Art. 4. 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto medesimo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1990, n. 393
Articolo 3Articolo 5
- Legge 21 dicembre 1990, n. 393
Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1990, n. 393
Versione
22 dicembre 1990
22 dicembre 1990