Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2011, n. 25216
CASS
Sentenza 26 maggio 2011

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Massime1

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente sicchè, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero od allo smaltimento, la consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero. (Fattispecie in tema di prescrizione).

Commentario1

  • 1Sulla configurabilità dell'abbandono di rifiuti: soggetto attivo e
    Carlo Bray · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza in commento si inserisce nella lunga serie di pronunce della terza sezione della Corte di cassazione che provano a delineare i confini dell'area di applicabilità del reato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006. Essa chiarisce un profilo, ma ne lascia aperto un altro. Infatti, da un lato rappresenta il definitivo accoglimento dell'interpretazione in senso estensivo dell'espressione "titolari di imprese o responsabili di enti" che qualifica il soggetto attivo del reato. La Cassazione si assesta, cioè, nel ritenere configurabile il reato nei confronti di un soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2011, n. 25216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25216
Data del deposito : 26 maggio 2011

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