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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 12086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12086 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA MA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AS IS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile lette le conclusioni del difensore, Avv. Raffaella Cucchi, che si è riportato alle conclusioni già rassegnate nel ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigral:e il Tribunale di Genova, adito in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 17 ottobre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila con la quale è stata rigettata la Penale Sent. Sez. 3 Num. 12086 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 22/01/2026 richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La custodia cautelare in carcere era stata applicata nei confronti del MA in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto, per finalità di cessione a terzi, cocaina suddivisa in quattro panetti del peso complessivo lordo di 4,629 kg. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 309 cod. proc. pen. Deduce che il gravame proposto dal precedente difensore è stato erroneamente qualificato dal Tribunale del riesame quale appello ex art. 310 cod. proc. pen. nonostante che il medesimo riguardasse la richiesta di sostituzione di misura coercitiva't che la presenza dei motivi di impugnazione nell'atto di riesame non può comportare la qualificazione del medesimo quale atto di appello e che l'appello relativo a misura cautelare riveste carattere residuale e riguarda misure differenti, quali quelle interdittive. Deduce, pertanto, che nel caso in esame il gravame doveva essere qualificato come riesame, con conseguente applicazione della normativa di riferimento. 2.2 Con il secondo motivo lamenta contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. Deduce,tche il Tribunale del riesame sostiene essere sussistenti per l'indagato rapporti con l'ambiente dello "spaccio" preservati avvalendosi della facoltà di non rispondere;
che il Tribunale del riesame sostiene che l'istanza proposta riguardando unicamente la sostituzione della misura comproverebbe il riconoscimento di un concreto pericolo di reiterazione del reato da parte dell'imputato; che tale affermazione è del tutto illogica poiché la scelta di chiedere una misura meno afflittiva non può essere elemento idoneo ad attribuire un riconoscimento di responsabilità in via indiretta;
che è illogica e viola ogni principio di difesa anche l'affermazione che qualora l'imputato scelga di avvalersi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia ciò costituisca elemento denotante la volontà di non recidere i rapporti con il presunto contesto criminale attribuitogli e non dimostrato' che la richiesta formulata in sede di riesame prevedeva la collocazione dell'indagato presso l'appartamento del cugino in Chiavari oltre a prospettare l'opportunità di un'attività lavorativa in Genova;
che sul punto il Tribunale del riesame ha tralasciato l'esame degli allegati n. 3 e 4 dell'istanza di gravame (visura camerale e contratto di locazione); che pertanto le conclusioni formulate nell'ordinanza impugnata risultano prive di motivazione' che appare 2 contraddittoria anche l'argomentazione in merito alla professionalità nell'attività di spaccio dell'imputato che non avrebbe occultato lo stupefacente «per non aver avuto tempo...» non essendo indicato alcun elemento di fatto che possa comprovare tale circostanza e che tale argomentazione si riduce a una supposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla mera lettura del codice di procedura penale emerge che il riesame di cui all'art. 309 cod. proc. pen. è mezzo di impugnazione previsto per le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e che l'appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen. è mezzo di impugnazione previsto, fuori dei casi previsti dall'art. 309 cod. proc. pen., per le ordinanze in materia di misure cautelari personali. Nel caso in esame l'impugnazione non è stata proposta avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere ma avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di tale misura cautelare sicché è stato correttamente presentato appello e come tale è stato valutato dal Tribunale del riesame. L'affermazione, poi, del difensore secondo la quale l'appello si riferirebbe a misure diverse da quella oggetto del procedimento e, in particolare, alle misure interAittive, non tiene conto di quanto disposto dal suindicato art. 310v che contiene specifico riferimento alle "misure cautelari personali" e che, quindi, si riferisce anche alla misura coercitiva della custodia cautelare. La tesi in diritto del ricorrente è contraria al chiaro tenore della normativa in materia e, pertanto, il motivo deve ritenersi manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte generico. Il Tribunale del riesame, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non ha attribuito all'istanza «un riconoscimento di responsabilità indiretta» e non ha violato alcun diritto della difesa ma ha solamente, del tutto obiettivamente, dato atto che nell'appello, come nell'istanza di sostituzione della misura cautelare, la difesa non ha contestato i gravi indizi di colpevolezza né la sussistenza