Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 11044
CASS
Sentenza 7 aprile 2016

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Integra il delitto di cui all'art. 600-quater cod. proc. pen. l'accertato possesso di "files" pedopornografici successivamente cancellati dalla memoria accessibile del sistema operativo di personal computer, in quanto l'avvenuta cancellazione determina solo la cessazione della permanenza del reato e non, invece, un'elisione "ex tunc" della rilevanza penale della condotta per il periodo antecedente alla eliminazione dei "files" sino a quel momento detenuti.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 11044
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11044
Data del deposito : 7 aprile 2016

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