Sentenza 19 settembre 2003
Massime • 1
In tema di rifiuto di atti d'ufficio, il medico che effettua il turno di guardia notturna presso una struttura specializzata ad alto rischio, non può invocare la discrezionalità tecnica per giustificare comportamenti omissivi, quando si è in presenza di una specifica doverosità d'intervento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la preventiva segnalazione di gravità ed urgenza del caso fornita dall'infermiere di turno, la ovvia considerazione, al di là di ogni direttiva interna, che i dosaggi medici di un farmaco come la dopamina non possono essere demandati alla discrezionalità dell'infermiere, sono tutti elementi che connotano il carattere di doverosità dell'intervento del medico qualificando penalmente il suo rifiuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2003, n. 39108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39108 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. Renato Acquarone - Presidente -
2. Dott. Raffaele Leonasi - Consigliere -
3. Dott. Giovanni De Roberto - Consigliere -
4. Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere -
5. Dott. Carlo Di Casola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LM CA e IA AR;
avverso la sentenza della corte d'appello di Torino pronunciata in data 4.4.2002;
letto il provvedimento impugnato;
udita la relazione fatta dal consigliere Carlo Di Casola;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Francesco Cosentino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste per LM ed il rigetto per IA;
letti i ricorsi ed uditi i difensori, avvocati Carmine Lombardi per LM e Aldo Mirate per IA.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Gli imputati, medici anestesisti presso una struttura ospedaliera di Torino, risultano condannati con giudizio abbreviato alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di rifiuto di atti d'ufficio. Ricorrono per cassazione lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza e illogicità della motivazione.
2. Il ricorrente LM, in particolare, sostiene con un primo motivo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, poiché la norma richiede che il rifiuto, il ritardo o l'omissione si siano verificati senza alcuna valida ragione di legittimazione, mentre, nel caso in oggetto, il LM aveva valutato l'insussistenza dei caratteri di gravità ed urgenza ed aveva quindi deciso di non intervenire. D'altro canto, la decisione di intervenire, anche in un reparto ad alto rischio, quale è quello di terapia intensiva e rianimazione cardiochirurgica, appartiene alla sfera di discrezionalità tecnica del medico che, in quanto tale, insindacabile.
3. In secondo luogo, il LM sostiene non provato il rifiuto, sia per l'assenza dei requisiti dell'urgenza e della gravità, sia per l'assenza di dolo specifico.
4. In terzo luogo il ricorrente lamenta che i giudici non abbiano sufficientemente valutato che la scelta attendistica del medico non abbia portato alcuna conseguenza negativa al paziente.
5. In quarto luogo, il ricorrente lamenta che i giudici non abbiano compreso la differenza sostanziale esistente fra la posizione del IA e la sua propria, non avendo valutato che le dichiarazioni d'accusa siano state, in un secondo momento, notevolmente attenuate per il LM.
6. Il ricorrente IA lamenta con il primo motivo carenza di motivazione. Egli premette di esser consapevole che l'art. 500, comma 2, c.p.p. non può trovare applicazione, essendo stato scelto il rito abbreviato;
tuttavia, in presenza di testimonianze contraddittorie, mancherebbe o sarebbe illogica la motivazione della corte d'appello, nella parte in cui dichiara di dar credito alle prime dichiarazioni delle infermiere, in quanto coincidono con quelle rese dai primari e dalla caposala, i quali tutti sarebbero, però, testimoni indiretti.
7. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la corte non abbia offerto alcuna motivazione sulla inattendibilità delle prove offerte dalla difesa a proprio favore, ma abbia semplicemente trascurato di prenderle in considerazione.
8. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la corte abbia omesso di motivare sul rifiuto del medico ad intervenire. Anch'egli lamenta erronea motivazione sul dolo. I giudici parlano addirittura di comportamento omissivo, mentre è chiaro in diritto che il reato contestato è configurabile solo in presenza di un comportamento positivo: esprimere indebitamente il rifiuto, con coscienza e volontà della doverosità dell'intervento e dell'urgenza ed indifferibilità del medesimo.
9. Preliminarmente, si rileva che i motivi esposti dagli imputati e sintetizzati sub punti 3, 4, 5, 6, 8 sono sostanzialmente accomunabili, involgendo essi, pur con diversi accenti, le stesse problematiche. Il motivo di cui al punto 2 risulta invece sollevato dal solo LM;
il motivo di cui al punto 7 viene sollevato dal solo IA.
