Sentenza 7 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti collaboratori di giustizia, l'applicazione - concordata in sede di patteggiamento della pena - della speciale attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203 del 1991 non può sostituire la valutazione contenutistica e di merito dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari, prescritta dall'art. 16 nonies L. n. 43 del 2001.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2006, n. 8228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8228 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 07/02/2006
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 470
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 032718/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IT, N. IL 05/04/1964;
avverso ORDINANZA del 27/06/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. S. CONSOLO (rigetto). OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 27/6/2005, dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da AM IO, collaboratore di giustizia ammesso in via provvisoria allo speciale programma di protezione, sul rilievo, quanto alla prima misura, che essa non è prevista tra i benefici concedibili in deroga al regime ordinario, e, quanto alla seconda, che la mera applicazione dell'attenuante L. n. 203 del 1992, ex art. 8, con la sentenza di patteggiamento 12/2/2005 del G.u.p. Trib. Bolzano non comportava, di per sè, la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini di cui alla L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, comma 5, e 9, comma 3, modif. dalla L. n. 45 del 2001. Il ricorso per Cassazione proposto dal condannato avverso la predetta ordinanza, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta della misura alternativa della detenzione domiciliare, risulta privo di pregio e infondato.
Ed invero, come hanno esattamente osservato sia il giudice a quo che il P.G. nella requisitoria scritta, ritiene il Collegio che non sia dato ravvisare nella mera statuizione - concordata in sede di patteggiamento sulla pena - applicativa della speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, quella valutazione contenutistica e di merito dei presupposti, prescritta dalla L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, comma 5, modif. alla L. n. 45 del 2001, per la concessione dei benefici penitenziari verifica, questa, che deve essere condotta dal giudice di sorveglianza con specifico riguardo alla portata e al rilievo della collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale, che abbiano carattere di intrinseca attendibilità, di novità o di completezza ovvero si palesino di notevole importanza, giusta l'articolata formulazione normativa di cui alla L. n. 8 del 1991, art. 9, comma 3, richiamato dal citato art. 16 nonies, comma 5.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2006