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Sentenza 6 dicembre 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2023, n. 48743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48743 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. EL UD DO, nato a [...] il [...] 2. LI EP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 07/02/2023 ELla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 48743 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dagli imputati DO DE UD e EP TO avverso la sentenza emessa il 24 novembre 2021 dal Giudice per le indagini prelmínari EL Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma ELla decisione, escluso l'aumento operato a titolo di continuazione in relazione al reato di cui al capo 13, ha rideterminato la pena inflitta al LI;
ha quindi confermato la responsabilità degli imputati - e per il DE UD anche la pena inflitta - in relazione ai reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cuu ai capi 1, 2, 3, 4, 5 - per questo capo limitatamente agli episodi EL 24.7.2019, 12.8.2019, 13.8.2019, 17.8.2019, 19.8.2019, 20.8.2019 nei confonti EL EL UD e, per il LI, in relazione ai capi 6, 8, 12 - riqualificata la condotta ai sensi ELl'art. 610 cod. pen. - 13, 14 - limitatamente all'episodio EL 6.12.2019 -, 15, 16, 17, 18 e 19. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con distinti atti ELlo stesso difensore. 3. Nell'interesse di DO EL UD si deduce: 3.1. Con il primo motivo inosservanza ELla legge penale e vizio cumulativo ELla motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Quanto al reato di cui al capo 1 la Corte ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni ELl'acquirente in assenza di riscontri sul verificarsi ELl'incontro con l'imputato, sul dato ponderale e sulla tipologia di stupefacente. Quanto al reato di cui al capo 2 parimenti è stato ritenuto attendibile il presunto acquirente in assenza di riscontri sulla verificazione ELl'incontro, EL dato ponderale e ELla qualità ELla sostanza cedutagli. Analogamente avviene per i reati di cui ai capi 3 e 4, così venendosi meno all'orientamento in tema di "droga parlata" secondo il quale è necessaria la prova ELl'incontro tra venditore e consumatore. Quanto al reato di cui al capo 5, non si comprende l'attribuzione ELla natura criptica all'appuntamento tra l'imputato e il Bagni né comunque risulta verificato l'effettivo incontro. 3.2. Con il secondo motivo inosservanza ELl'art. 599-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo ELla motivazione in relazione al rigetto EL concordato sulla pena, 2 ritenuta dalla Corte non congrua, tenuto conto che quella inflitta con la sentenza si è limitata a rideterminarla con una minima riduzione ELla pena base. 4. Nell'interesse di EP LI si deduce: 4.1. Con il primo motivo inosservanza ELla legge penale e vizio cumulativo ELla motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Quanto al reato di cui al capo 6 è stata ritenuta sufficiente la confessione EL Belato senza alcun riscontro di essa. Quanto al reato di cui al capo 8 nessun riscontro risulta rispetto alla captazione considerata in ordine al possesso ELlo stupefacente da parte ELl'imputato e senza tener conto ELla assoluzione per il capo 9 in ragione ELla presumibile codetenzione con il VE per uso comune. Quanto al reato di cui al capo 12 - come riqualificato - la Corte si limita ad affermare il contenuto minatorio ELla conversazione captata senza contrastare le deduzioni difensive al riguardo. Quanto al reato di cui al capo 14 la responsabilità è affermata senza che sia risultata l'effettiva custodia ELlo stupefacente nel rudere dove l'imputato fu visto accedere o che il preteso acquirente CC fosse in possesso ELlo stupefacente. Quanto al reato di cui al capo 15 nessun riscontro risulta alle dichiarazioni EL presunto acquirente Menale, tenuto anche conto ELla versione alternativa fornita dalla difesa al lecito motivo ELl'incontro di questi con l'imputato. Quanto al reato di cui al capo 16 la responsabilità è fondata sulle dichiarazioni EL presunto acquirente senza alcun riscontro. Quanto al reato di cui al capo 17 nessuna prova vi è ELla destinazione allo spaccio ELla mariuhana rinvenuta nella roulotte né che sia stato il LI a custodirla in quel luogo accessibile a tutti. Quanto al reato di cui al capo 19 risulta insufficiente - rispetto al richiamato orientamento di legittimità - il raggiungimento ELl'accordo ELl'imputato con il soggetto non meglio identificato. 