Sentenza 19 agosto 2003
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- 1. Parcheggio, area condominaile, compravenditaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12107 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
1 2 1 07 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT LA CORTE SUPREMA DI AS A Oggetto Contratto locazione SEZIONE TERZA CIVILE Restituzione somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 8551/00 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Cron.25989 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep.3218 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 19/02/03 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AV IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO VALESIO 1, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO PACE, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MAURIZIO OLIVA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
REGIS VEREMONDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHIMEDE 44, presso 10 studio dell'avvocato SERGIO BELARDINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 10475/99 del Tribuna 2003 le di ROMA, 466 Sezione III Civile, emessa il 26/03/99 e depositata 1 1'08/06/99 (R.G. 29844/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Eugenio PACE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 9 ottobre 1995 Marco Pa- via, conduttore dell'appartamento sito in Roma, largo Bientina n. 8, scala B, int. 15, convenne in giudizio, davanti al pretore di Roma, MO EG, in qualità di locatore, lamentandosi di aver corrisposto a titolo di canone di locazione somme in eccesso rispetto a quelle dovute ai sensi degli art. 12 e ss. della legge 392/78; chiese, pertanto, la determinazione del canone di locazione, nella misura di quello dovuto per legge, e la condanna del locatore alla restituzione delle som- me corrisposte in eccesso, con interessi e rivalutazio- ne. Si costituì in giudizio MO EG, il quale dedusse che il ricorrente non gli aveva corrisposto le somme indicate nell'atto introduttivo e chiese il ri- getto dell'avversa domanda. 2 Dopo l'acquisizione di documenti e di prove testi- moniali ed a seguito di consulenza tecnica di ufficio, il giudice adito, con sentenza del 20 marzo 1997, de- terminato il canone dovuto, condannò la parte resisten- te al pagamento di lire 40.968.176, oltre accessori e spese di lite. Gravata tale sentenza da entrambe le parti, il tri- bunale di Roma, con sentenza depositata 1'8 giugno 1999, accolse l'appello principale del locatore EG, osservando in parte motiva che la sentenza di primo grado si fondava principalmente sulla deposizione della moglie del conduttore, la cui incapacità a testimonia- re, avendo la stessa interesse alla lite, era stata tempestivamente eccepita dalla controparte: per l'effetto, condannò l'appellato al pagamento della mi- nor somma di lire 22.513.968; in accoglimento, altresì, dell'appello incidentale del PA, pose definitivamen- te a carico del resistente le spese della consulenza tecnica di ufficio. Per la cassazione della suindicata sentenza Marco PA ha proposto ricorso, sulla base di quattro moti- vi, illustrati da memoria, cui MO EG ha resi- stito con controricorso. Motivi della decisione lamenta viola- Con il primo motivo il ricorrente, B 3 zione e falsa applicazione di norme, in relazione alla dedotta nullità della procura conferita all'appellante principale su foglio separato e meramente aggiunto al ricorso;
la procura, inoltre, era assolutamente nulla per la sua genericità. Rileva, preliminarmente, il Collegio che deve esse- re disattesa l'eccezione, sollevata dal controricorren- te, di inammissibilità del motivo per omessa indicazio- ne della norma di legge che si assume violata. Invero, secondo quanto hanno ribadito anche di recente dalle S. U. di questa Corte, il ricorso per cassazione è ammis- sibile anche se con esso non vengono indicati gli arti- coli di legge che si assumono violati, purché nel chie- dere la cassazione per il motivo di violazione di norma di diritto, il ricorrente indichi (come nel caso di specie) per quale aspetto la decisione è in contra- sto con una norma di legge ed avrebbe perciò potu- to essere diversa, spettando, poi, alla Corte di verificare la conformità della decisione alla norma che avrebbe dovuto essere applicata (S.U. 17 luglio 2001, 9652). Il motivo è, comunque, infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Su- prema Corte, in base all'ultimo periodo, aggiunto nel terzo comma dell'art. 83 c. p. C. dalla legge n. 4 141 del 1997, la procura rilasciata su un foglio sepa- rato, che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, si deve apprezzare alla stregua di qual- siasi procura rilasciata in calce a tale atto cui si riferisce. Nella specie, come si evince dall'esame de- gli atti di causa, consentito a questa corte trattando- si di un error in procedendo, il requisito richiesto dalla menzionata legge 141/1997 è sicuramente rispetta- to, posto che il foglio contenente la procura per l'atto di appello risulta spillata unitamente al ricor- so di appello ed unitamente allo stesso depositato in tribunale. Costituendo, pertanto, corpo unico con l'at- to cui inerisce, la procura esprime necessariamente il suo riferimento a questo, restando, pertanto, assolu- tamente irrilevante la mancanza di uno specifico rife- rimento al giudizio di primo grado. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di norme, nonché di in- sufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, assumendo che l'eccezione di nullità, per incapacità a testimoniare, della moglie di esso ricorrente, era stata dedotta dal- la resistente solo in sede di appello e, quindi, tardi- vamente. La censura è fondata. 5 La nullità della testimonianza resa da persona in- capace ex art. 246 c. p. c. deve essere eccepita su- bito dopo l'espletamento della prova ai sensi dell'art. 57 comma secondo C. p. C., salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato pre- sente all'assunzione del mezzo istruttorio, nella qua- le ipotesi la nullità può essere dedotta nell'udienza immediatamente successiva, senza che la preventiva ec- cezione d'incapacità di testimoniare a norma dell'art. 246 citato possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nonostante quella previa opposizione. Nella specie, dall'esame degli atti, consentito al- la corte trattandosi di un vizio in procedendo, risulta che, in effetti, nel giudizio di primo grado l'odierno resistente eccepì preventivamente l'incapacità a testi- moniare della moglie del ricorrente;
peraltro, dopo l'escussione di quest'ultima, all'udienza del 16 maggio 1996, udienza nella quale era presente il procuratore del resistente, questo ultimo nulla dedusse in ordine alla nullità della deposizione, che deve ritenersi, pertanto, sanata ed è stata erroneamente dichiarata dal giudice di appello. Poiché la sentenza di primo grado risulta riformata proprio per effetto di tale deposizione dichiarata nul- y - - - - la, la sentenza impugnata va cassata - previo assorbi- mento dei residui due motivi del ricorso, concernenti la mancata pronunzia in ordine alle richieste di esso ricorrente articolate in grado di appello e l'omessa dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di pre- scrizione con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà ad un nuovo esame dell'appello proposto dal EG, oltre che alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbiti il terzo e quarto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, an- che per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 19 febbraio 2003. Il consigliese relatore ed estensore Par Il Presidente Vitton's fura IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 19 AGO. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 7