Sentenza 17 gennaio 2007
Massime • 1
Non determina la perdita di efficacia della misura cautelare la mancata trasmissione al tribunale del riesame di un atto rilevante ai fini della sussistenza della gravità indiziaria (nella specie verbale di ricognizione fotografica dell'indagato), qualora il difensore, ritualmente avvisato del deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare, della richiesta del P.M. e degli atti presentati con la stessa, si sia astenuto dall'indicare in maniera puntuale la specifica omissione, pur ritenuta riconducibile, nei motivi posti a fondamento dell'istanza di riesame, ad erronea formazione dell'incarto processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2007, n. 6334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6334 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2007 |
Testo completo
63 34 /0 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 17/01/2007
SENTENZA
N.70107 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COSENTINO GIUSEPPE MARIA PRESIDENTE
1. Dott. CASUCCI GIULIANO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.BERNABAI RENATO 11 N. 034939/2006
3. Dott. CARDELLA FAUSTO "T
4. Dott. RENZO MICHELE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) MB SC N. IL 01/08/1986
ཏྟ
ཡ avverso ORDINANZA del 28/08/2006
TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CASUCCI GIULIANO
Tette sentite le conclusioni del P.G. Dr. Auntis Gelas , the ha chusts l'amillements con an invis
Con ordinanza in data 28 agosto 2006, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, confermava il provvedimento del GIP in sede, con il quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di
Bombardini CO, perché gravemente indiziato dei delitti di rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate in concorso.
11 Tribunale, dato atto della mancanza in atti del verbale di ricognizione D
fotografica ragionevolmente esaminato dal GIF che a pag. 2 dell' ordinanza cautelare ad esso ha fatto riferimento, ne escludeva la rilevanza a norma dell' art. 309 c. 5 c.p.p., disposizione che non doveva essere interpretata in modo formalistico, posto che 1' identificazione dell' indagato é stata postulata dal P.M. e ritenuta dal GIP sulla base della individuazione di persona il cui verbale era stato ritualmente trasmesso.. Nel merito riteneva
- che la gravità indiziaria, fondata sul riconoscimento effettuato in maniera certa da entrambe le persone offese, non poteva essere posto in dubbio dall' alibi fornito perché la dichiarazione a firma di NS. Volante indicano come presente in Roma 1' indagato in orario compatibile con la consumazione in
Nzapoli della rapina mentre le altre dichiarazioni acquisite dal difensore indicavano genericamente la presenza in Roma del ricorrente senza tuttavia specificare se questi fosse cola convenuto sin dalle prime ore della notte con presenza continua. Le esigenze cautelari erano individuate nel pericolo di reiterazione Sla per le modalità del fatto sia per la personalità dell'
indagato già condannato per due rapine commesse nel 2003, circostanze che escludevano la possibilità di applicare misure meno afflittive.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l' indagato, che ne ha chiesto 1' annullamento per i seguenti motivi: inosservanza della legge processuale penale per violazione dell' art. 309 commi 5 e 10, in quanto non risulta essere stato trasmesso il verbale di individuazione fotografica (fatto riconducibile ad errore da parte di chi a pag. 14 della documentazione trasmessa ha riprodotto lo stesso documento di cul a pag. 13) sicché non ipotizzabile che dal fascicolo sia stato estratto qualche foglio.
incompletezza dell' incarto processuale ha privato la difesa della possibilità di verificare il fondamento della gravità indiziaria;
inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione per violazione degli artt. 273 commi e i-bis, 192 c. 2 c.p.p. in riferimento all' art. 628 c.p. per omessa valutazione delle ragioni difensive per essere stato disatteso e stravolto il significato delle dichiarazioni (in particolare quelle rese da OR
CO) attestanti che il ricorrente dalle ore 23 del 29 luglio sino al pomeriggio del giorno successivo si trovava a Roma; manifesta illogicità o
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contraddittorietà della motivazione perché la riferita incompatibilità degli orari emerge dallo stesso testo dell' ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
i. In ordine primo motivo di ricorso si osserva che 1' art. 293 c. 3 c.p.p. ha introdotto una regola dettagliata della discovery che consegue all' esecuzione sterse o alla notificazione delle ordinanze e che si realizza con il deposito delle✓ in cancelleria "insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa". Al difensore è notificato avviso di tale deposito, che consente quindi la verifica di tutti gli elementi posti a fondamento della misura adottata e il controllo attraverso di essi della congruitä della motivazione del provvedimento cautelare.
