Sentenza 14 maggio 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art.197 lett. a) cod. proc. pen. sussiste incompatibilità con l'ufficio di testimone per le persone imputate in procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., disposizione che per quanto riguarda la c.d. connessione "occasionale" presuppone non solo il legame obiettivo tra le condotte ma anche l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la deposizione resa dalla parte lesa, a sua volta indagata per reciproche lesioni nei confronti dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/1999, n. 7730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7730 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 14.5.1999
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Franco Marrone " N. 1098
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " AR RO " N. 43378/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AN AG nato a [...] il [...]
avverso la sentenza corte d'appello di Firenze del 3.6.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava la dichiarazione di responsabilità del AN per i reati di lesioni ed ingiurie ai danni di AR VA e TI SA.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Violazione artt. 191 e 197 c.p.p. in relazione all'utilizzazione delle dichiarazioni della TI, già indagata per un reato connesso.
2) Manifesta illogicità della motivazione, quanto al diniego di operatività della legittima difesa.
3) Vizio di motivazione quanto alla natura delle lesioni subite dalla TI.
4) Vizio di motivazione in ordine al reato di ingiurie, una volta esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa Corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato e, sotto alcuni profili, inammissibile.
Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 191 c.p.p. in relazione agli artt. 197 e 210 c.p.p. Si afferma, in sostanza, che le dichiarazioni della parte offesa - indagata per reciproca aggressione nei confronti dell'attuale ricorrente - andavano dichiarate inutilizzabili come già avvenuto per quelle del AR, altra p.o. in analoga situazione di incompatibilità ex art. 197 c.p.p. Il motivo deve essere disatteso.
La questione attiene all'applicabilità dell'art. 210 c.p.p. (e conseguentemente all'incompatibilità ad assumere la qualità di teste) in relazione a soggetto che - in caso di reciprocità delle lesioni - sia contemporaneamente imputato (o indagato) e parte offesa.
L'art. 210 c.p.p., richiamato dall'art. 197 stesso codice, rinvia ai casi di connessione indicati dall'art. 12 c.p.p. che alla lett. c) prevede la commissione di reati in occasione di altri aggiungendo tale ipotesi a quella della sussistenza di nesso teleologico, già previsto come circostanza aggravante dall'art. 61 n. 2 c.p. La c.d. connessione "occasionale" presuppone, tuttavia, non solo il legame obiettivo tra le condotte ma anche l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati connessi (Cass. Sez. I 26.06.1998 n. 3357, Sama ed altri). Ne consegue che nel caso di specie (reciprocità di condotte tra soggetti diversi) non sussiste il caso di connessione giustificante l'incompatibilità ad assumere la qualifica di teste e la necessità di applicazione delle garanzie ex art. 210 c.p.p. Rigettato il primo motivo di ricorso, ne consegue l'infondatezza del quarto motivo che punta ancora una volta sull'inutilizzabilità della testimonianza della TI.
Il secondo motivo è manifestamente infondato nella misura in cui non tiene conto della struttura argomentativa che, accogliendo la tesi dell'eccesso colposo, ha dovuto riconoscere il superamento della proporzionalità con l'offesa necessaria nel caso di legittima difesa.
La valutazione più favorevole sul punto costituisce censura di merito non consentita in questa sede.
Il terzo motivo incorre nel medesimo vizio, poiché l'impugnata sentenza esclude (facendo riferimento ad una precisa risultanza processuale) la tesi - sostenuta nel motivo d'appello - di una caduta accidentale della p.o. TI.
Per concludere, il ricorso deve essere rigettato globalmente, conseguendone la condanna alle spese.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999