Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
In tema di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito di un procedimento di prevenzione, è legittimo l'utilizzo di motivati criteri equitativi, quali il valore del patrimonio amministrato e le modalità di svolgimento dell'incarico, unitamente al riferimento alle tariffe professionali relative alla categoria di appartenenza del professionista.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2015, n. 10197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10197 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
10 1 9 7/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati SENTENZA N. 1239/2015Dott. VINCENZO ROMIS Presidente - Dott. FAUSTO IZZO Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Rel. Consigliere N. REGISTRO GENERALE Dott. SALVATORE DOVERE Consigliere 48098/2014 Dott. VINCENZO PEZZELLA Consigliere ha pronunciato seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : し NE OS N. IL 29.06.1959; Nei confronti di : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Avverso la ordinanza della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA in data 4 luglio 2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le conclusioni del PG in persona del dott. Roberto Aniello che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza resa in data 4 luglio 2012 la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo proposto ex art. 2 octies I.- 575 del 1965 da SP RO avverso il decreto di liquidazione del compenso quale amministratore giudiziario.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia lo SP deducendo inosservanza od erronea applicazione dell'art. 2 octies., comma 4 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché dell'art. 238 bis cod. proc. pen, 3. E' stata depositata nell'interesse dello SP memoria con proposizione di motivi nuovi con richiesta ex art. 587 cod. proc. pen. di estensione degli effetti favorevoli conseguenti all'annullamento da parte della Corte di Cassazione di analogo provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria riguardante la posizione del La RA. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato. Va premesso in fatto che l'odierno ricorrente è stato nominato unitamente al rag. FR La RA, custode/amministratore del compendio dei beni dei quali era stato disposto il sequestro nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 15/2008 a carico di TT ED, attività conclusasi per lo SP con il provvedimento di revoca dal Tribunale di Reggio Calabria sez. M.P. in data 28 ottobre 2011. Con provvedimento del 9 ottobre 2009 il Tribunale aveva disposto la corresponsione di un acconto sul compenso finale per il periodo luglio 2008-luglio 2009, per la somma di € 23.350,00 oltre € 900,00 per indennità chilometrica. Con decreto del 13 marzo 2013 il Tribunale aveva provveduto alla liquidazione del compenso finale in complessivi € 7500,00, ponendo a carico dello SP l'obbligo della restituzione delle maggiori somme già liquidate a titolo di acconto. Nell'adottare tale decisione il Tribunale espressamente richiamava ai fini della valutazione della qualità dell'opera prestata dallo SP, la sopravvenienza costituita dalla pendenza di un processo penale a carico dell'odierno ricorrente concernente proprio l'attività svolta quale amministratore giudiziario Avverso tale decreto lo SP proponeva reclamo ai sensi dell'art. 2 octies della legge n. 575 del 1965, reclamo respinto con il provvedimento impugnato, che ha evidenziato, dopo un'ampia disamina delle risultanze del processor penale di cui sopra come lo SP si fosse reso gravemente e totalmente inadempiente rispetto all'incarico conferitogli, risoltosi in una mera apparenza, che ha caducato le finalità perseguite. A fronte di tale impianto motivazionale che il ricorrente appare quasi totalmente obliterare, soffermandosi su aspetti marginali della vicenda, viene invocato il disposto dell'art. 2 octies della legge 31 maggio 1965 nel testo vigente prima del D.L. n. 4/2010, applicabile ratione temporis secondo cui il compenso deve essere liquidato 2 tenuto conto del valore dell'intero patrimonio amministrato. Inoltre il provvediment di liquidazione non avrebbe tenuto conto dell'attività di amministratore della società da lui svolta jure privatorum su nomina dell'assemblea dei soci. Contesta inoltre la operata riduzione del 50% e nel suo ammontare perché riferita a tutti i beni amministrati nonché il riferimento ad una sentenza penale non passata in giudicato. Occorre, preliminarmente, evidenziare che per la liquidazione del compenso all'amministratore giudiziario nel caso di specie si debba fare riferimento come riconosciuto dallo stesso ricorrente- ai criteri di carattere generale previsti dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 octies, comma 4. Come precisato da questa Corte ( v. Sez. 4, n. 23721 del 7/05/2013, Mantovano, Rv. 255866), non si può desumere dalla normativa sopra richiamata l'intento del legislatore di operare un richiamo alle tariffe professionali al fine di consentirne un'applicazione pedissequa alla liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario dei beni sottoposti a misure di prevenzione. Il riferimento alle tariffe professionali che si rinveniva nel previgente L. n. 575 del 1965, art. 2 octies ed è nuovamente presente nella L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 13, lett. e) deve, infatti, essere considerato come uno dei criteri che devono guidare l'attività del giudice nella liquidazione finale dei compensi e sempre che il professionista nominato appartenga ad una categoria i cui compensi siano oggetto di specifica disciplina (Sez. 1, n. 35634 del 02/07/2013, Catalano, Rv. 256297). La motivazione della Corte territoriale non presenta manifesta illogicità, essendo stato chiaramente espresso il motivo per il quale la liquidazione finale ha comportato la determinazione dei compensi nella misura riconosciuta, avendo i giudici di merito ritenuto congruo operare l'applicata riduzione del compenso. Per completezza, occorre rimarcare come le stesse soglie numeriche delle tariffe professionali introdotte con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) siano dichiarate dall'art. 1, comma 7, "in nessun caso vincolanti per la liquidazione stessa", tanto più in assenza di un espresso richiamo a tali tariffe da parte del legislatore con riguardo alla materia dei compensi dell'amministratore giudiziario. In attesa dell'emanazione delle tabelle indicate dal D.Lgs. n. 14 del 2009, art. 8 risulta pertanto satisfattiva la motivazione che indichi i criteri ai quali il giudice si è attenuto nella liquidazione del compenso, che non potrà che seguire un criterio equitativo. Né rileva in questa sede l'argomento relativo alla duplice qualità di amministratore giudiziario e di amministratore di società quale organo sociale, questione comunque inammissibile in quanto proposta come giustamente rilevato - nella requisitoria scritta del PG- per la prima volta in questa sede. 3 Del tutto improprio appare, infine, il richiamo al disposto dell'art. 587 cod. proc. pen., considerato da un lato che la stessa si applica in caso di concorso di persone in uno stesso reato (ipotesi del tutto estranea a quella in discorso) dall'altro in quanto nella specie l'impugnazione è stata proposta (e respinta) anche dallo SP 5. Il ricorso va pertanto rigettato;
ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2015 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Moni's (FR Maria Ciampi)arim Ciampi) EMAD (Vincenzo Romis) I R P U S Y Z I O N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 MAR. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dssa Gabriella Lamelza 4