Ma tale discovery responsabilizza anche la funzione difensiva (Cass. Su 27.3-
22.5.2002 n. 19853 : *La conclusione che si trae dall'evoluzione interpretativa successiva alla novella del 1995 e! il tendenziale a tempestivaatteggiamento a responsabilizzare la difesa, ormai conoscenza degli elementi sostanziali su cui la cautela si fonda, alla produzione vicaria, sganciata dal termine perentorio di cui al citato quinto comma, di materiale utile per la decisione in sede di riesame in coincidenza di specifiche prospettazioni fino all'udienza camerale € nel corso della stessa, con particolare riguardo alla sopravvenienza di elementi favorevoli;
delimitandosi cosi' le conseguenze caducatorie dell'omessa trasmissione di atti non க generiche deduzioni al riguardo ma alla denuncia di specifiche omissioni di dati sostanziali decisivi, presi in considerazione dal giudice cautelare e sui quali deve svolgersi il controllo in sede di riesame.").
Sicché la difesa è In condizione di indicare in maniera puntuale le
"specifiche omissioni di dati sostanziali decisivi, presi in considerazione dal giudice cautelare e sui quali deve svolgersi il controllo in sede di riesame". Non ё sufficiente ipotizzare errori e carenze di trasmissione deducendoli ad esempio dal controllo dell' indice. Né appare condivisibile il ragionamento formulato dal Tribunale del riesame che ne ipotizza la mancanza sulla scorta di un passaggio motivazionale del provvedimento cautelare per ritenere ragionevolmente" che il GIP abbia avuto la possibilità di visionare il verbale di ricognizione fotografica redatto dalla p.g...
La severa sanzione processuale della perdita di efficacia della misura cautelare non può conseguire a valutazione di incompletezza formulata sulla " base della motivazione dell' ordinanza cautelare ovvero su deduzioni difensive in riferimento a duplicati dello stesso atto: la difesa, avendo avuto la possibilità di controllare gli atti - a suo tempo presentati dal P.M. con la richiesta di misura, atti sui quali il GIP ha basato il suo provvedimento ė posta nella condizione di verificare la corrispondenza con ess1 di quelli trasmessi al tribunale del riesame.
11 ricorso per questo profilo deve essere dichiarato inammissibile per genericità a norma dell' art. 581 lett. c) c.p.p., in quanto ogni richiesta deve essere corredata dalla indicazione in maniera specifica della ragioni in diritto e degli elementi in fatto a sostegno della stessa.
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Дели 2. 11 secondo motivo di ricorso, che formalmente denuncia violazione della legge processuale e sostanziale, in realtà lamenta vizio di motivazione sotto il profilo di errata interpretazione dei dati probatori per poi ricondurre la doglianza, con il terzo motivo, a manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle persone assunte dalla difesa a sostegno dell' alibi addotto dal ricorrente in sede di interrogatorio. Ma anche sotto questo profilo in ricorso ė inammissibile perché vuol proporre in questa sede una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato, in maniera non manifestamente illogica, dal Tribunale che valuta come generiche tali dichiarazioni, perché non "
attestanti in maniera chiara la assidua presenza dell' indagato in Roma
durante tutto l' arco temporale descritto.
3. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in consequenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma,
che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in €
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. A norma dell' art. 94 C. i ter disp. att. c.p.p, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell' istituto penitenziario dove il ricorrente é ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell' art. 94 c. i ter disp. att. c.p.p.
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Roma 17 gennaio 2007
11 Consigliere Est. 11 Presidente
Quilon loves
IL 14 FEB. 2007
IL CANCELLIERE Angelo Maria angem