Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2007, n. 6334
CASS
Sentenza 17 gennaio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non determina la perdita di efficacia della misura cautelare la mancata trasmissione al tribunale del riesame di un atto rilevante ai fini della sussistenza della gravità indiziaria (nella specie verbale di ricognizione fotografica dell'indagato), qualora il difensore, ritualmente avvisato del deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare, della richiesta del P.M. e degli atti presentati con la stessa, si sia astenuto dall'indicare in maniera puntuale la specifica omissione, pur ritenuta riconducibile, nei motivi posti a fondamento dell'istanza di riesame, ad erronea formazione dell'incarto processuale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2007, n. 6334
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6334
    Data del deposito : 17 gennaio 2007

    Testo completo