Sentenza 19 settembre 2007
Massime • 1
La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione, sancito dall'art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato previsto dall'art. 703 cod.pen. (accensione ed esplosioni pericolose).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2007, n. 38001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38001 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/09/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1078
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 009292/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI BR, N. IL 12/02/1959;
2) ZI AN, N. IL 28/03/1984;
avverso SENTENZA del 19/06/2006 TRIBUNALE di PESARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. Udito il difensore Avv. ROSSI RONZINI R., che in subordine invoca la prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che con sentenza del 19/6/2006 il Tribunale di Pesaro dichiarava IE e ND ZI colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 110 c.p. e art. 703 c.p., comma 1, condannandoli alla pena di Euro 70,00 di ammenda ciascuno, per avere in data 21/9/2003 sparato colpi di arma da fuoco nelle adiacenze e in direzione di talune case di abitazione;
che il ricorso per cassazione proposto dagli imputati, con riguardo alla tesi per cui la violazione da parte del cacciatore del divieto di sparare alla distanza inferiore a 150 metri in direzione di fabbricati di abitazione costituirebbe mero illecito amministrativo, ai sensi della L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. f), pur recepita da un'isolata sentenza di questa Corte (Cass., Sez. 2, 6/2/1995, Martinelli, rv. 201770) con riferimento al principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, si palesa invero infondato alla luce del disposto della L. n. 157 del 1992, art. 31, comma 1 cit., secondo cui l'applicabilità delle sole sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni della medesima legge e subordinata alla clausola di riserva che "il fatto non sia previsto dalla legge come reato" (nella specie, la contravvenzione di cui all'art. 703 c.p.);
che, peraltro, il reato risulta estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2007