5.Disposta la trattazione scritta EL procedimento, ai sensi ELl'art. 23, comma 8, EL di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di DO EL UD. 2.1. Quanto al primo motivo, deve ribadirsi il principio 'secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi 3 dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 EL 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710). Inoltre, costituisce pacifico orientamento quello secondo il quale, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento ELla decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice EL merito(Sez. 6, Sentenza n. 47204 EL 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Rileva il Collegio che le censure mosse in relazione a ciascuna ELle vicende criminose ascritte al ricorrente costituiscono mera - e anche generica - reiterazione di quelle in fatto proposte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici, confermando, di volta in volta, l'attribuzione ELla responsabilità in base al convergente e concludente compendio costituito dalle dichiarazioni ELl'acquirente abituale, ELle captazioni che vedono questi interloquire con l'imputato per fissare appuntamenti volti alle cessioni di stupefacente, alle ammissioni ELlo stesso imputato in sede di interrogatorio di garanzia e alle stesse captazioni nelle quali il EL UD si qualifica quale "reggente" ELla piazza di spaccio (vicende e valutazioni in relazione alle quali si può senz'altro rinviare a pg. 7 e SS. ELla sentenza impugnata). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato tenuto conto che al giudizio di incongruità ELla pena concordata fa da riscontro la giustificata condivisione EL più grave trattamento sanzionatorio disposto in primo grado. 3. Il ricorso di EP TO. Ribaditi i principi di diritto sopra richiamati, anche il ricorso EL LI costituisce mera - e anche generica - reiterazione dei motivi in fatto di appello in punto di valutazione probatoria a fondamento ELla affermazione di responsabilità in ordine ai vari episodi ex art. 73 d.P.R. n. 309/90, anche in questo caso ineccepibilmente giustificata in base al convergente dato captativo, alle ammissioni ELl'imputato in sede di interrogatorio, alle fotografie e riprese (anche in questo caso può senz'altro rinviarsi a pg. 11 e ss., ibidem). Quanto poi alla dedotta mancanza di motivazione in ordine al reato di cui al capo 12, come riqualificato ai sensi ELl'art. 610 cod. pen., manifestamente infondata è la censura avendo la sentenza dato puntuale risposta alle deduzioni difensive sia in relazione alla pretesa rilevanza ELla assoluzione in ordine ai reato di cui al capo 11 sia in relazione al tenore minaccioso ELle parole rivolte dal ricorrente al Quintiliano, giustificate da un pregresso debito di quest'ultimo nei confronti EL primo, secondo una incensurabile interpretazione EL dato captativo considerato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore ELla cassa ELle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Così deciso il 15/11/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 48743 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dagli imputati DO DE UD e EP TO avverso la sentenza emessa il 24 novembre 2021 dal Giudice per le indagini prelmínari EL Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma ELla decisione, escluso l'aumento operato a titolo di continuazione in relazione al reato di cui al capo 13, ha rideterminato la pena inflitta al LI;
ha quindi confermato la responsabilità degli imputati - e per il DE UD anche la pena inflitta - in relazione ai reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cuu ai capi 1, 2, 3, 4, 5 - per questo capo limitatamente agli episodi EL 24.7.2019, 12.8.2019, 13.8.2019, 17.8.2019, 19.8.2019, 20.8.2019 nei confonti EL EL UD e, per il LI, in relazione ai capi 6, 8, 12 - riqualificata la condotta ai sensi ELl'art. 610 cod. pen. - 13, 14 - limitatamente all'episodio EL 6.12.2019 -, 15, 16, 17, 18 e 19. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con distinti atti ELlo stesso difensore. 3. Nell'interesse di DO EL UD si deduce: 3.1. Con il primo motivo inosservanza ELla legge penale e vizio cumulativo ELla motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Quanto al reato di cui al capo 1 la Corte ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni ELl'acquirente in assenza di riscontri sul verificarsi ELl'incontro con l'imputato, sul dato ponderale e sulla tipologia di stupefacente. Quanto al reato di cui al capo 2 parimenti è stato ritenuto attendibile il presunto acquirente in assenza di riscontri sulla verificazione ELl'incontro, EL dato ponderale e ELla qualità ELla sostanza cedutagli. Analogamente avviene per i reati di cui ai capi 3 e 4, così venendosi meno all'orientamento in tema di "droga parlata" secondo il quale è necessaria la prova ELl'incontro tra venditore e consumatore. Quanto al reato di cui al capo 5, non si comprende l'attribuzione ELla natura criptica all'appuntamento tra l'imputato e il Bagni né comunque risulta verificato l'effettivo incontro. 3.2. Con il secondo motivo inosservanza ELl'art. 599-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo ELla motivazione in relazione al rigetto EL concordato sulla pena, 2 ritenuta dalla Corte non congrua, tenuto conto che quella inflitta con la sentenza si è limitata a rideterminarla con una minima riduzione ELla pena base. 4. Nell'interesse di EP LI si deduce: 4.1. Con il primo motivo inosservanza ELla legge penale e vizio cumulativo ELla motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Quanto al reato di cui al capo 6 è stata ritenuta sufficiente la confessione EL Belato senza alcun riscontro di essa. Quanto al reato di cui al capo 8 nessun riscontro risulta rispetto alla captazione considerata in ordine al possesso ELlo stupefacente da parte ELl'imputato e senza tener conto ELla assoluzione per il capo 9 in ragione ELla presumibile codetenzione con il VE per uso comune. Quanto al reato di cui al capo 12 - come riqualificato - la Corte si limita ad affermare il contenuto minatorio ELla conversazione captata senza contrastare le deduzioni difensive al riguardo. Quanto al reato di cui al capo 14 la responsabilità è affermata senza che sia risultata l'effettiva custodia ELlo stupefacente nel rudere dove l'imputato fu visto accedere o che il preteso acquirente CC fosse in possesso ELlo stupefacente. Quanto al reato di cui al capo 15 nessun riscontro risulta alle dichiarazioni EL presunto acquirente Menale, tenuto anche conto ELla versione alternativa fornita dalla difesa al lecito motivo ELl'incontro di questi con l'imputato. Quanto al reato di cui al capo 16 la responsabilità è fondata sulle dichiarazioni EL presunto acquirente senza alcun riscontro. Quanto al reato di cui al capo 17 nessuna prova vi è ELla destinazione allo spaccio ELla mariuhana rinvenuta nella roulotte né che sia stato il LI a custodirla in quel luogo accessibile a tutti. Quanto al reato di cui al capo 19 risulta insufficiente - rispetto al richiamato orientamento di legittimità - il raggiungimento ELl'accordo ELl'imputato con il soggetto non meglio identificato. 5.Disposta la trattazione scritta EL procedimento, ai sensi ELl'art. 23, comma 8, EL di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di DO EL UD. 2.1. Quanto al primo motivo, deve ribadirsi il principio 'secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi 3 dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 EL 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710). Inoltre, costituisce pacifico orientamento quello secondo il quale, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento ELla decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice EL merito(Sez. 6, Sentenza n. 47204 EL 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Rileva il Collegio che le censure mosse in relazione a ciascuna ELle vicende criminose ascritte al ricorrente costituiscono mera - e anche generica - reiterazione di quelle in fatto proposte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici, confermando, di volta in volta, l'attribuzione ELla responsabilità in base al convergente e concludente compendio costituito dalle dichiarazioni ELl'acquirente abituale, ELle captazioni che vedono questi interloquire con l'imputato per fissare appuntamenti volti alle cessioni di stupefacente, alle ammissioni ELlo stesso imputato in sede di interrogatorio di garanzia e alle stesse captazioni nelle quali il EL UD si qualifica quale "reggente" ELla piazza di spaccio (vicende e valutazioni in relazione alle quali si può senz'altro rinviare a pg. 7 e SS. ELla sentenza impugnata). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato tenuto conto che al giudizio di incongruità ELla pena concordata fa da riscontro la giustificata condivisione EL più grave trattamento sanzionatorio disposto in primo grado. 3. Il ricorso di EP TO. Ribaditi i principi di diritto sopra richiamati, anche il ricorso EL LI costituisce mera - e anche generica - reiterazione dei motivi in fatto di appello in punto di valutazione probatoria a fondamento ELla affermazione di responsabilità in ordine ai vari episodi ex art. 73 d.P.R. n. 309/90, anche in questo caso ineccepibilmente giustificata in base al convergente dato captativo, alle ammissioni ELl'imputato in sede di interrogatorio, alle fotografie e riprese (anche in questo caso può senz'altro rinviarsi a pg. 11 e ss., ibidem). Quanto poi alla dedotta mancanza di motivazione in ordine al reato di cui al capo 12, come riqualificato ai sensi ELl'art. 610 cod. pen., manifestamente infondata è la censura avendo la sentenza dato puntuale risposta alle deduzioni difensive sia in relazione alla pretesa rilevanza ELla assoluzione in ordine ai reato di cui al capo 11 sia in relazione al tenore minaccioso ELle parole rivolte dal ricorrente al Quintiliano, giustificate da un pregresso debito di quest'ultimo nei confronti EL primo, secondo una incensurabile interpretazione EL dato captativo considerato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore ELla cassa ELle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Così deciso il 15/11/2023.