Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 1
Il principio secondo cui sussiste la competenza del giudice del lavoro per le cause relative all'inadempimento di un patto di non concorrenza stipulato da un agente con l'impresa mandante, anche quando il patto, pur stipulato dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sia funzionalmente collegato con tale rapporto, non è applicabile con riferimento al patto concluso da soggetto cumulante le posizioni di titolare di una rilevante quota azionaria e di collaborazione del gruppo di maggioranza, di componente del consiglio di amministrazione e di agente della società stessa, in coincidenza temporale con la cessazione di ognuna di dette relazioni con la società, qualora dal tenore letterale e dalla portata oggettiva del patto si evinca che esso si riferisce alla posizione complessivamente rivestita dal soggetto rispetto alla società e alla globale attività della medesima, mentre la rilevanza del pregresso rapporto di agenzia sia esclusa anche dalla stipulazione, quando al medesimo, di una transazione generale novativa, determinante la radicale sostituzione dell'originario rapporto con quello derivante dal contratto di transazione (artt. 1230 e 1976 cod. civ.). Ed è sicuramente esclusa, al fine di radicare la competenza del giudice del lavoro, la pregressa posizione di componente del consiglio di amministrazione, qualora non sussista la prova della effettiva configurabilità, in relazione alla stessa, di un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ., in base all'effettivo svolgimento di un'attività retribuita e continuativa di gestione o amministrazione della società. (Nella specie, nelle premesse del patto di non concorrenza era fatto riferimento alle dimissioni da consigliere di amministrazione e alla cessione della quota azionaria, e il promittente si era impegnato ad astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale non solo dal punto di vista commerciale, ma con riferimento a qualsiasi attività, autonoma o subordinata, nei settori della produzione, assemblamento e commercializzazione dei macchinari oggetto dell'attività di impresa, e aveva assunto obblighi di riservatezza riguardanti anche il rispetto della proprietà industriale e la non rivelazione di segreti e notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7814 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
GRIZZLY ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 52, presso lo studio dell'avvocato, SANDRO BARTOLUMUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO SQUASSI, GIUSEPPE GULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ZANUSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CAMPAGNARO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 186/00 del Tribunale di PADOVA, depositata il 24/05/00; R.G.N. 11073/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/03/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari la competenza per territorio del Giudice del Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.
SVOLGEVIENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 giugno 1999 la LY Italia s.p.a. adiva il Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro lamentando che VI NE, già suo agente con incarico di capo- vendite, e anche già azionista e consigliere d'amministrazione della società, aveva violato il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 23 maggio 1997, separatamente ma contestualmente ad un accordo transattivo di risoluzione e definizione novativa del rapporto di agenzia e, più in generale, nel contesto, almeno temporale, della cessione ad un terzo da parte del NE delle azioni societarie di sua proprietà e dell'abbandono da parte del medesimo della carica di amministratore. La ricorrente chiedeva quindi l'accertamento delle lamentate violazioni e l'inibizione della continuazione dei relativi comportamenti, nonché la condanna del NE alla restituzione dei corrispettivi già versatigli e al pagamento della penale di L. 460.000.000, esclusa la corresponsione in suo favore della residua quota, di L. 50.000.000, del corrispettivo pattuito.
Il NE, costituendosi in giudizio, in via pregiudiziale eccepiva l'incompetenza per materia e territorio del giudice adito, indicando come competente il Tribunale di Verona, in sede ordinaria, la cui competenza esclusiva era stata convenuta con il patto di non concorrenza. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata, e in subordine la riduzione della penale. Il Tribunale di Padova, con sentenza depositata il 24 maggio 2000, accoglieva l'eccezione proposta, ritenendo che il patto di non concorrenza, la cui violazione era stata dedotta in giudizio, fosse estraneo al rapporto di agenzia intercorso tra le parti e a qualsiasi tipo di rapporto riconducibile all'art. 409 c.p.c. La Soc. LY contro detta sentenza ha proposto regolamento di competenza, a cui a resistito il NE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il regolamento di competenza la LY Italia s.p.a. sostiene la competenza del giudice del lavoro di Padova, nell'ambito della cui circoscrizione pacificamente risiede il NE, in riferimento al quarto comma del testo vigente dell'art. 413 c.p.c., osservando che il patto di non concorrenza non poteva ricollegarsi alla vendita delle azioni della società, intercorsa con un altro soggetto (e riguardante anche le azioni della LY Portogallo, operante in tutta la penisola iberica), anche perché il patto di non concorrenza riguardava solo l'Italia e il contratto di vendita delle azioni era corredato di clausola arbitrale: il patto poteva quindi ricollegarsi solo all'incarico di agente ed eventualmente a quello di Consigliere di amministrazione. E, in effetti il collegamento con il ruolo di agente si desume dal nesso temporale: nello stesso giorno è stata sottoscritta anche la transazione generale relativa a questo rapporto, nella quale è inserita la condizione del puntuale pagamento delle quote in danaro relative al patto di non concorrenza. D'altra parte il collegamento con il rapporto di consigliere conduce alle stesse conclusioni, perché la relativa attività è stata svolta in maniera continuativa e coordinata per quasi vent'anni, e quindi il rapporto relativo è riconducibile all'art. 409 c.p.c. Inoltre ciò che sostanzialmente giustifica la limitazione dell'attività lavorativa del NE è la sua precedente attività lavorativa sia come agente che come consigliere d'amministrazione, mentre al riguardo la posizione di socio è ininfluente. Comunque è irrilevante la riconducibilità del patto all'art. 1751-bis o all'art. 2596 c.c., in quanto anche nel secondo caso sussiste la competenza del giudice del lavoro se vi è il collegamento a un rapporto di lavoro o di collaborazione continuativa o coordinata. Il non inserimento del patto di non concorrenza nell'accordo risolutivo del rapporto di agenzia si giustifica col suo collegamento anche con l'attività di direttore commerciale quale contenuto dell'incarico di consigliere e coll'intento di non voler limitare tutta l'attività lavorativa del NE e non solo quella di agente.
