Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' l'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.
Articolo 1 della Legge 2 dicembre 1994, n. 689
Articolo 2
- Legge 2 dicembre 1994, n. 689
Articolo 1 della Legge 2 dicembre 1994, n. 689
Versione
20 dicembre 1994
20 dicembre 1994
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