Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di cumulo tra pensione e retribuzione, il settimo comma dell'art. 10 del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79, che estende le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153 al personale statale (e a tutti i dipendenti aventi diritto all'indennità integrativa speciale) che fruiscono di pensionamenti anticipati, si applica anche ai dipendenti del Banco di Sicilia per effetto del disposto dell'art. 11 dell'allegato T richiamato dall'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, che prevedeva espressamente che le pensioni dei dipendenti di tale istituto di credito (nonché dei dipendenti del Banco di Napoli) fossero regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato; tale divieto di cumulo con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi è operante fin quando il trattamento pensionistico anticipato rimane tale e non si converte in pensione di vecchiaia secondo la specifica disciplina applicabile ai pensionati dei suddetti istituti di credito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17655 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MAIORANO - Consigliere -
Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCO DI SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO FLAMMIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar UGO SERIO di PALERMO del 26.4.2000, rep. n. 54826;
- ricorrente -
contro
EMS ENTE MINERARIO SICILIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FURITANO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale atto notar GIACOMO SANFILIPPOI di BAGHERIA del 3 luglio 2000, Rep. n. 3541;
- resistente con procura -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
contro
BO PP;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 14127/00 proposto da:
BO PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA LESTI, rappresentato e difeso dall'avvocato IGNAZIO SCARDINA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCO DI SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO FLAMMIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, EMS ENTE MINERARIO SICILIANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2885/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 11/03/00 - R.G.N. 790/838/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FLAMMIA;
udito l'Avvocato FURITANO e SCARDINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11.12.1992 VA GI conveniva in giudizio il Banco di Sicilia s.p.a, l'INPS e l'Ente Minerario Siciliano. Esponeva in fatto di essere stato dipendente del predetto istituto di credito fino al 6.3.1989 e di essere divenuto da quella data, direttore generale dell'E.M.S.; lamentava che il Banco di Sicilia, al quale aveva richiesto l'erogazione del trattamento di pensione di anzianità, gli aveva comunicato che lo stesso sarebbe stato sospeso, a norma dell'art. 10, u. co., della legge n. 79/83, in conseguenza del costituito rapporto di lavoro.
Deduceva il VA che, a seguito di atto di diffida del 31.7.1991, con il quale aveva reiterato la richiesta, segnalando l'inapplicabilità della disposizione citata, e precisando che in ogni caso, la pensione avrebbe dovuto essergli corrisposta al compimento del 60^ anno d'età (8 luglio 1990), il Banco aveva chiesto all'INPS chiarimenti sul punto, e l'istituto previdenziale aveva comunicato che, a seguito della istituzione della gestione speciale nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, e della correlata applicazione del limite di cumulo tra pensione e retribuzione, non era cumulabile, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto, la quota della pensione di vecchiaia eccedente il trattamento minimo.
Precisava, altresì, il ricorrente che il Banco di Sicilia, sulla base delle notizie ricevute dall'INPS, aveva determinato gli importi della pensione ed invitato l'E.M.S., nuovo datore di lavoro, a procedere alla trattenuta della parte eccedente il minimo ed a riversarla all'INPS.
Il VA, sottolineato che la pensione non gli era stata ancora corrisposta neppure nell'importo minimo determinato dal Banco, concludeva chiedendo dichiararsi il proprio diritto a percepire la pensione senza alcuna decurtazione e condannarsi l'istituto di credito convenuto a pagargli i relativi importi con rivalutazione ed interessi.
Ritualmente notificati ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio solo il Banco di Sicilia e deduceva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. All'udienza del 3.3.1994 il PR pronunciava sentenza dichiarando incumulabile la pensione di anzianità e cumulabile per l'intero la pensione di vecchiaia dal compimento del 60^ anno d'età. Contro questa sentenza ha proposto appello il Banco di Sicilia deducendo che per la data di decorrenza della pensione di vecchiaia si doveva avere riguardo al regolamento riguardante il trattamento di quiescenza del Banco, che prevedeva il collocamento a riposo d'ufficio al compimento del 65^ anno d'età e non già del 60^. Appellava pure l'INPS aderendo alla tesi del Banco e asserendo comunque la non cumulabilità dell'indennità integrativa speciale con la retribuzione.
