Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2003, n. 15218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15218 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPO O IT152 18/0 ASSAZIONE LA Oggetto -- SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 6629/01 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron. 30874 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.15/04/03 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: AS NO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso 10 studio dell'avvocato ROSA MAFFEI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difesoin 2003 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', 2280 EMILIA FAVATA, giusta procura speciale atto notar A -1- CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 19 marzo 2001, REP n. 56462 ; controricorrente avversO la sentenza n. 118/00 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 07/11/00 - R.G.N. 2699/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega MAFFEI;
udito l'Avvocato FAVATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Perugia del 29/9/98 SS Luciano proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Perugia con la quale era stata rigettata la sua domanda nei confronti dell'INAIL per il riconoscimento della natura professionale della patologia artrosica da cui era affetto e l'erogazione del relativo trattamento economico. L'INAIL contrastava il gravame ed il Tribunale, con sentenza del 16/6 - 7/11/00, lo rigettava, sul rilievo che il CTU aveva fornito ampia e corretta motivazione per giustificare la conclusione cui era pervenuto che la patologia artrosica non derivava dallo sforzo denunciato dal lavoratore per sollevare una saldatrice e caricarla sul camion, ma da manifestazioni involutive osteo-articolari, che erano le sole responsabili della sofferenza discale e della conseguente grave radicolopatia. L'atto da sforzo, per quanto intenso, non poteva avere nessun effetto sulla evoluzione anatomica e clinica della malattia degenerativa e della discopatia cervicale, completamente autonoma e che solo per puro caso era insorta in correlazione temporale con esso. Ciò era sufficiente per la conferma della pronuncia di rigetto. Peraltro in sede istruttoria era emerso che la saldatrice era stata sollevata da tre persone (compreso il SS) per essere caricata sul camion e quindi lo sforzo compiuto dal ricorrente era “realmente banale", come già affermato dal primo giudice. Nessun argomento decisivo aveva portato l'appellante a sostegno della sua tesi e quindi la sentenza doveva essere confermata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il F SS, fondato su un solo motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 DPR n. 1124 del 30/6/65, nonché omesso o insufficiente esame di punto decisivo e carenza di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che errata è l'affermazione del Tribunale secondo cui si è trattato di uno sforzo "realmente banale", perché la saldatrice è stata sollevata da tre persone;
la saldatrice era del peso, non contestato, di kg. 100 e quindi la decisione è in contrasto col D. Lgs n. 626 del 1994 (allegato VI), che all'art. 48 individua il limite di kg. 30, oltre il quale il carico deve definirsi “troppo pesante". La motivazione sul punto è insufficiente e contraddittoria: il fatto è sicuramente avvenuto in occasione di lavoro;
la preesistente patologia del ricorrente (grave cervico-discoartrosi del rachide cervicale) non è di per sé idonea ad escludere che l'atto da sforzo produca lesioni invalidanti;
la stessa anzi deve indurre il giudice ad accertare se lo sforzo lavorativo abbia o meno provocato la brusca rottura del precedente equilibrio organico che fino a quel momento ha consentito al ricorrente di svolgere normalmente il suo lavoro di operaio idraulico. L'avere considerato la preesistente patologia come “entità autonoma a sé stante” rispetto allo sforzo avrebbe dovuto consigliare un approfondimento dell'indagine sui possibili effetti dello sforzo;
la motivazione adottata invece trascura questo aspetto ed è veramente inadeguata. Il ricorso è infondato. 2 1 La Corte ha già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 13741 del 16/10/00, il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "causa violenta" -fatto genetico indispensabile dell'infortunio sul lavoro- e' ogni evento lesivo che agisca "ab extrinseco, ossia dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore", potendo anche consistere in uno sforzo che - per quanto non straordinario, ne' eccezionale - sia diretto a vincere una resistenza propria della prestazione lavorativa o dell'ambiente di lavoro;
ugualmente pacifico è che il rapporto di causalita' non e' escluso da una preesistente condizione patologica, in quanto una predisposizione morbosa può in senso contrario rilevare allorche' un concentrato dispendio di energie dia luogo "a brusca rottura del sia pur precario equilibrio organico in atto" per dar luogo a conseguenze invalidanti e letali (cfr. Cass. 2 aprile 1990 n. 2639)". Il principio però non giova al ricorrente, perché la contestazione da lui mossa innanzi al giudice di merito era generica ed il collegamento dello sforzo con la patologa artrosica veniva prospettata come una mera eventualità, tanto che il Tribunale ha precisato che "non basta che un fatto non possa escludersi, ma esso deve ... risultare con certezza dalle emergenze processuali, mentre nel nostro caso risulta con certezza ... esattamente il contrario". Il giudice del merito ha fornito una adeguata motivazione della sua decisione, chiarendo che la malattia non è determinata dallo sforzo, che non sussiste una causa violenta e che gli atti compiuti dal lavoratore non hanno avuto incidenza causale nell'insorgere della patologia. La genericità della 3 1 censura permane anche in questa sede, non avendo mai affermato il ricorrente che a seguito dello sforzo denunciato vi sia stato un aggravamento delle preesistente malattia, né ha detto che dopo la fase acuta non sia tornato come e non abbia riacquistato il precedente precario equilibrio che gli consentiva lo svolgimento della attività lavorativa. Il ricorso va quindi rigettato.Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese,ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 15 aprile 2003 rancenes Mais IL CONSIGLIERE EST., IL PRESIDENTE, Эл emlular full IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,100 .2003 0 1 3 A . IL CANCELLIERE S 3 S T 5 R A T . A I ' , D L N A , L S E O 3 E L D 7 P - L S I 8 I O S - B N 1 N I G E 1 S D O E A A G T D S G E O E , P L O O R M I T T A T S I A L I L R D G I E E E D R D T N E S E 4 .