Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 3625/02 IN NOME DEL POPOL IT UPRE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI R.G. N. 15790/00 Cron.8511 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: NI NO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO SCARTABELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 5303 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avversO la sentenza n. 268/00 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 18/05/00 R.G.N. 105/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione Il ricorrente sulla base di due motivi ha richiesto, con l'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Pistoia, in riforma della decisione emessa dal Pretore della stessa sede, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'INPS per ottenere i benefici di cui all'art. 257, 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. previsti per i lavoratori con pregressa esposizione al rischio amianto, e qui richiesti sebbene l'attività lavorativa fosse cessata anteriormente all'entrata in vigore della medesima normativa. Richiamandosi alla disposizione contenuta nell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 sopravvenuta nelle more del giudizio, il ricorrente ha poi, con atto sottoscritto anche dal suo difensore avv. Carlo Scartabelli e all'INPS, rinunciato alla suddettanotificato azione giudiziaria promossa nei confronti dell'INPS. L'Istituto ha depositato procura. 3 La Corte si limita a osservare che la rinuncia all'azione giudiziariaintervenuta comporta la estinzione della causa, così come previsto dall'art. 80, venticinquesimo comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388, che espressamente dispone pure la compensazione delle spese processuali relative alle attività antecedenti all'estinzione, ed in tal senso deve essere definito il presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 80, comma 25, legge 23 dicembre 2000 n. 388 e compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente I ང་ ར་ཨ་རང་བ ་ནས་པ ་ D , A O S L S L A O T B , I A S D E Shill P A S T 0 I S 1 N O 3 G P T 3 O IL CANCELLIERE M R 3 I A A Depositato in Cancelleria D A 4 D 1 E , E O T E oggi 12 MAR 2002 R N T B E S T I S I * IL CANCELLIERE G R T I E R A R D O L C L O E D