Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
I Aula B 028 17/01 # 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEZIONE LAVORO dal Sig. IL SOLE 24 ORE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: diritti 3000per FEB. 2001 26 Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. n. 21421/1999 IL CANCELLIERE Consigliere Cron. 5810 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Ud. 5 dicembre 2000 Dott. Alberto SPANO' Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. CANCELLE A Cons. Rel. Prof. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da ME NO, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Gaetani ed elettivamente domiciliato in Roma al corso Vittorio n. 287 (presso la dott. Maria Campolunghi), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 5205 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L. in" persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr.to e difeso dagli avv.ti Antonio Catania e Rita Raspanti e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, giusta procura speciale per notar Tuccari, n. repertorio 52752 del 2/12/99;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata-Sezione Lavoro n. 263/99 del 25 maggio/25 giugno 1999 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 33/1998). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del пр 5 dicembre dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udita l'avv. Rita Raspanti - - Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per "l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Macerata il sign. DI RM conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. ed esponeva: a) di avere espletato attività lavorativa con prolungata esposizione ai rumori e, avendo contratto ipoacusia professionale, di avere presentato all'I.N.A.I.L. domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della cennata malattia professionale, allegando all'uopo la relativa documentazione (anche tramite il patronato I.N.A.S.); b) di avere avuto 2 respinta tale domanda a seguito di provvedimento dell'Istituto sicuramente errato;
richiedeva, quindi, all'adito Pretore di voler condannare l'I.N.A.I.L. a corrispondergli la rendita per la lamentata ipoacusia. Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L., che contestava sia l'esistenza della tecnopatia, che il nesso di eziopatogenesi, e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso. Il Pretore-Giudice del Lavoro - dopo avere ammesso ed -accoglieva laespletato prova testimoniale e consulenza tecnica domanda attorea e condannava l'Istituto convenuto a corrispondere al لی ricorrente una rendita pari al 11%, ma -a seguito di appello proposto لا dall'I.N.A.I.L. - il Tribunale di Macerata, quale Giudice del Lavoro di secondo grado, riformava integralmente la sentenza pretorile e rigettava la domanda giudiziale del RM, dichiarando non dovute dal soccombente le spese di entrambi i gradi di giudizio. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che un espletamento peritale non appare - oggi - possibile a causa della modificazione dell'ambiente di lavoro, per cui pure essendo diagnosticata-con accertamenti peritali attendibili e condivisibili - una ipoacusia bilaterale neurosensoriale traumatica, non è dato stabilire se la causa morbigena sia da attribuire, con certezza, all'esposizione prolungata ai rumori dell'ambiente di lavoro>>. 3 1 Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso DI RM,adducendo a sostegno due motivi di annullamento. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con il primo motivo il ricorrente denunziando violazione dell'art.360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione al capo IV del d. lgs. n. 277/1991, d.P.R. n. 336/1994, art. 115 (secondo comma) cod. proc. civ., artt. 2697, 2729 e 2730 cod. civ.>> - addebita al Tribunale di Macerata di avere compiuto una falsa applicazione di norme di пр diritto con la conseguenza di determinare una disparità di trattamento a discapito dei lavoratori adibiti ad attività vicine a quelle tabellate, non consentendo loro di avvalersi dell'inversione di quell'onere di prova gravante invece sull'I.N.A.I.L., ove si fosse evidenziata l'adibizione del lavoratore ad una delle specifiche attività individuate, per la sordità, dalla voce 50 del d.P.R. n. 336/1994 ... [per cui] non si può non concludere che nello specifico fosse stato offerto un quadro probatorio sufficiente a dimostrare un elevato nesso di causalità tra la sordità da rumore acquisita e l'ambiente lavorativo del ricorrente>>. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza del Giudice di appello per violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.>>, in quanto, la stessa, pur non contestando la perizia del c.t.u. formulata nelle base di (che, anzi, riteneva diagnosticata "con "accertamenti peritali attendibili 4 e condivisibili”), contraddittoriamente perveniva alla conclusione che non era stato possibile accertare in giudizio se quella ipoacusia bilaterale neurosensoriale fosse stata o meno collegata all'esposizione prolungata a rumore nell'ambiente di lavoro>>, senza valutare, altresì, le prove processualmente acquisite a dimostrazione del collegamento tra la sottoposizione ad uno stress lavorativo rumoroso e la malattia del ricorrente>> II. I cennati motivi, che debbono formare oggetto di esame unitario data la loro logica connessione, si appalesano fondati "per quanto di ragione". Infatti, per una corretta valutazione della domanda originariamente proposta dal ricorrente, il Giudice di appello avrebbe dovuto osservare i seguenti principi -> dallo stesso Giudice sostanzialmente disattesi -: A) nell'assicurazione contro le malattie professionali, l'assicurato, a seguito della sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale, in difetto dell'esposizione ai fattori patogeni tabellati (che comporta una presunzione di professionalità della malattia), se non usufruisce di una presunzione legale, tuttavia può provare l'eziologia professionale della malattia da cui è affetto;