Il resistente, da parte sua, sostiene che il patto di non concorrenza concluso dalle parti era quello di carattere generale di cui all'art. 2596 c.c., dato che si è fatto riferimento a qualsiasi attività autonoma o subordinata del NE che fosse in concorrenza con qualsiasi attività della LY, sia di produzione o assemblamento che di commercializzazione, così impedendosi per due anni lo svolgimento in tutta Italia dell'unico genere di attività professionale fino ad allora esercitata dal NE. Nè deve trascurarsi che erano previsti anche penetranti e inusuali obblighi di riservatezza e rispetto. Invece con i patti di non concorrenza a norma dell'art. 1751-bis il mandante tende solo a preservare l'avviamento creato dall'agente.
Il resistente sottolinea anche che nel patto in questione non si fa alcun riferimento al rapporto di agenzia;
che è stato previsto un notevolissimo corrispettivo, mentre l'art. 1751-bis non impone uno specifico corrispettivo;
che l'atto, pur redatto da specialisti, aveva previsto un foro esclusivo, mentre ciò sarebbe stato in contrasto con l'art. 413, u.c., c.p.c., in caso di inerenza del patto al rapporto di agenzia. Con la ulteriore memoria il resistente osserva in particolare che ai fini della competenza per materia deve tenersi conto anche delle deduzioni ed eccezioni del convenuto, come ora confermato dal vigente testo dell'art. 38 c.p.c. Ad avviso di questa Corte la statuizione adottata in materia di competenza dal Tribunale di Padova merita di essere confermata. La parte ricorrente ritiene che nella specie debba trovare applicazione il principio, affermato da questa Corte, secondo cui sussiste la competenza del giudice del lavoro riguardo alla domanda di risarcimento del danno per violazione, in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro o di agenzia, di un patto limitativo della concorrenza, anche quando questo, ancorché perfezionato dopo la cessazione del rapporto predetto, sia funzionalmente collegato a tale pregresso rapporto e alla regolamentazione di interessi derivante da detta cessazione (Cass. n. 3709/91), oppure sia pur sempre in collegamento funzionale con la regolamentazione degli interessi derivanti dalla cessazione del rapporto, sì da porsi su un piano di dipendenza diretta dal rapporto stesso (Cass. n. 6279/1992). La fattispecie ora in esame, però, non è adeguatamente riconducibile a tali principi.
Al riguardo è opportuno innanzitutto rilevare che nel patto di non concorrenza le parti non hanno fatto alcuna espressa menzione del rapporto di agenzia e, invece, hanno fatto riferimento, nelle premesse, alle dimissioni del NE dalla carica di consigliere di amministrazione rassegnate nella stessa data e alla conclusione di un preliminare di vendita relativamente alle azioni della società dal medesimo possedute.
Quanto al contenuto del patto, appare, poi, rilevante l'impegno del NE di astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale, rispetto a quella della Soc. LY Italia, non solo dal punto di vista commerciale, ma sotto ogni possibile profilo, facendosi riferimento a qualsiasi attività, autonoma o subordinata, anche solo occasionale o gratuita, in proprio o a favore di terzi, in concorrenza con detta società nei settori della produzione, assemblamento e commercializzazione dei macchinari oggetto dell'attività della stessa, compresa la promozione di società di capitali o di persone operanti nel settore.
