Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 2
La querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione deve ritenersi contenere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, qualora il querelante si qualifichi come soggetto cui essa competa "ex lege", dal momento che deve intendersi implicito ed automatico il riferimento alla norma giuridica quale fonte. (Fattispecie relativa a querela presentata dal presidente del consiglio di amministrazione di un'associazione non riconosciuta).
In tema di diffamazione, per la sussistenza della aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, è sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, di modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evochino alla comprensione del destinatario della comunicazione azioni concrete e dalla chiara valenza negativa.
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La massima In tema di diffamazione, per la sussistenza della circostanza aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato è sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, in modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evochino, alla comprensione del destinatario della comunicazione, azioni concrete e dalla chiara valenza negativa (Cassazione penale sez. V - 13/04/2021, n. 26512). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 13/04/2021, n. 26512 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trapani, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/1999, n. 7599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7599 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 12/5/99
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone " N. 1065
3. Dott. Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nunzio Cicchetti " N. 39328/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da AR UG nato il [...] in [...] e da TA FA nato il [...] in [...] la sentenza emessa l'11/6/98 dalla Corte di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi, udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Antonio Mazzarita che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore degli imputati Avv. Giovanni Le Pera che ha chiesto accogliersi il ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 22/10/97 il Tribunale di Roma dichiarava TA FA responsabile del reato di cui agli artt. 595 co. 3 c.p., 13, 21 L. 47/48 per avere offeso la reputazione di ZI ES nella qualità di Presidente dell'Accademia d'arte drammatica della Calabria redigendo un articolo, pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 27/1/92, nel quale si affermava fra l'altro: "Dove la lottizzazione perde quasi il suo significato per assumerne un altro ancora peggiore con i connotati della malversazione e della malavita, è la Calabria...", "A Palmi, cittadina che conta 70 famiglie appartenenti alla ndrangheta secondo il magistrato Cordova, c'è un'Accademia teatrale presieduta da ES ZI, socialista, capo ufficio stampa alla Regione che riceve un miliardo e duecento milioni dalla Cee per affamare quei poveretti di studenti, attraverso una lobby che controlla mensa, alberghi, viaggi. L'Accademia ha anche ricevuto un miliardo e cento milioni dalla Regione per 60 repliche di spettacoli estivi di livello infimo. Questi spettacoli non devono essere in realtà costati molto, infatti con il surplus lo ZI organizza viaggi di aggiornamento culturale a Varsavia, aggiornamento consistente soprattutto nell'andare a puttane ...". Tale pronuncia riconosceva altresì la responsabilità di AR UG ai sensi delle suddette norme per avere omesso, quale direttore dei menzionato quotidiano, il controllo necessario ad impedire il reato;
condannava i menzionati soggetti a pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili (ZI e Accademia di Arte Drammatica di Palmi).
In data 11-6-98 la Corte di Appello concedeva agli imputati le attenuanti generiche e riduceva le inflitte sanzioni;
confermava nel resto la gravata decisione.
Avverso la sentenza del giudice di secondo grado hanno ora proposto ricorso per Cassazione il TA e lo AR, entrambi in base agli infradescritti motivi.
1 - Violazione degli artt. 337 e 522 c.p.p. Al proposito è stato dedotto: che la querela, presentata dallo ZI "nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Accademia", non era valida in quanto non era stata indicata la fonte dei poteri di rappresentanza con conseguente improcedibilità dell'azione penale;
che la querela proposta in proprio non rilevava perché l'imputazione riguardava esclusivamente l'offesa rivolta allo ZI nella richiamata qualifica;
che ai giudici di merito, vista la suddetta contestazione, non sarebbe stato consentito di valutare l'offesa alla persona dello ZI. Ogni doglianza va disattesa.
La formalità di cui all'art. 337 c. 3 c.p.p. - secondo cui la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente, di un'associazione deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza - deve ritenersi adempiuta qualora il querelante si qualifichi come soggetto a cui spetta ex legge la rappresentanza, pur senza ulteriori specificazioni: in siffatto caso, invero, vi è automatico riferimento alla norma giuridica quale "fonte". (Cass. 26-8-94 n.0 9297 RV. 199434; Cass.24-4-96 n.0 4279 RV. 204834; Cass.12-11-97 n. 10201 RV. 209018.) In base al richiamato principio, poiché l'art. 36 c.c. attribuisce la rappresentanza di un'associazione non riconosciuta - e tale è pacifico che sia l'Accademia suddetta - a colui o a coloro ai quali sia stata conferita la presidenza o la direzione, il richiamo operato alla carica sopracitata, contenuto nell'istanza punitiva de qua, si palesa idoneo ai fini della ritualità della stessa.
