Sentenza 14 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 6949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6949 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' - 06 949 / 02 POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto skelloProdigiousgione. SEZIONE TERZA CIVILE institore 375 eep Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G. N. 17189/99 Cron.19637 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere -1474 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud.18/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. --90E 24 ORE per diritti € 1155 sul ricorso proposto da: 20 MAG. 2002 OZ LB, domiciliato in ROMA presso LA CORTE IL CANCELLIERE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIOVANNI SCOCCA con studio in 35121 PADOVA RIV. PONTI ROMANI 22, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LA AR;
- intimato avverso la sentenza n. 1227/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione I Civile, emessa il 23/04/98 e depositata il 06/07/98 (R.G. 484/95);2002 685 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso in oggetto. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 15.6.1994, il Tribunale di Padova condannava OL RT, titolare dell'impresa Pulimoderna al pagamento nei confronti di OL AR, suo institore, della somma di f. 12.535.880, in relazione ai rapporti di dare-avere tra gli stessi ed alle provvigioni maturate in favore del OL per il periodo 1.1.1986 31.1.1987. - Proponeva appello il OL. La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 6.7.1998, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che andavano condivise le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., in merito ai conteggi relativi all'oggetto di causa e che le varie censure mosse dall'appellante a detta consulenza erano infondate, per cui non era necessario richiedere chiarimenti al c.t.u. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il OL. Non si è costituito l'intimato. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. S. 3 Assume il ricorrente che egli aveva sempre contestato le conclusioni del c.t.u. e si riporta a dette contestazioni contenute nella comparsa conclusionale di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia". Ritiene il ricorrente che la corte di merito non ha tenuto conto della documentazione da lui prodotta ed ha ritenuto di dover giudicare sulla base della consulenza tecnica, che si era riportata ai conteggi dell'attore. Il ricorrente lamenta che sia immotivata la liquidazione delle spese processuali nella misura stabilita dalla corte di appello.
2. Ritiene questa Corte che il ricorso vada rigettato. Anzitutto, pur lamentando il ricorrente la violazione di norme di diritto, non indica quali norme o quali principi giuridici siano stati violati né consente alla corte di individuare quale siano le norme di diritto violate, per cui sotto questo profilo il ricorso è inammissibile (Cass. 12.5.1998, n. 4777) In ogni caso le censure mosse alla sentenza attengono non alla violazione di norme di diritto, ma alla ricostruzione dei rapporti contabili tra le due parti, quale operata dal 4 giudice di appello, e, quindi, astrattamente rilevante solo sotto il profilo del vizio motivazionale. Sennonchè il ricorrente rinvia alle censure contenute nella comparsa di I grado e ciò determina l'inammissibilità del ricorso sotto questo profilo, in quanto il motivo di ricorso, per rispondere al requisito della specificità di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. ed ottemperare al principio di autosufficienza del ricorso, non può consistere in un mero rinvio alle censure proposte nel precedente grado (Cass. 9.3.1995, n. 2749; Cass. 20.4.1998, n. 4013). Egualmente inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, è il ricorso nella parte in cui lamenta che non sia stato tenuto in nessun conto la documentazione prodotta dal ricorrente, senza indicare quale fosse il contenuto di detta documentazione, al fine di permettere a questa Corte la decisività (Cass. di valutarne 20.1.1989, n.288). Quanto alla censura relativa alla liquidazione delle spese processuali, egualmente essa è inammissibile, sia sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso che di quello conseguenziale della specificità dei motivi, non essendo specificate quali voci della tariffa risultino violate, in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 5 Nulla per le spese non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c., Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, lì 18 marzo 2002. Il cons. est. Il Presidente Gutamo Seyreto IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Afolio 14.0502 E T R O F 109T129,11 MEST 20.66 -149,77 6