Art. 1.
Le somme in franchi oro Poincare' previste dall'articolo 22 della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, sono sostituite dai seguenti importi:
la somma di 125.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 1, e' convertita in 8.300 diritti speciali di prelievo;
la somma di 250 franchi oro Poincare', di cui al n. 2, e' convertita in 17 diritti speciali di prelievo;
la somma di 5.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 3, e' convertita in 332 diritti speciali di prelievo.
Le somme in franchi oro Poincare' previste dall'articolo 22 della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, sono sostituite dai seguenti importi:
la somma di 125.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 1, e' convertita in 8.300 diritti speciali di prelievo;
la somma di 250 franchi oro Poincare', di cui al n. 2, e' convertita in 17 diritti speciali di prelievo;
la somma di 5.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 3, e' convertita in 332 diritti speciali di prelievo.