Sentenza 13 novembre 2002
Massime • 1
Integra il reato di organizzazione di scommesse clandestine, previsto dall'art. 4 comma 1 della L. 13 dicembre 1989 n. 401 la raccolta, su incarico di altri correi, di scommesse dai giocatori in quanto si tratta di condotta strutturalmente diversa da quella di mera partecipazione alla scommessa in qualità di giocatore, di cui al terzo comma del citato art. 4.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2002, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Vincenzo TARDINO Consigliere
Dott. FR TERESI Consigliere
Dott. Claudio VITALONE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 31.1.2002 dalla corte d'appello di Roma. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dr. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Salvatore Politano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Consentenza del 31.1.2002 la corte d'appello di Roma ha confermato quella resa il 13.12.2000 dal locale tribunale,che aveva dichiarato GI MI colpevole del delitto di cui all'art.4,comma 1, legge 401/1989, perché - in concorso con un coimputato giudicato separatamente - aveva esercitato l'organizzazione di scommesse e concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI e allo stesso riservate (c.d. Totonero).
Per l'effetto il MI veniva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione col beneficio della sospensione condizionale.
2- Avverso la condanna il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per violazione di legge penale e vizio di motivazione. Sostiene con un primo motivo che la condotta del MI andava inquadrata nella mera partecipazione alla scommessa di cui al terzo comma del citato art. 4, e non nella organizzazione di cui al primo comma. Col secondo motivo lamenta erronea valutazione delle risultanze probatorie.
3 - Il ricorso ripete le doglianze già sollevate in appello e correttamente disattese dalla corte di merito, ed è comunque infondato.
Invero, è stato pacificamente accertato che il MI, la domenica 14.5.1995,venne controllato all'uscita del negozio di tappezzeria gestito da tale FR IG e trovato in possesso, non solo della ricevuta della giocata Totonero da lui appena effettuata,ma anche di un blocchetto di 46 foglietti, ciascuno dei quali composto di tre parti che il c.d. raccoglitore delle scommesse ha il compito di compilare quando raccoglie la scommessa da ogni singolo giocatore: la prima parte deve essere lasciata per ricevuta al giocatore, la seconda deve essere trattenuta dal raccoglitore per riscuotere la percentuale che gli spetta su ogni giocata, e l'ultima va consegnata al capo che dirige l'organizzazione delle scommesse (nella specie il predetto IG).
Alla luce di questa risultanza probatoria, è chiaramente infondata la tesi - sostenuta dal ricorrente - che la circostanza in tal modo accertata non è idonea a provare il concorso del MI nel reato, atteso che la presenza del medesimo nel negozio del IG sarebbe stata occasionale. Occasionale o periodica, la circostanza che il MI utilizzasse comunque i blocchetti destinati a raccogliere le scommesse sulle partite di calcio della domenica dimostra che egli faceva parte dell'organizzazione di scommesse clandestine sulle partite di calcio gestite dal CONI, che era diretta dal IG. Altrettanto priva di fondamento è la tesi difensiva secondo cui l'anzidetta condotta configurava una mera partecipazione, che il terzo comma dell'art. 4 legge 401-1989 punisce solo come contravvenzione.
Invero, il terzo comma di questo articolo punisce come contravvenzione la partecipazione alle scommesse, ai giochi o ai concorsi pronostici fuori dei casi di concorso nell'organizzazione delle stesse scommesse, giochi o concorsi, punita come delitto nel primo comma dello stesso articolo 4.
Per conseguenza, chi è incaricato di "raccogliere" le scommesse dai giocatori concorre nella "organizzazione" delle scommesse o dei concorsi pronostici riservati allo Stato o ai suoi concessionari, che il primo comma dell'art. 4 punisce come delitto. Questa attività, di raccolta è infatti strutturalmente diversa, e connotata da maggior disvalore sociale e penale, rispetto alla mera attività di partecipazione alla scommessa in qualità di giocatore.
4 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. In
relazione al contenuto del ricorso, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13.11.2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 GENNAIO 2003.