Sentenza 12 maggio 2006
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del G.i.p. che rigetti la richiesta di decreto penale del P.M. non per motivi di mera opportunità idonei a ledere le prerogative istituzionali dell'organo di accusa, ma per una valutazione in diritto delle risultanze investigative, che non preclude allo stesso P.M. di integrare le indagini e di esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. contro il provvedimento del G.i.p. di reiezione della sua richiesta motivato sull'incertezza circa la data di commissione del reato e sulla conseguente possibilità di una sua già avvenuta prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2006, n. 34094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34094 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 546
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 25710/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;
nel processo penale
contro
:
D'SA LE, nato ad [...] il [...];
avverso il Decreto reso il 12/02/2005 dal G.I.P. del Tribunale di Foggia;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con Decreto del 12/02/2005 il G.I.P. del Tribunale di Foggia respingeva la richiesta di decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero
contro
LE D'SA per le contravvenzioni previste e punite dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, 94 e 95, 83, 84 e 95, osservando che i lavori incriminati erano ultimati, sicché non v'era certezza sulla data di commissione dei reati e sulla eventuale estinzione degli stessi per prescrizione.
2 - Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l'abnormità del provvedimento, che era emanato in forza di una valutazione del tutto ipotetica e astratta sulla eventuale prescrizione e che aveva determinato una patologica regressione del procedimento.
3 - Occorre anzitutto sottolineare che il Giudice delle indagini preliminari non ha emesso sentenza di proscioglimento (per prescrizione dei reati) - come pure è previsto dall'art. 459 c.p.p., comma 3 - ma si è limitato a respingere la richiesta di Decreto
penale, restituendo gli atti al Pubblico Ministero. Non trattandosi di una sentenza, non e quindi possibile il ricorso per Cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 2. Resta quindi da esaminare il problema se il provvedimento è ricorribile per cassazione in ragione del suo carattere abnorme, come sostiene il Pubblico Ministero.
La risposta al quesito è però negativa, giacché il rifiuto di addivenire al rito speciale, dal punto di vista strutturale, non è estraneo al sistema processuale, e sotto il profilo funzionale non determina una indebita regressione del procedimento. Si tratta infatti di possibilità entrambe espressamente previste dal citato terzo comma dell'art. 459 c.p.p.. Il rifiuto diventerebbe abnorme solo se fondato su mere ragioni di opportunità, che - in quanto tali - invaderebbero la competenza istituzionale del Pubblico Ministero e la sua facoltà di scegliere il rito più adeguato alla fattispecie (cfr. Cass. Sez. 3^, n. 2002 del 06/06/1996, P.M. in proc. Frillacchi, rv. 205471; Cass. Sez. 1^, n. 1426 del 30/04/1994, P.M. in. proc. Nastri, rv. 198289). Nel caso di specie, invece, il rifiuto è fondato su una valutazione delle risultanze investigative e su una considerazione giuridica che rientrano indubbiamente nelle prerogative istituzionali del Giudice. Nè per altro verso potrebbe dirsi che il provvedimento determina uno stallo del procedimento, giacché il Pubblico Ministero ha sempre la facoltà di integrare le indagini nel rispetto degli artt. 405 e 407 c.p.p., e/o di chiedere il rinvio a giudizio dell'imputato (cfr. in quest'ultimo senso Cass. Sez. 5, n. 8463 del 04/03/2005, P.M. in proc. Singh, rv. 230884).
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006