Il VA resisteva all'appello, spiegando domanda riconvenzionale sul punto in cui era rimasto soccombente (divieto di cumulo tra la pensione di anzianità e la retribuzione).
Riuniti gli appelli la causa veniva decisa con sentenza 1.7.1999 - 11.3.2000 n. 2885 del tribunale di Palermo che rigettava tutti gli appelli confermando integralmente la sentenza impugnata. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Banco di Sicilia con due motivi di impugnazione, illustrati anche con successiva memoria.
Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo il VA, il quale ha anche depositato memoria. Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso il Banco. Le altre parti intimate - INPS e E.M.S. - hanno solo depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale del Banco di Sicilia è articolato in due motivi.
1.1. Con il primo motivo il Banco ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 11 dell'all. T all'art. 39 legge 8 agosto 1865 n. 486 e dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, conv. in l. 25 marzo 1983 n. 79, nonché
dell'art. 22 legge 30 aprile 1969 n. 153. Il Banco concorda innanzi tutto con la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo ancora vigente l'art. 11 dell'all. T all'art. 39 legge 8 agosto 1865 n. 486, ha affermato l'applicabilità della disciplina anti-cumulo prevista per le pensioni dei dipendenti dello Stato dall'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, conv. in l. 25 marzo 1983 n. 79. Però - secondo il Banco - il tribunale avrebbe errato nel ritenere che tale divieto di cumulo tra pensione e retribuzione operasse fino al raggiungimento da parte del VA del limite di sessanta anni di età anziché di sessantacinque, come previsto dalla normativa regolamentare del Banco.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il Banco denuncia la violazione dell'art. 10 d.l. n. 17 del 1983 cit., dell'art. 10 d.l. n.49 del 1983, dell'art. 22 legge n. 153 del 1969, dell'art. 3 legge n. 213 del 1990, dell'art. 4 d.lgs. n. 357 del 1990.
Secondo il Banco - che parimenti insiste, anche con questo secondo motivo, nel sostenere che il divieto di cumulo doveva protrarsi fino al compimento di sessantacinque anni di età - si duole del fatto che il tribunale non abbia considerato la normativa regolamentare che tale limite di età poneva.
Inoltre il tribunale avrebbe omesso di rilevare che, dopo l'introduzione del nuovo regime previdenziale per i dipendenti degli enti creditizi, il debito pensionistico grava non solo sul datore di lavoro ma anche (e soprattutto) sull'INPS.
2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il VA si duole anch'egli della violazione e falsa applicazione dell'art. 11 dell'all. T all'art. 39 legge 8 agosto 1865 n. 486 e dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, conv. in l. 25 marzo 1983 n. 79, nonché dell'art. 22 legge 30 aprile 1969 n. 153, ma per una ragione opposta. Sostiene il VA che la disciplina anti-cumulo dettata per le pensioni dei dipendenti dello Stato non poteva trovare applicazione ai pensionati già dipendenti del Banco stesso.
