Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17655
CASS
Sentenza 11 dicembre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di cumulo tra pensione e retribuzione, il settimo comma dell'art. 10 del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79, che estende le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153 al personale statale (e a tutti i dipendenti aventi diritto all'indennità integrativa speciale) che fruiscono di pensionamenti anticipati, si applica anche ai dipendenti del Banco di Sicilia per effetto del disposto dell'art. 11 dell'allegato T richiamato dall'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, che prevedeva espressamente che le pensioni dei dipendenti di tale istituto di credito (nonché dei dipendenti del Banco di Napoli) fossero regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato; tale divieto di cumulo con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi è operante fin quando il trattamento pensionistico anticipato rimane tale e non si converte in pensione di vecchiaia secondo la specifica disciplina applicabile ai pensionati dei suddetti istituti di credito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17655
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17655
    Data del deposito : 11 dicembre 2002

    Testo completo