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Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 10460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10460 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN ER AN nata il [...] a [...] nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] nel procedimento a carico di IN LU nata il [...] a [...] avverso la sentenza in data 18/09/2025 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti civili ricorrenti, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi e per la condanna dell’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 10460 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/03/2026 2 1. I ricorrenti, per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 18/09/2025 della Corte di appello di Torino che, in riforma della sentenza in data 20/09/2024 del Tribunale di NO, ha assolto AN RI dal reato di appropriazione indebita a lei ascritto per essere il fatto non punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen.. Il Tribunale di NO, invece, l’aveva condannata. Deducono: 1.1. “Erronea applicazione dell'art. 649 cod. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.. Con il primo motivo le parti civili ricorrenti deducono che la Corte di appello sia incorsa in un duplice vizio, da un lato applicando erroneamente la causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. e, dall'altro, travisando in modo manifesto il contenuto della sentenza di primo grado, della quale ha recepito formalmente le risultanze senza tuttavia coglierne il reale significato. Sotto il profilo del travisamento del fatto, si evidenzia che il Tribunale di NO aveva accertato -in forza di un apparato probatorio non contestato in sede di appello- che le somme giacenti sul conto corrente e sul deposito titoli non ap- partenessero alla sola ON ES, bensì anche alle sorelle dell'imputata, per effetto della successione apertasi alla morte del padre RI UI nel 1999 e della rinuncia all'eredità operata dalla madre in favore delle figlie. Tale circostanza era stata peraltro ammessa dalla stessa imputata nel corso dell'interrogatorio del 5 luglio 2018, acquisito agli atti del dibattimento. La difesa dell'imputata non aveva mai sollevato, nei motivi di appello, la questione dell'esclusiva proprietà del patri- monio in capo alla sola ON ES, sicché la Corte territoriale, pronunciandosi su una questione estranea al perimetro del gravame, ha travisato la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, attribuendole un significato opposto a quello effettivo. Sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 649 cod. pen., si rileva che la questione della inapplicabilità di tale disposizione alla vicenda era già stata definita in sede cautelare: il Tribunale di NO, con ordinanza del 17/04/2019, aveva annullato il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P., ritenendo le sorelle persone offese in quanto avevano subito le conseguenze patrimoniali dell'interver- sio possessionis e che, trattandosi di congiunti non conviventi, non ricorressero i presupposti per l'applicazione della speciale causa di non punibilità. Tale assetto, recepito nella sentenza di condanna di primo grado, non è stato validamente ri- baltato dalla Corte d'Appello, che ha fondato la propria pronuncia su una premessa fattuale -l'esclusiva proprietà della ON- smentita dalle risultanze processuali. Le parti civili chiedono pertanto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, con conferma di quelle già 3 pronunciate dal Tribunale di NO e condanna alla rifusione delle spese dei gradi di merito e di legittimità. 1.2. Violazione dell'art. 2043 cod. civ. e dell'art. 24, secondo comma, Cost. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per omessa pronuncia sulle statui- zioni civili. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, le parti civili deducono che la Corte di appello, anche a voler ritenere corretta la declaratoria di non puni- bilità ex art. 649 cod. pen., abbia comunque violato l'art. 2043 cod. civ. e il diritto costituzionale di azione e difesa in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost., omettendo del tutto di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria delle parti civili. Si argomenta al riguardo che la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen. opera esclusivamente sul piano della punibilità penale del fatto, lasciando intatta la rilevanza dello stesso quale illecito civile generatore di responsabilità aquiliana. La norma, nel prevedere che «non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti da questo titolo», presuppone necessariamente che il fatto di reato sia stato preventivamente accertato nella sua materialità e nella sua riferibilità soggettiva all'agente: ne discende che la formula assolutoria adottata -il fatto non è punibile- si distingue strutturalmente da quella del «fatto non sussiste» e implica il riconoscimento dell'illiceità della condotta, rilevante ai fini della responsabilità civile. La corte di appello, del resto, ha essa stessa accertato la sussistenza del fatto e la sua riferibilità all'imputata, pervenendo poi alla sola esclusione della pu- nibilità. In tale quadro, l'omissione di qualsiasi statuizione in ordine alla pretesa risarcitoria delle parti civili integra una violazione del diritto alla tutela giurisdizio- nale costituzionalmente garantito, tanto più grave in quanto la condanna civile era già stata pronunciata dal Tribunale di NO sulla base di un accertamento fat- tuale identico a quello operato in grado di appello. Le parti civili chiedono pertanto, in via subordinata, l'annullamento della sentenza con rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., affinché il giudice del rinvio si pronunci sulle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, nei termini di seguito specificati. RI AN veniva tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di NO per rispondere del reato di cui all’art. 646 cod. pen., per essersi appropriata, in qualità di cointestataria con la madre ON ES di un deposito titoli e di un conto corrente bancario, della complessiva somma di euro 73.615,84, prelevata me- diante operazioni con carta bancomat e bonifici, in danno delle sorelle RI RA AN e RI AR RI, le cui quote ereditarie -asseritamente de- rivanti dalla successione del padre RI UI, deceduto nel 1999, e dalla 4 contestuale rinuncia all'eredità da parte della madre in favore delle figlie- erano rimaste indivise sul conto per comune accordo. Con sentenza in data 20/09(2024, il Tribunale di NO dichiarava la pe- nale responsabilità dell'imputata e -per quello che qui interessa- la condannava al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. La Corte di appello di Torino, con la sentenza oggi impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, assolveva l'imputata per non essere il fatto punibile ai sensi dell'art. 649 cod. pen., ritenendo che il patrimonio oggetto di appropria- zione fosse di esclusiva proprietà della sola ON ES. 2. Così sintetizzata la vicenda processuale, il primo motivo -con cui le parti civili lamentano il travisamento della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale di NO e l'erronea applicazione dell'art. 649 cod. pen.- è infondato. La Corte di appello di Torino ha ricostruito il fatto rilevando che le somme oggetto di contestazione erano confluite su un conto corrente cointestato esclusi- vamente a RI AN e alla madre ON ES, senza che dagli atti emer- gesse alcun titolo giuridicamente idoneo -né negoziale, né successorio formal- mente perfezionato- a fondare una quota di pertinenza delle sorelle su quel me- desimo rapporto bancario. Il fatto che in un diverso momento storico i beni ereditari del padre fossero rimasti temporaneamente indivisi non trasforma il saldo attivo di un conto corrente intestato ad altri soggetti in un bene comune alle eredi. La titolarità delle somme giacenti su un conto corrente è determinata dall'in- testazione del rapporto bancario, là dove i terzi, ancorché eventualmente titolari di future pretese creditorie di natura ereditaria, non acquistano per ciò solo la comproprietà delle somme ivi depositate. Né, a tal fine, vale invocare l'ammissione resa dall'imputata nell'interroga- torio del 5 luglio 2018, in quanto tale dichiarazione poteva assumere rilevanza ai fini dell'accertamento di un accordo informale di gestione comune, ma non era sufficiente a smentire la conclusione, ancorata ai dati documentali del rapporto bancario, secondo cui la titolarità formale delle somme spettava alle cointestatarie del conto. La Corte di appello ha dunque operato una valutazione delle risultanze pro- cessuali sorretta da motivazione congrua, ancorata alle risultanze probatorie e non superata dalle obiezioni difensive. A ciò si aggiunga che la devoluzione dell'appello su motivi circoscritti non impedisce al giudice di secondo grado di esaminare d'ufficio la sussistenza di una causa di non punibilità siccome emergente dalla lettura del compendio probatorio ritualmente acquisito. Il primo motivo è pertanto infondato e va rigettato. 