Versione
16 novembre 2015
16 novembre 2015
Art. 35. Effetti della risoluzione 1. Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalita' previste dall'articolo 34, comma 2, lettere a) o b), dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:
a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sull'ente sottoposto a risoluzione;
b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, salvo che diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.
2. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.
3. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca d'Italia.
a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sull'ente sottoposto a risoluzione;
b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, salvo che diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.
2. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.
3. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca d'Italia.
Commentari • 5
- 1. un quadro d´insiemeGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 3.731083
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 07/01/2017, n. 165Provvedimento: […] IV) Illegittimità costituzionale dell'art. 35 d.lgs. 180/2015 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui subordina all'iniziativa dei commissari l'esercizio dell'azione dei creditori sociali e, conseguentemente, istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione europea, […]Leggi di più...
- sospensione dei diritti dei creditori·
- violazione del principio di legittimo affidamento·
- Consob·
- procedura di risoluzione·
- direttiva 59/2014/UE·
- piano di risanamento·
- bail-in·
- Banca d'Italia·
- risarcimento danni·
- risoluzione bancaria·
- interesse pubblico·
- violazione del diritto di proprietà·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- principio di separazione dei poteri