pertanto, l'indagine tecnica attinente a tale eziologia va condotta anche in relazione a fattori di rischio diversi da quelli considerati dalle tabelle allegate al 5 d.P.R. n. 1124/1965, e propri del tipo di attività lavorativa svolta dall'interessato, senza escludere quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono però un rischio specifico per l'assicurato; la concorrenza di fattori causali professionali e non professionali, d'altra parte, implica l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni recepito dall'art. 41 cod. pen., per cui va attribuita efficienza causale 此 ad ogni antecedente che abbia contribuito anche in maniera indiretta e remota alla produzione dell'evento, salvo il temperamento, posto dallo stesso art. 41 cit., secondo cui deve essere riconosciuta l'idoneità interruttiva del nesso eziologico alla sopravvenienza di un fattore sufficiente da se solo a produrre l'evento (Cass. n. 14565/1999); B) in tema di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile 6 iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. n. 3523/1997); C) è ipotizzabile un aggravamento della malattia professionale (ipoacusia) anche dopo l'abbandono della lavorazione morbigena: sia in quanto l'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 delimita in quindici anni il termine entro il quale l'assicurato, avente postumi che non raggiungono la soglia minima indennizzabile, può far valere il superamento di detta soglia;
sia in р б quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, primo comma, del d.P.R. 1124/65, nella parte in cui prevedeva un termine massimo entro il quale la malattia professionale deve manifestarsi per poter essere indennizzata (Cass. n. 5729/1999); D) dalla lettura coordinata degli artt. 41 e segg. del d.lgs. n. 277/1991 attuativo di direttive comunitarie, se emerge che il valore dei 90 dBA per l'esposizione quotidiana del lavoratore al rumore rappresenta la soglia di intollerabilità, il cui superamento determina particolari obblighi del datore di lavoro, risulta anche che l'esposizione a rumori superiori agli 80 decibel comporta per i 7 datore di lavoro obblighi di “informazione e formazione”, e che già il superamento della soglia di 85 decibel richiede l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del lavoratore a controllo sanitario;
conseguentemente anche l'esposizione a rumorosità non eccedente l'indicato limite dei 90 dBA può essere reputata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo in relazione- anche alla diversa capacità di resistenza di ciascun organismo -, non è ostativa della configurabilità di una malattia professionale indennizzabile (ipoacusia da rumore) e non esime il giudice dall'indagine medico-legale in ordine alla sussistenza di tale malattia (Cass. n. 3582/1998); specialmente E) nel rito del lavoro e, imparti nella materia della previdenza ed assistenza - ove, per la particolare natura dei rapporti controversi, il principio dispositivo va contemperato con quello di ricerca della verità materiale -, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il 8 verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (Cass. n. 6592/2000). III. Nella specie il Tribunale di Macerata - dopo avere affermato di condividere le risultanze della consulenza tecnica favorevole all'accoglimento della domanda del RM ed averne contraddittoriamente disatteso le conclusioni (omettendo di considerare le motivazioni addotte dal c.t.u., che aveva collegato le particolari caratteristiche del recruitment riscontrato agli altri due precedenti audiogrammi ed alla crescente ingravescenza della sordità per esposizione a "rumore professionale") ha sostanzialmente disapplicato i summenzionati principi, giungendo ad affermare, del tutto erroneamente, che un espletamento peritale non appare, oggi, possibile a causa della modificazione dell'ambiente di lavoro [per cui] non è dato stabilire se la causa morbigena sia da attribuire, con certezza, all'esposizione prolungata ai rumori dell'ambiente di lavoro>>. La cennata sentenza deve, pertanto, essere cassata a seguito dell'accoglimento "per quanto di ragione” del ricorso proposto dal RM e, conseguentemente, la causa va rimessa ad altro giudice, il quale, nello svolgere rigorosamente gli accertamenti di merito, si atterrà ai surriferiti principi di diritto. 9 Il Giudice del rinvio provvederà, inoltre, in merito alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso "per quanto di ragione", cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona. Così deciso, in Roma, il giorno 5 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Ѵиісенно Челка Dr.Daletti esteron де ве IL COLLABORATORE DI CAMCELLENIR Depositata in Cancalieria oggi, 26 FEB. 2001 3 IL COLLABORATORE I 3 D 5 DI CANCELLEM , A . O S 0 S *L N 1 A . T 3 T , -7 R A 'A -8 L 1 L E 2 1 E T D N E E G G H G E E L R A L C L E D 10