CASS
Sentenza 7 aprile 2016
Sentenza 7 aprile 2016
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 600-quater cod. proc. pen. l'accertato possesso di "files" pedopornografici successivamente cancellati dalla memoria accessibile del sistema operativo di personal computer, in quanto l'avvenuta cancellazione determina solo la cessazione della permanenza del reato e non, invece, un'elisione "ex tunc" della rilevanza penale della condotta per il periodo antecedente alla eliminazione dei "files" sino a quel momento detenuti.
Commentario • 1
- 1. Pedopornografia: le modifiche al Codice penale della Legge europeaAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 24 gennaio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 11044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11044 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento