Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2015, n. 38785
CASS
Sentenza 23 giugno 2015

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Non è configurabile la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nel caso in cui la stessa non sia preceduta dall'invito alla persona indagata a valersi della facoltà di rendere l'interrogatorio quando, ritualmente notificatole l'avviso di conclusione delle indagini contenente il predetto invito, l'interrogatorio non abbia poi, di fatto, avuto luogo, per il rifiuto dell'indagato di rispondere. (Fattispecie riguardante avviso di conclusione delle indagini contenente una serie di imputazioni una delle quali, tuttavia, non veniva riprodotta per errore materiale nell'invito a comparire a rendere interrogatorio, durante il quale l'imputato aveva comunque ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere).

In tema di violenza sessuale in danno di minori, sussiste la circostanza aggravante della minorata difesa in tutti i casi in cui le particolari modalità dell'azione, connesse a situazioni oggettive o soggettive, consentano di approfittare della condizione di fragilità della vittima a prescindere dalla minore età in quanto tale. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., avuto riguardo alla condotta di imputato che aveva compiuto atti sessuali su di un minore facendolo accompagnare in un' abitazione a questo sconosciuta, dopo averlo convinto a recarsi in quel luogo per giocare.).

Commentario1

  • 1Art. 415-bis - Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2015, n. 38785
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38785
Data del deposito : 23 giugno 2015

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