Sentenza 2 luglio 2015
Massime • 1
Il decreto che conclude il procedimento di prevenzione, avendo natura di sentenza, deve essere sottoscritto dal giudice a pena di nullità, ma la valutazione dell'impedimento del presidente da parte del giudice più anziano, che legittima la sottoscrizione del provvedimento da parte di quest'ultimo, costituisce una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità. (Fattispecie relativa a sottoscrizione del giudice più anziano in luogo del presidente, ritenuto in situazione di impedimento perché trasferito ad altro ufficio, e fuori sede perché in congedo ordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2015, n. 41728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41728 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2015 |
Testo completo
41 7 2 8 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1476 Dott. FRANCO FIANDANESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - N. 31785/2014 Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAFARELLI OVIDIO N. IL 21/03/1954 avverso la sentenza n. 752/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 18/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo Scardaccione udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA che ha conclusoper eil sigetos Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Mondello Selvino che si rifjorte ei moriri MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per Cassazione a mezzo del difensore, CA A FARELLI Ovidio avverso la sentenza W della Corte d'Appello di L'Aquila che in data 18 novembre 2013, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Pescara, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di falso di cui ai capi 3) e 4) perché estinti per prescrizione e per l'effetto ha rideterminato la pena. Deduce il ricorrente:
1. nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione da parte del Presidente del collegio in violazione dell'articolo 546 codice di procedura penale;
2. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione e comunque in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Sostiene che la motivazione in ordine al delitto di estorsione può definirsi inesistente;
3. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i delitto di usura sostiene che l'affermazione di responsabilità è esclusivamente ancorata alle dichiarazioni della persona offesa che non sono state sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità. Il primo motivo è infondato. La questione sottoposta al vaglio del Collegio ha già trovato decisione nella sentenza n. 600 del 2010 Rv. 245174 delle SSUU di questa Corte. In quel procedimento il componente anziano aveva sottoscritto il decreto che concludeva il procedimento di prevenzione (che, ai fini che qui interessa, le Sezioni Unite equiparavano ad una sentenza, con conseguente applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen.), sostituendo il presidente del Collegio "trasferito ad altra sede" e quindi ritenuto impedito. Le SSUU hanno puntualizzato che l'impedimento, diverso dalla morte, di cui fa menzione l'art. 546 comma 2 cod. proc. pen., deve essere un impedimento effettivo, serio, grave e duraturo, tale da legittimare la sottoscrizione da parte del giudice più anziano e che quello considerato nel caso esaminato e consistito nel fatto che il presidente non aveva potuto sottoscrivere il decreto per il suo trasferimento in altra sede, non integrava di per sé un ostacolo giuridico alla sottoscrizione, non inibendo il trasferimento l'assolvimento di funzioni giudiziali collegate alla decisione ma in concreto può costituire un impedimento di fatto da accertare nel singolo caso. Precisato ciò in linea di diritto, rilevavano però che nel caso in esame il componente più anziano del collegio, prima di firmare il provvedimento, aveva menzionato, specificandone la natura, l'impedimento del presidente che lo aveva indotto ad apporre la sottoscrizione anche per quest'ultimo. Ciò era stato fatto dopo avere valutato il tipo e 1 W l'entità dell'impedimento sottoposto e dopo avere verificato che il trasferimento in altra sede del presidente in concreto integrava nella specie un impedimento che non gli aveva consentito di apporre la sottoscrizione. In sintesi è stato affermato che nel caso esaminato vi è stato un apprezzamento della situazione di fatto originata dal trasferimento in altra sede che ha fatto ritenere al giudice anziano la sussistenza di un caso di impedimento che rendeva necessaria la sua sottoscrizione per il presidente. Veniva quindi sottolineato come di tale apprezzamento non è previsto il sindacato in sede di legittimità, non rientrando nei poteri di questa Corte quello del controllo sulla funzione certificatrice del giudice anziano esercitata dopo una verifica della ricorrenza e valutazione oggettiva dell'impedimento, integrato dalla situazione fattuale suindicata. Il caso in esame è del tutto simile a quello sottoposto al vaglio delle SSUU. La sentenza è stata sottoscritta dal componente anziano del Collegio, dopo una verifica della situazione oggettiva del presidente del Collegio, impedito in quanto trasferito ad altro ufficio e fuori sede perché in congedo ordinario. Gli ulteriori motivi sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza Il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 2.7.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Franco FIANDANESE Giovanna VERGA franco of andary бин DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 OTT, 2015 IL CANCELLIERE MA DI E Claudia Pianelli R P U E T R V O O C N