Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1990, n. 393
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 dicembre 1990
Art. 4. 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto medesimo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1990