Sentenza 11 gennaio 2013
Massime • 1
È legittimo il provvedimento di limitazione nella ricezione della stampa locale emesso nei confronti di detenuto sottoposto a regime speciale ex art. 41 bis Ord. Pen. qualora detta ricezione possa consentirgli di continuare a gestire dal carcere le attività illecite dell'associazione di appartenenza. (Nella specie, secondo la Corte la ricezione delle notizie di stampa relative alla provincia di Reggio Calabria, oltre ad agevolare il detenuto nell'elaborazione di nuove strategie criminali, poteva funzionare da canale di collegamento con l'esterno atto a consentirgli di dialogare con la cosca mafiosa di appartenenza).
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- 1. Art. 41-bishttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 18-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2013, n. 6322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6322 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/01/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 109
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 21556/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC EN N. IL 27/05/1959;
avverso l'ordinanza n. 84/2012 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 26/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 marzo 2012, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto il reclamo proposto da SC CE, detenuto in regime speciale ex art. 41 bis Ord. Pen., avverso il provvedimento del 18 gennaio 2012, con il quale il G.I.P. di Reggio Calabria aveva disposto nei suoi confronti la limitazione della ricezione della stampa locale della sua area di origine e la sottoposizione al visto della corrispondenza a lui diretta sia in arrivo che in partenza.
2. Il Tribunale ha ritenuto che la ricezione della stampa locale da parte del SC potesse consentirgli di continuare a gestire dal carcere le attività illecite e le dinamiche dell'omonima cosca mafiosa, alla quale il medesimo apparteneva in qualità di reggente, si da consentirgli l'elaborazione di nuove strategie criminali.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione SC CE per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale e motivazione illogica, in quanto l'inviolabilità della libertà di corrispondenza e dell'informazione dei soggetti costretti in stato di detenzione costituiva un vero e proprio diritto soggettivo, si che sussisteva un forte obbligo motivazionale per una legittima emanazione di limitazioni epistolari e d'informazione, occorrendo verificare la sussistenza di un nesso eziologico fra la misura limitativa e l'interesse che s'intendeva salvaguardare in concreto, sia con riferimento alle esigenze attinenti le attività d'indagine ed investigative, sia con riferimento alle esigenze di ordine dell'istituto, essendo da ritenere necessaria la sussistenza di riscontri concreti, al fine di umanizzare la pena e di rispettare i soggetti ai quali era stata limitata la libertà personale. Il provvedimento impugnato non aveva indicato le ragioni attuali e concrete idonee ad imporre la limitazione di importanti suoi diritti fondamentali, essendosi limitato ad esporre meri sospetti e congetture, che avevano finito per legittimare un modus operandi caratterizzato da un inammissibile automatismo, che aveva comportato un'ingiustificata compressione del suo diritto d'accesso all'informazione, con un ulteriore aggravamento del regime, già di per sè disumano, di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., al quale era stato sottoposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da SC CE è infondato.
2. Ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, lett. a) e b) e comma 3, lett. b) della L. 26 luglio 1975, n. 354, introdotto con la L. 8 aprile 2004, n. 95, su richiesta del P.M. o su proposta del direttore dell'istituto, il giudice che ha emesso una sentenza di primo grado nei confronti di un imputato può disporre limitazioni nella ricezione della stampa anche locale, nonché può sottoporre la corrispondenza a visto di controllo per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto penitenziario.
3. In tale contesto, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto che la ricezione da parte dell'odierno ricorrente della stampa della provincia d'origine (Reggio Calabria) potesse costituire un veicolo attraverso il quale il ricorrente poteva continuare a gestire dal carcere le attività illecite e le dinamiche dell'omonima associazione criminosa di stampo mafioso, della quale egli faceva parte col ruolo di reggente, si da consentirgli l'elaborazione di nuove strategie criminali.
Il Tribunale di Reggio Calabria, innanzi al quale il SC ha impugnato il suddetto provvedimento del G.U.P., ha respinto il reclamo da lui proposto con ordinanza oggetto della presente impugnazione.
4. Ritiene il Collegio che la motivazione dell'impugnato provvedimento sia congrua ed incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, avendo il provvedimento rilevato da un lato la pericolosità del ricorrente, ritenuto esponente di spicco dell'omonima cosca mafiosa tuttora viva ed operante sul territorio di Reggio Calabria;
dall'altro avendo fatto riferimento ai collegamenti che gli appartenenti a detta organizzazione mafiosa normalmente mantengono con i sodali in libertà; al pericolo che il SC, venuto a conoscenza tramite la lettura dei giornali locali di fatti di mafia, riportati con dovizia di particolari, potesse trasmettere ordini all'esterno per influire su detti fatti.
Pertanto la ricezione della stampa relativa alla provincia di Reggio Calabria ben poteva consentire al SC di continuare a gestire dal carcere le attività illecite e le dinamiche dell'omonima associazione mafiosa di appartenenza, radicata nella provincia anzidetta, si che le notizie da lui ricevute da Reggio Calabria, oltre ad agevolarlo nell'elaborazione di nuove strategie criminali, potevano altresì fungere da canali di collegamento con l'esterno, idonei a consentirgli di dialogare con la cosca mafiosa di appartenenza (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 26306 del 20/4/2011, Bonura, Rv. 250717).
5. Non è dubbio che le limitazioni disposte nei confronti del ricorrente costituiscano significative restrizioni del fondamentale diritto della libertà di comunicazione, garantito dall'art. 15 Cost. a tutti i cittadini, ivi compresi quelli reclusi;
esse tuttavia sono da ritenere compatibili col dettato costituzionale, siccome previste per un tempo definito (mesi 6 prorogabili solo per ulteriori mesi 3) e siccome giustificate, nel caso concreto, dalla grave ed inderogabile necessità che ha lo Stato di diritto di tutelare le esigenze di sicurezza della collettività, certamente lese dagli spregiudicati ed aggressivi comportamenti criminosi tenuti dalla cosca mafiosa, della quale il SC è stato ritenuto esponente di spicco e che ha dato prova di essere pienamente operativa sul territorio reggino.
5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da SC CE, con sua condanna al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013