Sentenza 1 aprile 2015
Massime • 1
L'omessa notifica alla persona offesa dell'udienza fissata a seguito di opposizione all'archiviazione integra una nullità a regime intermedio, la quale è sanata qualora non sia stata dedotta dal difensore presente all'udienza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2015, n. 17447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17447 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 01/04/2015
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 697
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 51842/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OX MA parte offesa nel procedimento
contro
:
CU LV N. IL 02/10/1965;
avverso l'ordinanza n. 10580/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 30/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
lette le conclusioni del PG Dott. Salzano Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. AK IA (quale persona offesa) ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore - avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma di cui in epigrafe, che ha disposto l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di UO SI, indagato in ordine ai (reati di cui agli artt. 640 e 629 c.p.. Deduce la nullità dell'ordinanza impugnata, per essere stata la stessa emessa - in esito all'udienza camerale disposta a seguito della opposizione presentata dalla p.o. avverso la richiesta di archiviazione:
avanzata dal P.M. - in mancanza di avviso della detta udienza ad essa persona offesa, che aveva eletto domicilio presso il suo difensore. Con successiva memoria, depositata a seguito della requisitoria scritta del P.G., la ricorrente deduce che la nullità dell'ordinanza impugnata non potrebbe considerarsi sanata per il fatto di non essere stata eccepita dal difensore presente all'udienza, trattandosi di nullità assoluta, e non a regime intermedio;
deduce che, in ogni caso, la partecipazione all'udienza del difensore non avrebbe potuto sanare la nullità per il fatto che lo stesso non era stato posto in condizioni di visionare il fascicolo del procedimento. Il difensore dell'indagato ha depositato memoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso.
2. La censura è manifestamente infondata.
Risulta dagli atti che l'avviso dell'udienza camerale di cui sopra fu notificato personalmente alla persona offesa, piuttosto che presso il domicilio da essa eletto (lo studio del suo difensore). Ciò determina una nullità del procedimento, che è a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p. (Sez. 1, n. 5054 del 17/01/2008 Rv. 238656; Sez. 4, n. 23185 del 15/04/2003 Rv. 225589), e non di carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 c.p.p., come erroneamente sostenuto dalla ricorrente. E invero, l'art. 179 c.p.p. limita le nullità assolute di carattere generale ricavabili dall'art. 178 c.p.p., lett. c) a quelle che riguardano la persona dell'imputato (omessa citazione dell'imputato o assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza), escludendo quelle che riguardano le altre parti private che rimangono pertanto soggette al regime ordinario previsto dall'art. 180 c.p.p.. Va pertanto ribadito il principio di diritto dettato da questa Corte, secondo cui "L'omessa notifica alla persona offesa dell'avviso di udienza fissata a seguito di opposizione all'archiviazione (art. 409 c.p.p., comma 2) integra una nullità a regime intermedio la quale è
sanata qualora non sia dedotta dal difensore presente all'udienza". Nella specie, dal verbale dell'udienza camerale tenutasi il 25.6.2014, risulta che il difensore della persona offesa ebbe a partecipare all'udienza, nulla eccependo in ordine alla mancata notifica e neppure in ordine alla sua asserita impossibilità di visionare il fascicolo del procedimento.
Ne deriva che la nullità per mancata notifica dell'avviso dell'udienza alla persona offesa risulta sanata ai sensi dell'art. 184 c.p.p.. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - considerati i profili di colpa - della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 1 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2015