Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2015, n. 5802
CASS
Sentenza 4 novembre 2015

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In tema di giudizio di appello, l'appellante può chiedere l'applicazione di una circostanza attenuante non richiesta in primo grado, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di motivarne l'eventuale diniego. (Fattispecie di annullamento parziale, con rinvio, di sentenza d'appello mancante di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. invocata specificamente nei motivi di impugnazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2015, n. 5802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5802
    Data del deposito : 4 novembre 2015

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