Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2007, n. 38001
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Sentenza 19 settembre 2007

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La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione, sancito dall'art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato previsto dall'art. 703 cod.pen. (accensione ed esplosioni pericolose).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2007, n. 38001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38001
    Data del deposito : 19 settembre 2007

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