3. I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.
4. Va esaminato innanzi tutto il ricorso incidentale che pone la questione più radicale dell'applicabilità, o meno, al VA della particolare prescrizione anti-cumulo dettata dall'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, conv. in l. 25 marzo 1983 n. 79,
per i pensionati già dipendenti dello Stato;
quesito questo al quale sia il tribunale che il pretore hanno risposto affermativamente. La questione ha come essenziale riferimento normativo l'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, recante norme sui provvedimenti di finanza e tesoro, che, nel delegare da una parte il Governo a riformare con decreto reale gli statuti del Banchi di Napoli e di Sicilia, richiamava d'altra parte l'allegato T specificando che lo stesso formava parte integrante della legge medesima;
allegato questo che conteneva disposizioni riguardanti i due Banchi. In particolare il primo comma dell'art. 11 di tale Allegato prevedeva espressamente che le pensioni (oltre agli assegni di disponibilità e di aspettativa e alle indennità di missione e trasferta) fossero regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato. Il richiamo di tale normativa è pertanto testuale ed inequivocabile;
ed è tanto più incontrovertibile se si considera che è pacifico tra le parti che il regolamento interno del trattamento di quiescenza del personale del Banco contiene un richiamo simmetrico, prevedendo che, proprio ai sensi del cit. art. 11 dell'all. T della legge n. 486 del 1895, espressamente richiamato, le pensioni del personale di ruolo del Banco sono regolate dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato.
Vero è che - come ha puntualmente ricordato la difesa del ricorrente incidentale - questa Corte in plurime sue pronunce (Cass. 16 maggio 1996 n. 4543, Cass. 7 aprile 1992 n. 4219, Cass. 5 luglio 1990 n. 7050, Cass. 11 aprile 1987 n. 3653, Cass. 20 marzo 1985 n. 2052, Cass. 21 dicembre 1982 n. 7089) ha affermato che - posto che i regolamenti aziendali per il personale definiscono integralmente il trattamento economico dei dipendenti del Banco - il richiamo ivi contenuto alle "norme generali che disciplinano la materia per il personale civile dello Stato" con il riferimento all'art. 11 dell'allegato T della legge n. 486 del 1895, determina l'operatività di queste disposizioni non come limite perequativo, ma come limite negativo al trattamento di cessazione dal servizio dei lavoratori interessati, nel senso che il trattamento pensionistico loro attribuito non possa essere inferiore a quello dei dipendenti statali.
In sostanza la giurisprudenza ha letto, nella citata disposizione, anche una garanzia di trattamento minimo. Ma questa lettura estensiva della disposizione in esame ha l'effetto di arricchire la portata precettiva della disposizione medesima, ma non mina, ne' revoca in dubbio, quello che è il suo contenuto primario ed essenziale. Ossia rimane comunque l'applicabilità della normativa di fonte legale dettata per le pensioni statali che è però (ampiamente) recessiva rispetto alla normativa regolamentare interna. In sostanza la prima - ha precisato Cass. 16 maggio 1996 n. 4543 - non rappresenta la sola fonte del regime pensionistico del personale del Banco, ma serve essenzialmente ad integrare l'apposita disciplina regolamentare interna dell'istituto di credito.
Deve quindi essere rigettato il ricorso incidentale avendo il tribunale (e prima ancora il pretore) correttamente ritenuto applicabile al rapporto previdenziale di un dipendente del Banco di Sicilia la disciplina - nella specie anticumulo - prevista per le pensioni statali.
5. È fondato invece il ricorso principale i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, considerato anche che il secondo motivo sotto un aspetto è meramente rafforzativo del primo, ma sotto altro aspetto è autonomo (ed in tale ultima parte risulta - come si vedrà - assorbito).
5.1. L'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983 n.17, conv. in l. 25 marzo 1983 n.79, prevede per il personale statale (e per quello avente diritto all'indennità integrativa speciale) l'applicabilità del divieto di cumulo di cui all'art. 22 legge 30 aprile 1969 n. 153 (e quindi del divieto di cumulo di pensione e retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi) ai "pensionamenti anticipati", in cui ricadono le pensioni di anzianità.
Il divieto quindi insorge in ragione della coesistenza della fruizione della pensione d'anzianità e della contestuale percezione di retribuzione per attività lavorativa alle dipendenze di terzi e permane fino a quando sia erogato tale trattamento pensionistico e quindi fino all'attivazione della pensione di vecchiaia alla quale è equiparata la pensione di anzianità quando il suo titolare compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Non c'è, nell'art. 10, ultimo comma, cit., una limitazione generalizzata, come assume il tribunale, che fissa in ogni caso l'operatività del divieto anti-cumulo fino al compimento del sessantesimo anno di età per il solo fatto che a quell'epoca era questo il limite di età che comportava, nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, la trasformazione della pensione di anzianità in pensione di vecchiaia.