A tutto campo è anche la clausola relativa agli obblighi di riservatezza assunti dal NE, riguardanti anche il rispetto della proprietà industriale e la non rivelazione di "segreti e notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa". Del resto nel giudizio che ha dato luogo al presente regolamento di competenza si lamenta, tra l'altro, proprio la promozione da parte del NE di una società in concorrenza con la LY. Tenuto presente anche che il NE, grazie al possesso di una molto rilevante, anche se non maggioritaria, partecipazione al capitale sociale (del 30,5 per cento, secondo l'atto di cessione in data 23 maggio 1997), faceva parte del gruppo di controllo o quanto meno collaborava con il medesimo, anche nella veste di consigliere d'amministrazione, deve ritenersi che il patto di non concorrenza (e di riservatezza) in questione si collegasse, sia nelle intenzioni delle parti, sia oggettivamente, alla posizione complessivamente rivestita dal NE rispetto alla società e alla globale attività della medesima. Conseguentemente, sebbene il patto fosse concretamente in grado di garantire la società rispetto alla utilizzazione da parte del NE anche di conoscenze e rapporti ricollegabili all'attività di agente, questa funzione rimane assorbita, ai fini della qualificazione giuridica del patto e della applicazione delle norme sulla competenza, nel quadro delle funzioni e dell'oggetto più estesi caratterizzanti il patto medesimo. Nè va trascurato che le parti, nel definire i loro rapporti relativamente al contratto di agenzia, hanno inteso al riguardo stipulare una "transazione generale novativa", il che induce ad escludere una possibile ultrattività del rapporto ai fini della attrazione nel suo ambito di una distinta, anche se coeva, pattuizione delle parti. Ciò perché la transazione novativa sortisce l'effetto della radicale sostituzione dell'originario rapporto con il nuovo (artt: 1230 e 1976 c.c.), cosicché i diritti e gli obblighi delle parti avranno - come unica fonte - il contratto di transazione. In ogni caso non è sufficiente, ai fini dell'attrazione del patto di non concorrenza nell'ambito del rapporto di agenzia, che detta transazione contenga la condizione del regolare adempimento della Soc. LY riguardo al pattuito versamento di alcune rate dilazionate del corrispettivo del patto di non concorrenza. Deve, poi, ritenersi infondato il riferimento da parte della attuale ricorrente a una competenza del giudice del lavoro in materia di rapporti tra amministratori e società.
Innanzitutto non può trascurarsi la rilevanza, ai fini della conclusione del patto, anche della posizione di azionista, che, citata nelle premesse dell'accordo, di fatto non può ritenersi estranea alla adozione delle linee strategiche di una società, quando l'azionista appartenga al gruppo di maggioranza. Va ricordato, poi, che la giurisprudenza di questa Corte sulla competenza del giudice del lavoro per i rapporti di collaborazione degli amministratori riguarda prevalentemente controversie relative ai compensi (e ai rimborsi) dovuti all'amministratore in relazione all'esercizio di funzioni gestorie (cfr. Cass. S.U. n. 10680/1994;
Cass. n. 5976/1995; Cass. n. 6901/1995; Cass. n. 1662/2000), e che il relativo orientamento si è formato prima delle modifiche normative introdotte dall'art. 130 d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (rilevanti, ratione temporis, nel giudizio in esame), il quale, introducendo l'art. 144-ter disp. att. c.p.c., ha escluso che tra le controversie previste dall'art. 409 c.p.c. siano comprese quelle di cui al (nuovo) art. 50-bis, primo comma, n. 5, seconda parte, c.p.c., tra cui l'azione responsabilità promossa dalla società nei confronti dei suoi amministratori (rispetto alla quale l'azione ora in esame presenterebbe indubbie affinità, nell'ottica, prospettata dalla ricorrente, di un'ultrattività della posizione di amministratore). In linea di fatto è rilevante anche la circostanza che nella specie non risultano elementi circa l'effettiva instaurazione, in relazione all'esercizio delle funzioni del NE di componente del consiglio di amministrazione, di un rapporto di lavoro autonomo (in aggiunta, peraltro, al rapporto di agenzia in essere tra le parti). Di una prova al riguardo non può prescindersi perché la semplice qualità di consigliere di amministrazione di una società di capitali e la eventuale partecipazione ai consigli di amministrazione non implica di per sè la configurabilità di un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi dell'art. 409 c.p.c., a prescindere dall'effettivo svolgimento di un'attività retribuita e continuativa (secondo i criteri della citata disposizione) di gestione o amministrazione della società (per un'analoga puntualizzazione, cfr. Cass. n. 1662/2000, che ha ritenuto configurabile - nel concorso di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato - la competenza del giudice del lavoro per azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, proposte prima dell'entrata in vigore della riforma sopra menzionata).
In conclusione, esclusa la competenza del giudice del lavoro, deve ritenersi operante la clausola contrattuale di devoluzione delle controversie relative all'esecuzione del patto al foro di Verona e quindi, rigettato il proposto regolamento, va dichiarata la competenza del Tribunale di Verona in sede ordinaria. Stante la particolarità e complessità delle questioni dibattute, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Verona;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2000