contabilizzata, di evidente e perdurante destinazione pubblicistica;
dall'altro, propone un'opzione interpretativa in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, con conseguente fondatezza del ricorso del Procuratore generale. 3. Da quanto sin qui argomentato discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania per il giudizio. Così deciso in Roma, 1'11 marzo 2026