di un quadro cautelare tale da giustificare una misura detentiva. Neppure illogica o violativa dei diritti della difesa è l'ulteriore affermazione relativa al comportamento serbato nell'interrogatorio dall'indagato. Infatti, il Tribunale ha evidenziato come il silenzio sia certamente diritto dell'indagato tale da non poter corroborare il quadro indiziario e l'ulteriore affermazione secondo la quale tale 3 comportamento può ritenersi sintomo della persistente volontà dell'arrestato di non recidere i contatti con i complici e i legami con l'ambiente in cui è maturata la vicenda è mera constatazione, peraltro priva di particolare rilevanza nel complessivo contesto decisionale. Quanto al lamentato omesso esame degli allegati al gravame (costituiti da visura camerale relativa all'attività lavorativa e al contratto di locazione del soggetto dichiaratosi disponibile a ospitare il ricorrente) e al conseguente difetto di motivazione, deve rilevarsi che il Tribunale, a sostegno della conferma dell'ordinanza di rigetto, ha valutato come ostativi alla sostituzione della misura cautelare le modalità del fatto, i precedenti specifici dell'indagato, la circostanza che costui si è determinato al delitto nonostante lo svolgimento di lecita attività lavorativa, la disponibilità a tenere il rilevante quantitativo dello stupefacente di buona qualità nella propria abitazione, la proposizione di un luogo per gli arresti domiciliari nel centro storico di Genova in una delle piazze più fiorenti dello spaccio e la possibilità per l'indagato di reiterare la condotta delittuosa anche con l'intermediazione di contatti senza allontanarsi dall'abitazione. Pertanto, tale complessiva motivazione, pur non avendo il Tribunale specificamente menzionato il contenuto degli allegati in questione, comprende logicamente anche la valutazione della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza de libertate. Anche l'affermazione del Tribunale secondo la quale l'indagato non avrebbe avuto tempo di occultare lo stupefacente è stata logicamente spiegata sulla base del fatto che il MA era appena rientrato nell'abitazione (sicché non aveva avuto il tempo materiale per procedere a tale operazione) e in ragione dell'abile occultamento del denaro già presente nell'abitazione. In conclusione, la doglianza relativa alla mancanza di motivazione è manifestamente infondata e le ulteriori censure risultano, nella sostanza, aspecificamente orientate a riprodurre una serie di obiezioni già coerentemente vagliate e disattese dalla Corte territoriale. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente AS IS Andrea Ge tili k Deposithta in Canceileria °41' 3 1 MAR. 2026
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca s s a delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/01/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere AS IS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile lette le conclusioni del difensore, Avv. Raffaella Cucchi, che si è riportato alle conclusioni già rassegnate nel ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigral:e il Tribunale di Genova, adito in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 17 ottobre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila con la quale è stata rigettata la Penale Sent. Sez. 3 Num. 12086 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 22/01/2026 richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La custodia cautelare in carcere era stata applicata nei confronti del MA in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto, per finalità di cessione a terzi, cocaina suddivisa in quattro panetti del peso complessivo lordo di 4,629 kg. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 309 cod. proc. pen. Deduce che il gravame proposto dal precedente difensore è stato erroneamente qualificato dal Tribunale del riesame quale appello ex art. 310 cod. proc. pen. nonostante che il medesimo riguardasse la richiesta di sostituzione di misura coercitiva't che la presenza dei motivi di impugnazione nell'atto di riesame non può comportare la qualificazione del medesimo quale atto di appello e che l'appello relativo a misura cautelare riveste carattere residuale e riguarda misure differenti, quali quelle interdittive. Deduce, pertanto, che nel caso in esame il gravame doveva essere qualificato come riesame, con conseguente applicazione della normativa di riferimento. 2.2 Con il secondo motivo lamenta contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. Deduce,tche il Tribunale del riesame sostiene essere sussistenti per l'indagato rapporti con l'ambiente dello "spaccio" preservati avvalendosi della facoltà di non rispondere;
che il Tribunale del riesame sostiene che l'istanza proposta riguardando unicamente la sostituzione della misura comproverebbe il riconoscimento di un concreto pericolo di reiterazione del reato da parte dell'imputato; che tale affermazione è del tutto illogica poiché la scelta di chiedere una misura meno afflittiva non può essere elemento idoneo ad attribuire un riconoscimento di responsabilità in via indiretta;
che è illogica e viola ogni principio di difesa anche l'affermazione che qualora l'imputato scelga di avvalersi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia ciò costituisca elemento denotante la volontà di non recidere i rapporti con il presunto contesto criminale attribuitogli e non dimostrato' che la richiesta formulata in sede di riesame prevedeva la collocazione dell'indagato presso l'appartamento del cugino in Chiavari oltre a prospettare l'opportunità di un'attività lavorativa in Genova;