5.2. Tale tesi del tribunale si fonda su due argomenti in realtà inconferenti.
Da una parte il tribunale osserva che il quinto comma dell'art. 10 cit. prevede che per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 42, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 17/83 cit., la decorrenza stessa è differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianità minima, ed in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Si tratta delle pensioni erogate alle dipendenti dimissionarie coniugate o con prole a carico alle quali spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma (ossia venti anni di servizio effettivo), un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni. La disposizione quindi - che peraltro pone il limite di cinquantacinque anni e non già di sessanta - riguarda una fattispecie del tutto diversa da quella del concorso di trattamento pensionistico anticipato e retribuzione da lavoro subordinato ed anche la restrizione così introdotta (dal quinto comma dell'art. 10) non consiste affatto in un divieto di cumulo, bensì nel mero differimento del pensionamento anticipato della lavoratrice, con l'ulteriore agevolazione della riduzione dell'età pensionabile in ragione dello stato coniugale o dell'esistenza di prole a carico. Quindi la circostanza che il quinto comma dell'art. 10 cit. abbia (espressamente) posto il limite di cinquantacinque anni di età non autorizza benché minimamente ad ipotizzare che nel successivo settimo comma sia implicitamente previsto il limite di sessanta anni. D'altra parte il tribunale richiama l'art. 10, comma 2, d.l. 28 febbraio 1986 n. 49, conv. in legge 18 aprile 1986 n. 120, che riguarda solo i primi quattro commi dell'art. 10 d.l. n. 17/83, cit., ossia la disciplina dell'indennità integrativa speciale (anch'essa regolamentata in termini più restrittivi), atteso che testualmente prevede che le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio. La medesima disposizione poi aggiunge, al secondo comma, che le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre quaranta anni. Ma anche in questo caso si tratta di un argomento inconferente. Il limite di sessanta anni, introdotto dalla normativa successiva che ha novellato l'art. 10 d.l. n. 17/83, riguarda la diversa fattispecie dell'indennità integrativa speciale e le limitazioni da quest'ultima disposizione introdotte con riguardo alla sua erogazione;
fattispecie che - al pari di quella della lavoratrice madre o coniugata - è del tutto diversa da quella del titolare di un trattamento pensionistico anticipato che contestualmente abbia un'attività lavorativa dipendente.
Anzi se un'inferenza argomentativa può trarsi dalle due disposizioni invocate dal tribunale è proprio di segno opposto. Se dal legislatore un limite di età è stato previsto rispettivamente nei primi quattro commi dell'art. 10 cit. come novellato (relativi all'indennità integrativa speciale) e nel quinto comma (relativo alla lavoratrice madre o coniugata), ma non anche nel settimo comma (riguardante il divieto di cumulo in esame), vuol dire - con argomento a contrario - che nessun limite di età il legislatore ha inteso porre (che non sia quello, da verificarsi secondo il sistema previdenziale di appartenenza, dell'età per il pensionamento di vecchiaia). Si ha quindi che il trattamento pensionistico di anzianità, fin quando rimane tale e pertanto fino alla. sua conversione in trattamento di vecchiaia, fa scattare il divieto di cumulo con la retribuzione da lavoro subordinato.