5 3. Il secondo motivo d’impugnazione -con cui le parti civili lamentano la violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 24, secondo comma, Cost. per omessa pro- nuncia sulle statuizioni civili- è parimenti infondato. Secondo i ricorrenti la pronuncia di non punibilità ai sensi dell'art. 649 cod. pen. lascia intatta la possibilità per il giudice penale di decidere sulla domanda risarcitoria. Tale assunto, tuttavia, trova un ostacolo di ordine processuale che si ricava dalla lettura dell’art. 538 cod. proc. pen., il quale stabilisce che il giudice penale decide sulle restituzioni e sul risarcimento del danno «quando pronuncia sentenza di condanna». Il tenore letterale della norma è inequivoco nel senso di indicare quale presupposto della statuizione civile in sede penale la condanna dell’imputato. Da ciò consegue che, ove manchi la condanna, viene meno il titolo proces- suale che abilita il giudice penale a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria della parte civile. Va dunque osservato che la sentenza che dichiara il fatto non punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen. non è una sentenza di condanna, ma una pronuncia assolutoria, ancorché fondata non sulla negazione del fatto o dell’imputabilità, bensì sull’esistenza di una causa personale di esenzione dalla pena. Per tale ragione essa si colloca fuori dallo schema dell’art. 538 cod. proc. pen. e -al contempo- è priva di una base normativa che consenta di estendere a tale ipotesi il potere del giudice penale di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria. 4. A tale rilievo di carattere processuale si aggiunge un ulteriore argomento, che attiene all’efficacia della sentenza nel successivo giudizio civile. L’art. 652 cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno soltanto quando accerti che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà le- gittima. La sentenza che dichiara il fatto non punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen. non rientra in nessuna di tali categorie, giacchè essa non esclude l’insussi- stenza del fatto, non esclude che l’imputato lo abbia commesso, non afferma che la condotta fosse lecita. Si limita a constatare che, per ragioni di politica criminale legate al vincolo familiare, l’ordinamento rinuncia a punire chi ha commesso il fatto. Ne consegue che tale sentenza non è idonea ad acquistare efficacia di giu- dicato in ordine alla sussistenza del fatto nel giudizio civile. 5. Da quanto esposto discende che la Corte di appello di Torino, nell’aste- nersi da qualsiasi statuizione sulla domanda risarcitoria delle parti civili, ha fatto corretta applicazione dei principi che precedono. 6 I ricorrenti, d’altro canto, conservano la piena facoltà di azionare le proprie pretese risarcitorie dinanzi al giudice civile, il quale procederà ad un accertamento del fatto del tutto autonomo, non condizionato da alcun giudicato penale, potendo rivalutare liberamente tanto la titolarità delle somme quanto la riconducibilità della condotta all’imputata. Anche il secondo motivo, pertanto, va rigettato e, con esso, il ricorso nella sua interezza. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ON SA PI Messini D’Agostini
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti civili ricorrenti, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi e per la condanna dell’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 10460 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/03/2026 2 1. I ricorrenti, per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 18/09/2025 della Corte di appello di Torino che, in riforma della sentenza in data 20/09/2024 del Tribunale di NO, ha assolto AN RI dal reato di appropriazione indebita a lei ascritto per essere il fatto non punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen.. Il Tribunale di NO, invece, l’aveva condannata. Deducono: 1.1. “Erronea applicazione dell'art. 649 cod. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.. Con il primo motivo le parti civili ricorrenti deducono che la Corte di appello sia incorsa in un duplice vizio, da un lato applicando erroneamente la causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. e, dall'altro, travisando in modo manifesto il contenuto della sentenza di primo grado, della quale ha recepito formalmente le risultanze senza tuttavia coglierne il reale significato. Sotto il profilo del travisamento del fatto, si evidenzia che il Tribunale di NO aveva accertato -in forza di un apparato probatorio non contestato in sede di appello- che le somme giacenti sul conto corrente e sul deposito titoli non ap- partenessero alla sola ON ES, bensì anche alle sorelle dell'imputata, per effetto della successione apertasi alla morte del padre RI UI nel 1999 e della rinuncia all'eredità operata dalla madre in favore delle figlie. Tale circostanza era stata peraltro ammessa dalla stessa imputata nel corso dell'interrogatorio del 5 luglio 2018, acquisito agli atti del dibattimento. La difesa dell'imputata non aveva mai sollevato, nei motivi di appello, la questione dell'esclusiva proprietà del patri- monio in capo alla sola ON ES, sicché la Corte territoriale, pronunciandosi su una questione estranea al perimetro del gravame, ha travisato la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, attribuendole un significato opposto a quello effettivo. Sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 649 