che sul punto il Tribunale del riesame ha tralasciato l'esame degli allegati n. 3 e 4 dell'istanza di gravame (visura camerale e contratto di locazione); che pertanto le conclusioni formulate nell'ordinanza impugnata risultano prive di motivazione' che appare 2 contraddittoria anche l'argomentazione in merito alla professionalità nell'attività di spaccio dell'imputato che non avrebbe occultato lo stupefacente «per non aver avuto tempo...» non essendo indicato alcun elemento di fatto che possa comprovare tale circostanza e che tale argomentazione si riduce a una supposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla mera lettura del codice di procedura penale emerge che il riesame di cui all'art. 309 cod. proc. pen. è mezzo di impugnazione previsto per le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e che l'appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen. è mezzo di impugnazione previsto, fuori dei casi previsti dall'art. 309 cod. proc. pen., per le ordinanze in materia di misure cautelari personali. Nel caso in esame l'impugnazione non è stata proposta avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere ma avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di tale misura cautelare sicché è stato correttamente presentato appello e come tale è stato valutato dal Tribunale del riesame. L'affermazione, poi, del difensore secondo la quale l'appello si riferirebbe a misure diverse da quella oggetto del procedimento e, in particolare, alle misure interAittive, non tiene conto di quanto disposto dal suindicato art. 310v che contiene specifico riferimento alle "misure cautelari personali" e che, quindi, si riferisce anche alla misura coercitiva della custodia cautelare. La tesi in diritto del ricorrente è contraria al chiaro tenore della normativa in materia e, pertanto, il motivo deve ritenersi manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte generico. Il Tribunale del riesame, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non ha attribuito all'istanza «un riconoscimento di responsabilità indiretta» e non ha violato alcun diritto della difesa ma ha solamente, del tutto obiettivamente, dato atto che nell'appello, come nell'istanza di sostituzione della misura cautelare, la difesa non ha contestato i gravi indizi di colpevolezza né la sussistenza di un quadro cautelare tale da giustificare una misura detentiva. Neppure illogica o violativa dei diritti della difesa è l'ulteriore affermazione relativa al comportamento serbato nell'interrogatorio dall'indagato. Infatti, il Tribunale ha evidenziato come il silenzio sia certamente diritto dell'indagato tale da non poter corroborare il quadro indiziario e l'ulteriore affermazione secondo la quale tale 3 comportamento può ritenersi sintomo della persistente volontà dell'arrestato di non recidere i contatti con i complici e i legami con l'ambiente in cui è maturata la vicenda è mera constatazione, peraltro priva di particolare rilevanza nel complessivo contesto decisionale. Quanto al lamentato omesso esame degli allegati al gravame (costituiti da visura camerale relativa all'attività lavorativa e al contratto di locazione del soggetto dichiaratosi disponibile a ospitare il ricorrente) e al conseguente difetto di motivazione, deve rilevarsi che il Tribunale, a sostegno della conferma dell'ordinanza di rigetto, ha valutato come ostativi alla sostituzione della misura cautelare le modalità del fatto, i precedenti specifici dell'indagato, la circostanza che costui si è determinato al delitto nonostante lo svolgimento di lecita attività lavorativa, la disponibilità a tenere il rilevante quantitativo dello stupefacente di buona qualità nella propria abitazione, la proposizione di un luogo per gli arresti domiciliari nel centro storico di Genova in una delle piazze più fiorenti dello spaccio e la possibilità per l'indagato di reiterare la condotta delittuosa anche con l'intermediazione di contatti senza allontanarsi dall'abitazione. Pertanto, tale complessiva motivazione, pur non avendo il Tribunale specificamente menzionato il contenuto degli allegati in questione, comprende logicamente anche la valutazione della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza de libertate. Anche l'affermazione del Tribunale secondo la quale l'indagato non avrebbe avuto tempo di occultare lo stupefacente è stata logicamente spiegata sulla base del fatto che il MA era appena rientrato nell'abitazione (sicché non aveva avuto il tempo materiale per procedere a tale operazione) e in ragione dell'abile occultamento del denaro già presente nell'abitazione. In conclusione, la doglianza relativa alla mancanza di motivazione è manifestamente infondata e le ulteriori censure risultano, nella sostanza, aspecificamente orientate a riprodurre una serie di obiezioni già coerentemente vagliate e disattese dalla Corte territoriale. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente AS IS Andrea Ge tili k Deposithta in Canceileria °41' 3 1 MAR. 2026
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca s s a delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/01/2026