5.3. Nè questa interpretazione pone problemi di costituzionalità poiché da una parte C. cost. 20 dicembre 1994 n. 433 ha già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, in l. 25 marzo 1983 n. 79, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost., nella parte in cui dispone il divieto di cumulo di trattamento pensionistico anticipato con redditi di lavoro dipendente. D'altra parte può considerarsi che il canone legale in questione (i.e. il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione) risulta di uniforme applicazione generale;
nè il principio di eguaglianza può dirsi violato in ragione della diversa età pensionabile per la pensione di vecchiaia in alcuni sistemi esclusivi o sostitutivi dell'a.g.o., essendo tale diversità null'altro che una connotazione tipica del sistema previdenziale di riferimento. Pertanto è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, cit., sollevata dalla difesa del ricorrente incidentale nella discussione orale.
5.4. Conseguentemente la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha ritenuto che il quadro normativo complessivo consentisse di ritenere nel settimo comma dell'art. 10 cit. la implicita previsione di un generalizzato ed uniforme limite di sessanta anni di età, al cui compimento cessasse per ciò solo - e quindi automaticamente - il divieto di cumulo.
Tale limite invece non c'è e quindi il divieto di cumulo opera fin tanto che c'è un trattamento pensionistico anticipato. La conseguenza è che rileva esclusivamente la disciplina di settore dei singoli trattamenti pensionistici anticipati sicché, nella specie, occorre far riferimento alla disciplina dettata dal regolamento interno del Banco (art. 2), che - come è pacifico tra le parti - prevede il collocamento a riposo di ufficio alla maturazione di quaranta anni di servizio utile ovvero all'età di sessantacinque anni (con almeno venti anni di servizio); parallelamente la stessa disposizione prevede poi la possibilità del pensionamento anticipato dopo trentacinque anni di servizio, trattamento questo di cui ha fruito il VA che al momento del pensionamento aveva 38 anni di contribuzione e 58 anni di età (ossia non aveva ancora raggiunto la soglia ne' dei quaranta anni di servizio utile, ne' dei sessantacinque anni di età), sicché la conversione di tale trattamento pensionistico anticipato era destinata a verificarsi - stante la non incrementabilità del servizio utile - al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Pertanto il giudice di rinvio dovrà esaminare innanzi tutto tale disciplina regolamentare, che ha natura negoziale (ex plurimis Cass. 16 maggio 2000 n. 6347) e la cui interpretazione è quindi demandata al giudice del merito.
Inoltre dovrà verificare l'eventuale incidenza su tale normativa interna, limitatamente ai trattamenti pensionistici anticipati già in godimento alla data del 31 dicembre 1990 (quale appunto quello del VA, all'epoca già ultrasessantenne), dello jus superveniens costituito dall'art. 3, comma 5, d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357 che ha esteso ai lavoratori dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'a.g.o., tra cui i dipendenti del Banco di Sicilia in servizio alla suddetta data del 31 dicembre 1990, i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compreso quello relativo all'età; incidenza questa che non può essere valutata da questa Corte già in questo giudizio di cassazione perché è mediata dall'interpretazione della normativa regolamentare devoluta al giudice di merito.
5.5. Risulta invece assorbito il profilo di doglianza del secondo motivo con cui la Banca ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha posto l'onere economico del trattamento pensionistico anticipato anche a carico dell'INPS.
6. Conclusivamente - rigettato il ricorso incidentale - il ricorso principale deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua con rinvio, anche per le spese di giudizio, alla Corte d'appello di Palermo che si atterrà al seguente principio di diritto: "Il settimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che estende le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153 al personale statale (e a tutti i dipendenti aventi diritto all'indennità integrativa speciale) che fruiscono di pensionamenti anticipati, si applica anche ai dipendenti del Banco di Sicilia per effetto del disposto dell'art. 11 dell'allegato T richiamato dall'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, che prevedeva espressamente che le pensioni dei dipendenti di tale istituto di credito (nonché dei dipendenti del Banco di Napoli) fossero regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato;
tale divieto di cumulo con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi è operante fin quando il trattamento pensionistico anticipato rimane tale e non si converte in pensione di vecchiaia secondo la specifica disciplina applicabile ai pensionati dei suddetti istituti di credito".
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002