Per il resto va considerato che un addebito relativo ad offesa alla reputazione di una determinata persona, indicata nominativamente e con riferimento alla qualifica in relazione alla quale l'offesa stessa è stata arrecata, è certamente idoneo a comprendere contestazione di reato ai danni di tale soggetto in proprio oltre che dell'ente rappresentato in virtù di detta qualifica. A ciò aggiungasi che l'articolo incriminato, nella parte testualmente riportata nel capo d'imputazione, opera riferimenti non solo all'Accademia, ma altresì allo ZI personalmente per cui, pure sotto questo profilo, non può negarsi contestazione di duplice offesa: deve pertanto escludersi violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa ed ogni censura basata su contrario erroneo presupposto si palesa a sua volta infondata.
2 - Nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio della immutabilità del giudice e della immediatezza della decisione in quanto le prove erano state ammesse ed assunte da un collegio diverso da quello che aveva pronunciato la condanna, limitandosi quest'ultimo a dare lettura degli atti compiuti da quello precedente, senza rinnovare gli esperimenti.
Il motivo è infondato.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, nel caso di mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, dovendosi in realtà ripetere l'esame del dichiarante qualora questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. (Cass. S.U. 17-1 2-99 n.00002 RV. 212396). Orbene, nel caso in esame non solo alcuna delle parti ebbe a richiedere nuova escussione dei testi, ma, come emerge dal verbale di udienza del 5-6-96, la lettura fu operata sull'accordo delle medesime, con conseguente insussistenza della eccepita invalidità;
nè potrebbe rilevare il fatto che gli imputati fossero contumaci:
all'uopo basti considerare che a norma dell'art. 487 c. 2 c.p.p. essi erano rappresentati dal difensore.
3 - Violazione degli artt. 595 e 51 c.p.; vizio motivazionale. Il motivo è inammissibile in quanto si traduce in affermazioni apodittiche sull'avere l'autore dell'articolo agito nell'ambito del diritto di critica e sul significato da attribuire all'espressione relativa alla gita a Varsavia.
In particolare, poiché la critica deve svilupparsi in giudizi supportati da apparato argomentativo, non si vede come rispetto alle dichiarazioni incriminate a carattere di mera notizia possa invocarsi il relativo diritto, risultando invece corretto il richiamo dei giudici di merito a quello di cronaca. Inoltre va rilevato che i ricorrenti omettono di prendere in esame e di specificamente censurare, sotto profili rilevanti in questa sede, le precise argomentazioni dei giudici di merito evidenzianti il superamento del limite della verità (alla luce delle risultanze dei bilanci dell'Accademia e delle testimonianze relative ai contributi pubblici ed allo svolgimento del viaggio) e di quello della continenza (visto il collegamento stabilito nell'articolo tra la città di Palmi, indicata quale infestata da famiglie mafiose, e l'Accademia nonché del linguaggio impiegato, volgare e denigratorio) entro i quali l'informazione, e del resto anche la critica, deve esplicarsi.
4 - Violazione dell'art. 13 della legge sulla stampa in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'attribuzione del fatto determinato, motivazione priva di riguardo al caso concreto. La censura è inammissibile.
Deve invero considerarsi che con l'atto di appello gli imputati si erano al proposito limitati ad assumere che "i dettagli riferiti dall'articolo (importo delle contribuzioni, destinazione del viaggio di aggiornamento, opere date nella stagione) sono risultati veri, l'offesa era altrove e non indica fatti specifici".
Poiché in realtà il Tribunale aveva evidenziato la falsità di ben precise accuse - e cioè di "ricevere sovvenzioni dalla Cee per affamare gli studenti attraverso una lobby che controlla mensa, alberghi, viaggi" nonché di organizzare, con "il surplus" dei fondi pubblici, viaggi di piacere a Varsavia - la censura di cui sopra si palesava inconsistente per cui la Corte di Appello, ribadite le suddette valutazioni di falsità, non era tenuta sul punto a specifica ulteriore motivazione.
Nè ricorre inosservanza di legge in quanto, a fronte degli accertamenti di cui al provvedimento impugnato, l'affermata configurabilità dell'aggravante risulta a tutta evidenza corretta, in conformità al costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione è sufficiente che il fatto attribuito venga specificato nelle sue linee essenziali onde renderlo maggiormente credibile e che le espressioni usate evochino alla comprensione del lettore concrete azioni vituperose (Cass. 4-5-71 n. 000 80 RV. 117859; Cass. 11-9-86 n. 0 9201 RV. 173710; Cass. 17-8-90 n. 11492 RV. 185117.) Per le svolte considerazioni s'impone il rigetto del ricorso con condanna in solido degli impugnanti al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione di quelle della parte civile liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, ed alla rifusione di quelle della parte civile che liquida in complessive lire 3.100.000 di cui lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999