cod. pen., si rileva che la questione della inapplicabilità di tale disposizione alla vicenda era già stata definita in sede cautelare: il Tribunale di NO, con ordinanza del 17/04/2019, aveva annullato il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P., ritenendo le sorelle persone offese in quanto avevano subito le conseguenze patrimoniali dell'interver- sio possessionis e che, trattandosi di congiunti non conviventi, non ricorressero i presupposti per l'applicazione della speciale causa di non punibilità. Tale assetto, recepito nella sentenza di condanna di primo grado, non è stato validamente ri- baltato dalla Corte d'Appello, che ha fondato la propria pronuncia su una premessa fattuale -l'esclusiva proprietà della ON- smentita dalle risultanze processuali. Le parti civili chiedono pertanto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, con conferma di quelle già 3 pronunciate dal Tribunale di NO e condanna alla rifusione delle spese dei gradi di merito e di legittimità. 1.2. Violazione dell'art. 2043 cod. civ. e dell'art. 24, secondo comma, Cost. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per omessa pronuncia sulle statui- zioni civili. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, le parti civili deducono che la Corte di appello, anche a voler ritenere corretta la declaratoria di non puni- bilità ex art. 649 cod. pen., abbia comunque violato l'art. 2043 cod. civ. e il diritto costituzionale di azione e difesa in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost., omettendo del tutto di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria delle parti civili. Si argomenta al riguardo che la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen. opera esclusivamente sul piano della punibilità penale del fatto, lasciando intatta la rilevanza dello stesso quale illecito civile generatore di responsabilità aquiliana. La norma, nel prevedere che «non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti da questo titolo», presuppone necessariamente che il fatto di reato sia stato preventivamente accertato nella sua materialità e nella sua riferibilità soggettiva all'agente: ne discende che la formula assolutoria adottata -il fatto non è punibile- si distingue strutturalmente da quella del «fatto non sussiste» e implica il riconoscimento dell'illiceità della condotta, rilevante ai fini della responsabilità civile. La corte di appello, del resto, ha essa stessa accertato la sussistenza del fatto e la sua riferibilità all'imputata, pervenendo poi alla sola esclusione della pu- nibilità. In tale quadro, l'omissione di qualsiasi statuizione in ordine alla pretesa risarcitoria delle parti civili integra una violazione del diritto alla tutela giurisdizio- nale costituzionalmente garantito, tanto più grave in quanto la condanna civile era già stata pronunciata dal Tribunale di NO sulla base di un accertamento fat- tuale identico a quello operato in grado di appello. Le parti civili chiedono pertanto, in via subordinata, l'annullamento della sentenza con rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., affinché il giudice del rinvio si pronunci sulle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, nei termini di seguito specificati. RI AN veniva tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di NO per rispondere del reato di cui all’art. 646 cod. pen., per essersi appropriata, in qualità di cointestataria con la madre ON ES di un deposito titoli e di un conto corrente bancario, della complessiva somma di euro 73.615,84, prelevata me- diante operazioni con carta bancomat e bonifici, in danno delle sorelle RI RA AN e RI AR RI, le cui quote ereditarie -asseritamente de- rivanti dalla successione del padre RI UI, deceduto nel 1999, e dalla 4 contestuale rinuncia all'eredità da parte della madre in favore delle figlie- erano rimaste indivise sul conto per comune accordo. Con sentenza in data 20/09(2024, il Tribunale di NO dichiarava la pe- nale responsabilità dell'imputata e -per quello che qui interessa- la condannava al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. La Corte di appello di Torino, con la sentenza oggi impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, assolveva l'imputata per non essere il fatto punibile ai sensi dell'art. 649 cod. pen., ritenendo che il patrimonio oggetto di appropria- zione fosse di esclusiva proprietà della sola ON ES. 2. Così sintetizzata la vicenda processuale, il primo motivo -con cui le parti civili lamentano il travisamento della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale di NO e l'erronea applicazione dell'art. 649 cod. pen.