10. Ciò premesso, i ricorsi sono infondati.
11. Quanto al primo motivo presentato nell'interesse di LM CA (punto 2), va segnalato che, nonostante il ripetuto richiamo alla giurisprudenza di legittimità (e segnatamente a quella della sesta sezione penale, peraltro assai datata) il ricorrente parte da presupposti di fatto e, talora, di diritto, erronei. Avendo il giudice del merito precisato che l'unico comportamento colpevole attribuito al dott. LM sta nell'episodio della dopamina, ogni richiamo agli altri casi risulta evidentemente fuorviante. Con riferimento, invece allo specifico episodio in contestazione, la discrezionalità tecnica del sanitario non può costituire principio salvifico dei comportamenti omissivi, quando si è in presenza di una specifica doverosità di intervenire. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato, contrariamente all'assunto difensivo, la sindacabilità di tale discrezionalità (cass. 14.7.98, Vitale;
27.5.99, Truciolo;
21.6.99, Tedeschi). Il turno di guardia notturna presso una struttura specializzata ad alto rischio, la previa segnalazione di gravità ed urgenza fornita dall'infermiere di turno, la ovvia considerazione, al di là di ogni direttiva interna, che i dosaggi medici non possano essere demandati alla discrezionalità dell'infermiere, sono tutti elementi che connotano il carattere di doverosità dell'intervento e qualificano il rifiuto. 12. Con riferimento, poi, al motivo di cui al punto 7, sollevato nell'interesse del IA (omessa risposta dei giudici di merito in ordine ai testimoni presentati dalla difesa), occorre osservare che quel testimoniale non ha alcuna specifica attinenza al "thema probandum" essendo essenzialmente rappresentato da attestazioni postume di stima, che nulla hanno a che vedere con il momento in cui la condotta tipica venne posta in essere. La motivazione del giudice deve fermarsi di fronte alla genericità ed inconferenza delle dichiarazioni testimoniali, anche se prodotte dalla difesa, non essendovi alcun obbligo motivazionale in ordine ad una prova inidonea comunque a concorrere alla decisione.
13. Non resta che esaminare i motivi presentati da ambedue gli imputati, per i quali è possibile fornire una risposta comune. Sull'elemento psicologico (punti 3 e 8), il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è generico, non, come sostiene la difesa, specifico (cfr. cass. 25.1.2000, Di Stefano e RA). 14. In ordine all'elemento oggettivo, innanzi tutto non può assumere alcun rilievo il fatto che la scelta attendistica del medico non abbia causato conseguenze dannose (punto 4), atteso che l'urgenza e l'indifferibilità dell'intervento sono parametri rapportati esclusivamente alla situazione di pericolo. In secondo luogo, facendo specifico riferimento alla sollevata questione del rifiuto e della sua configurabilità (punti 3 e 8), è sufficiente in questa sede richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato che il rifiuto implica un atteggiamento di diniego a fronte di una qualche sollecitazione esterna, ma, ove questa sollecitazione non vi sia o non sia prevista, essa può anche essere rappresentata dall'evidente sopravvenienza in sé dei presupposti oggettivi che richiedono l'intervento. Dato il valore polisenso del termine rifiuto, è corretto svincolare la condotta da sollecitazioni esterne, facendola in sostanza coincidere con l'omissione, sempre a condizione, ovviamente, che l'atto sia caratterizzato dall'urgenza e che il ritardo possa provocare un notevole danno potenziale (cfr. cass., sez. VI, 20.2.1998, Buzzanca;
cass. sez. VI, 9.12.2002, p.m. e Masi). 15. Quanto, poi, al testimoniale acquisito ed analizzato (punti 5 e 6), va ribadito che gli imputati sono stati giudicati con rito abbreviato. La scelta del rito, insieme con i vantaggi che comporta, impone forme più limitate del diritto di difesa, conferisce al giudice il potere di definire il procedimento allo stato degli atti, con la conseguenza che non sono riferibili al giudizio abbreviato i limiti dell'utilizzazione di determinate prove. In particolare, le dichiarazioni rese alla p.g. ed al p.m., non possono essere utilizzate nel dibattimento, ma possono essere prese in considerazione nel giudizio abbreviato e possono anche esser considerate prevalenti rispetto ad altre dichiarazioni rese egualmente nel corso delle indagini preliminari, sempre che il giudice esponga motivazioni esenti da evidenti vizi logici. Nel caso concreto, il giudice ha esposto i motivi per cui ha ritenuto di attribuire maggiore attendibilità alle prime dichiarazioni rese da alcune infermiere, rispetto alle seconde dichiarazioni;
ha riferito che tali prime informazioni coincidono con le informazioni acquisite dalla capo sala e dai primari ospedalieri;
e, si badi, non ha utilizzato tali testimonianze indirette come riscontro alle dichiarazioni delle infermiere, ma ha solo ragionato su come le informazioni dei primari e della capo sala coincidano oggettivamente con le originarie dichiarazioni delle infermiere, avendo primari e capo sala, con la stessa tempestività della p.g., acquisito informazioni di prima mano, quando i fatti si erano appena svolti. Non si riscontra, dunque, nel ragionamento del giudice di merito, circa la preferenziale utilizzazione delle originarie dichiarazioni dei testimoni, alcuna contraddittorietà.
16. Alle esposte considerazioni non può che conseguire il rigetto di ambedue i ricorsi e la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 OTTOBRE 2003.