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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 715. Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica 1. Dal principio di gerarchia derivano per il militare:
a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della difesa e dei Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro; b) i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di grado inferiore investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite. 2. Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare e' tenuto a osservare la via gerarchica. 3. Per la sostituzione del militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da parte dell'autorita' competente, il militare, che ne ha titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto piu' elevato in grado, e, a parita' di grado, piu' anziano, tenendosi presente che il militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dalle anzianita'. 4. In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilita' con conseguente emanazione di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianita'.
a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della difesa e dei Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro; b) i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di grado inferiore investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite. 2. Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare e' tenuto a osservare la via gerarchica. 3. Per la sostituzione del militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da parte dell'autorita' competente, il militare, che ne ha titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto piu' elevato in grado, e, a parita' di grado, piu' anziano, tenendosi presente che il militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dalle anzianita'. 4. In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilita' con conseguente emanazione di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianita'.
Commentario • 1
- 1. Whistleblowing: le disposizioni non si applicano alle forze armate e di poliziaGiuseppe Alverone · https://www.diritto.it/ · 4 gennaio 2024 · 0.9845968
1. I particolari doveri attribuiti dalla normativa al personale delle Forze Armate e di Polizia Il personale delle Forze armate e di polizia, al fine di garantire l'assolvimento dei propri compiti, è assoggettato ad una normativa specifica che implica l'attenuazione di alcune “libertà fondamentali in ambito politico e sindacale” (vds. Corte costituzionale n. 120 del 2018), nonché l'assoggettamento ad una serie di doveri che configurano uno status del tutto originale e non comparabile con quello del restante personale della P.A. In particolare, gli appartenenti alle Forze di polizia – sia ad ordinamento civile che militare – aventi, peraltro, una pariteticità funzionale, sono tenuti: a) …
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Giurisprudenza • 76
- 1. TAR Latina, sez. I, sentenza 18/04/2018, n. 210Provvedimento: […] Inoltre, il provvedimento che commina la sanzione contiene richiami a violazioni non contestate all'atto della comunicazione di avvio del procedimento, come la violazione dei doveri attinenti alla dipendenza gerarchica (art. 715 co. 2 DPR 90/2010) e la violazione del precetto di cui all'art. 713 co. 3 DPR cit. per non essere stato di esempio per i pari grado e i subalterni.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- risarcimento del danno·
- annullamento provvedimenti disciplinari·
- valutazione delle prove·
- doveri attinenti al grado·
- tutela cautelare·
- art. 715, comma 2, DPR n. 90/2010·
- congedo parentale·
- ricorso gerarchico·
- art. 1366 D.lgs. n. 66/2010·
- art. 713, comma 3, DPR n. 90/2010·
- osservanza delle norme disciplinari·
- minimum manning·
- dipendenza gerarchica·
- violazione della linea gerarchica