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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 619/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Legale Rappresentante Di Ricorrente_2 Srl - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 243901952025 BOLLO AUTO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente Ric_2 s.r.l. ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, emesso a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica dovuta nell'anno 2023.
A fondamento del ricorso, essa ha dedotto l'insussistenza dei presupposti normativi richiesti ai fini del tributo.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Veneto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 20.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
Con l'unico motivo di gravame, la ricorrente deduce di avere provveduto al pagamento della tassa automobilistica.
Il motivo è infondato.
Emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente ha provveduto al pagamento della tassa automobilistica dovuta per gli anni 2022, 2024 e 2025, ma non anche quella dovuta per l'anno 2023.
Per tali ragioni, in difetto di pagamento del detto tributo, del tutto legittima (rectius: doverosa) si appalesa la successiva attività dell'Amministrazione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso, nei termini di cui in motivazione;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia 20 Gennaio 2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 619/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Legale Rappresentante Di Ricorrente_2 Srl - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 243901952025 BOLLO AUTO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente Ric_2 s.r.l. ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, emesso a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica dovuta nell'anno 2023.
A fondamento del ricorso, essa ha dedotto l'insussistenza dei presupposti normativi richiesti ai fini del tributo.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Veneto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 20.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
Con l'unico motivo di gravame, la ricorrente deduce di avere provveduto al pagamento della tassa automobilistica.
Il motivo è infondato.
Emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente ha provveduto al pagamento della tassa automobilistica dovuta per gli anni 2022, 2024 e 2025, ma non anche quella dovuta per l'anno 2023.
Per tali ragioni, in difetto di pagamento del detto tributo, del tutto legittima (rectius: doverosa) si appalesa la successiva attività dell'Amministrazione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso, nei termini di cui in motivazione;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia 20 Gennaio 2026