Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10554 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME DI POR L ITAL NO1 0 554 /0 1 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE Oggetto SERVITU SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 4288/00 - Cron. 23172 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 3521 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Ud. 02/02/01 Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE RI RI OB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARETTO, che lo difende unitam ente all'avvocato CONSIGLIA TAGLIALATELA, giusta delega in atti;
0401000 ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge. CORE NC ricorrente Richlosta copia studio
contro
IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 ESPOSITO CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA 02 AGO 2001per dirtti L PZZA CAVOUR, presso 1A RI della CORTE di 2001 CASSAZIONE, difesa dall'avvocato VITTORIO ROCCO, 218 giusta delega in atti;
1 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1108/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per inammisibilità in subordine rigetto. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 29/10/91 OB RI, proprietario in Napoli di un appartamento а Via Stella, convenne in giudizio davanti al Tribunale di quella città CA SI, proprietaria dell'appartamento confinante, chiedendo che le fosse ordinato di eliminare due finestre che aveva aperto nel corridoio-veranda (cosiddetto "passetto") di proprietà di esso attore. La convenuta oppose il suo diritto a tenere le aperture sia perché il "passetto"era di proprietà comune sia perché esse avevano sostituito i due vani di accesso f al suo appartamento risalenti all'unico originario proprietario delle due unità immobiliari. - Con sentenza 20/12/96 il Tribunale, qualificate le finestre come luci irregolari, ordinò alla SI di eliminarle non essendo stato provat né la comproprietà del passetto né l'originaria destinazione delle aperture. La decisione fu riformata dalla Corte d'appello di Napoli che, con sentenza 6/5/99, riconosciuto il diritto della SI a tenere le aperture soltanto come luci, le ordinò di regolarizzarle secondo legge. Contro la sentenza la SI ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Al gravame ha resistito con controricorso il RI, il quale ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale · basato su due motivi, a cui la SI ha resistito con controricorso. Non risultando avvenuto il deposito del ricorso principale, i] Procuratore Generale ha chiesto che il gravame fosse dichiarato inammissibile fissandosi la pubblica udienza per la discussione del solo ricorso incidentale, da considerare alla strequa di ricorso principale. Nelle more della fissazione dell'udienza la SI ha proposto istanza, inammissibile in questa sede volta ad ottenere la ricostruzione del fascicolo. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Preliminarmente i due ricorsi riunitivanno e, ricorso della SI, benché rilevato che il H regolarmente notificato alla controparte RI, non è stato depositato entro il termine di cui all'art.369 Cancelleria in 1° comma c.p.c, (v. certificazione della atti) ne va dichiarata l'improcedibilità. Il ricorso del RI va rigettato. II - Col primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge (artt.1062 e 2697 c.c.) e vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto provata la relazione di asservimento del passetto di proprietà RI a vantaggio dell'appartamento della SI (sia pure limitata alle sole luci) per destinazione del padre di famiglia, facendo riferimento alla situazione di fatto riferita dal CTU (e cioè con le finestre aperte sul passetto), anzichè alla situazione di fatto esistente al momento della separazione dei due appartamenti (che escludeva la relazione di asservimento essendo risultato che le finestre erano state "stoppate e bullonate", e cioè definitivamente chiuse dal dante causa prima della separazione). La sentenza, inoltre, non avrebbe tenuto conto che incombeva alla SI, quale convenuta in negatoria servitutis, l'onere di dimostrare la relazione di asservimento per destinazione del padre di famiglia e che a tale onere la SI non aveva assolto. Col secondo motivo si denunciano ancora violazione di こ legge (artt.1362 e 1062 c.c.) e vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto - erroneamente interpretando il titolo di acquisto della SI - che la chiusura delle finestre operata dall'unico originario proprietario non aveva estinto il diritto dell'avente causa (e cioè la SI), a riaprirle come luci, non contenendo il detto titolo alcuna limitazione in tal senso. Le censure, che in quanto tra loro connesse possono essere esaminate congiuntamente, vanno entrambe disattese. Contrariamente a qanto si afferma nel ricorso la corte territoriale ha tenuto ben presente la situazione di fatto esistente al momento della separazione dei due appartamenti, ma non l'ha ritenuta sufficiente ad escludere la relazione di asservimento che già esisteva tra le due parti dell'originario immobile, perché dalla CTU e dagli allegati rilievi fotografici risultava "inequivocabilmente" che la originaria situazione, a tempi diversi dei dueseguito dell'alienazione in appartamenti, era mutata in modo da consentire all'appartamento della SI di continuare a godere se non del transito, quanto meno dell'aria e della luce. Dunque, nessuna inversione dell'onere probatorio ma soltanto libero apprezzamento delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, secondo il quale la chiusura operata dal dante causa non aveva comportato la totale eliminazione della relazione di subordinazione tra le due parti dell'unico originario appartamento, ma solo la limitazione del suo contenuto consistente nella riduzione della destinazione funzionale delle aperture da vani di accesso a luci. Corretta è anche 1'interpretazione del titolo d'acquisto. In presenza di una servitù apparente, rivelata, cioè, da opere visibili esistenti in loco che a parere del giudicante, denotavano il permanere (anche se con più ridotto contenuto) della relazione di asservimento tra le due parti dell'unico originario ། - appartamento, la servitù non poteva essere esclusa se non da una espressa limitazione contenuta nel titolo, che nel caso di specie mancava. Consegue il rigetto del ricorso. L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso proposto da CA SI. Rigetta il ricorso proposto da OB RI. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Roma, 2 febbraio 2001 fromtell Il presidente 250.000 L'estensore 109T 456T 12000 Грани TOT290000 io IL CANCELLIERE C1 ΤΟ M Francesco Catania 806 7 7 DEPOSITATO IN RI 1. 2 AGO. 2001 6 1 IL CANCELLIERE C1 Roma Frances Laanid AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 170 Serie 4 106538 2-3 Dersate €161.77 af n. COLO RENTO SESSANTYN /77 p. Aron Servici 31170 ( a Gala D OPPO! Respersabito-Gvido ludizian T N R E A T E 4 0 8 3 7