- è infondato. La Corte di appello di Torino ha ricostruito il fatto rilevando che le somme oggetto di contestazione erano confluite su un conto corrente cointestato esclusi- vamente a RI AN e alla madre ON ES, senza che dagli atti emer- gesse alcun titolo giuridicamente idoneo -né negoziale, né successorio formal- mente perfezionato- a fondare una quota di pertinenza delle sorelle su quel me- desimo rapporto bancario. Il fatto che in un diverso momento storico i beni ereditari del padre fossero rimasti temporaneamente indivisi non trasforma il saldo attivo di un conto corrente intestato ad altri soggetti in un bene comune alle eredi. La titolarità delle somme giacenti su un conto corrente è determinata dall'in- testazione del rapporto bancario, là dove i terzi, ancorché eventualmente titolari di future pretese creditorie di natura ereditaria, non acquistano per ciò solo la comproprietà delle somme ivi depositate. Né, a tal fine, vale invocare l'ammissione resa dall'imputata nell'interroga- torio del 5 luglio 2018, in quanto tale dichiarazione poteva assumere rilevanza ai fini dell'accertamento di un accordo informale di gestione comune, ma non era sufficiente a smentire la conclusione, ancorata ai dati documentali del rapporto bancario, secondo cui la titolarità formale delle somme spettava alle cointestatarie del conto. La Corte di appello ha dunque operato una valutazione delle risultanze pro- cessuali sorretta da motivazione congrua, ancorata alle risultanze probatorie e non superata dalle obiezioni difensive. A ciò si aggiunga che la devoluzione dell'appello su motivi circoscritti non impedisce al giudice di secondo grado di esaminare d'ufficio la sussistenza di una causa di non punibilità siccome emergente dalla lettura del compendio probatorio ritualmente acquisito. Il primo motivo è pertanto infondato e va rigettato. 5 3. Il secondo motivo d’impugnazione -con cui le parti civili lamentano la violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 24, secondo comma, Cost. per omessa pro- nuncia sulle statuizioni civili- è parimenti infondato. Secondo i ricorrenti la pronuncia di non punibilità ai sensi dell'art. 649 cod. pen. lascia intatta la possibilità per il giudice penale di decidere sulla domanda risarcitoria. Tale assunto, tuttavia, trova un ostacolo di ordine processuale che si ricava dalla lettura dell’art. 538 cod. proc. pen., il quale stabilisce che il giudice penale decide sulle restituzioni e sul risarcimento del danno «quando pronuncia sentenza di condanna». Il tenore letterale della norma è inequivoco nel senso di indicare quale presupposto della statuizione civile in sede penale la condanna dell’imputato. Da ciò consegue che, ove manchi la condanna, viene meno il titolo proces- suale che abilita il giudice penale a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria della parte civile. Va dunque osservato che la sentenza che dichiara il fatto non punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen. non è una sentenza di condanna, ma una pronuncia assolutoria, ancorché fondata non sulla negazione del fatto o dell’imputabilità, bensì sull’esistenza di una causa personale di esenzione dalla pena. Per tale ragione essa si colloca fuori dallo schema dell’art. 538 cod. proc. pen. e -al contempo- è priva di una base normativa che consenta di estendere a tale ipotesi il potere del giudice penale di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria. 4. A tale rilievo di carattere processuale si aggiunge un ulteriore argomento, che attiene all’efficacia della sentenza nel successivo giudizio civile. L’art. 652 cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno soltanto quando accerti che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà le- gittima. La sentenza che dichiara il fatto non punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen. non rientra in nessuna di tali categorie, giacchè essa non esclude l’insussi- stenza del fatto, non esclude che l’imputato lo abbia commesso, non afferma che la condotta fosse lecita. Si limita a constatare che, per ragioni di politica criminale legate al vincolo familiare, l’ordinamento rinuncia a punire chi ha commesso il fatto. Ne consegue che tale sentenza non è idonea ad acquistare efficacia di giu- dicato in ordine alla sussistenza del fatto nel giudizio civile. 5. Da quanto esposto discende che la Corte di appello di Torino, nell’aste- nersi da qualsiasi statuizione sulla domanda risarcitoria delle parti civili, ha fatto corretta applicazione dei principi che precedono. 6 I ricorrenti, d’altro canto, conservano la piena facoltà di azionare le proprie pretese risarcitorie dinanzi al giudice civile, il quale procederà ad un accertamento del fatto del tutto autonomo, non condizionato da alcun giudicato penale, potendo rivalutare liberamente tanto la titolarità delle somme quanto la riconducibilità della condotta all’imputata. Anche il secondo motivo, pertanto, va rigettato e, con esso, il ricorso nella sua interezza. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ON SA PI Messini D’Agostini