CASS
Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2023, n. 29316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29316 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SH LF nato il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2022 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di LF HI di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: a) sentenza del Tribunale di Genova emessa in data 20 settembre 2018, irrevocabile il 18 febbraio 2019, con la quale veniva condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa, per due reati di cessione di stupefacenti (capi 19 e 23, riconosciuta la continuazione interna) commessi in Genova e Savona tra il febbraio ed il maggio 2012; Penale Sent. Sez. 1 Num. 29316 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 26/05/2023 b) sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal G.U.P. del Tribunale di Savona in data 19 marzo 2014, irrevocabile il 9 maggio 2014, con la quale veniva condannato per la duplice detenzione e cessione di stupefacenti commesso in Savona nel marzo del 2012 alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 500 di multa (reato b1), pena aggiunta in continuazione a quella prevista da una ulteriore sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal G.I.P. del Tribunale di Savona in data 28 febbraio 2013, irrevocabile 1'11 aprile 2013, che lo aveva condannato per detenzione e trasporto di stupefacenti alla pena di anni 2 e mesi 8 ed euro 12.000 di multa per fatto occorso in Savona 10 maggio 2012 (reato b2). Nell'accogliere l'istanza, il giudice dell'esecuzione rideterminava la pena nel seguente modo. Pena base: la pena prevista per il capo 23 di cui alla sentenza sub a), pari ad anni 3 di reclusione e 7.000 euro di multa;
aumentata per il capo 19 della stessa sentenza di 6 mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa;
aumentata per il reato oggetto della sentenza G.I.P. Savona del 28 febbraio 2013 di anni 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa (reato b 2); aumentata per il reato oggetto della sentenza G.I.P. Savona del 19 marzo 2014 di mesi 2 ed euro 500 di multa (reato bl); per una pena complessiva di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed 10.500 di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché contestuale vizio di motivazione, per aver il giudice dell'esecuzione inflitto ai reati satellite oggetto della sentenza g.u.p. Savona del 28 febbraio 2013 aumenti di pena superiori rispetto a quelli stabiliti in sede di cognizione e per non aver tenuto in debito conto che con riferimento a tali reati la pena era stata determinata dal giudice del merito ex art. 444 cod. proc. pen. con riduzione premiale che è stata elusa dal giudice dell'esecuzione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Stefano Tocci, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il secondo argomento contenuto nell'unico motivo di ricorso, che deduce che nella ordinanza impugnata l'aumento per continuazione per i reati oggetto delle due sentenze di applicazione pena non è stato ridotto per il rito ex art. 444 cod. proc. pen. 2 Questa Corte ha già ritenuto che, in caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare, ai reati che erano stati giudicati mediante il rito alternativo, la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679: In tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta;
ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito). Nel caso in esame, nella ordinanza impugnata manca questo passaggio logico, non potendosi comprendere dal contenuto della motivazione, e del dispositivo della stessa, se la pena inflitta in aumento per i reati bl e b2 sia al lordo o al netto della riduzione del rito. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei termini sopra indicati. Il primo argomento è assorbito. 2. Al giudizio di rinvio non potrà partecipare lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte - in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che .ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc..pen.
P.Q.M.
ANNULLA L'ORDINANZA IMPUGNATA RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA PER NUOVO GIUDIZIO SUL PUNTO AL TRIBUNALE DI GENOVA. Così deciso il 26 maggio 2023 Il consigliere estensore Il presidente
lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2022 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di LF HI di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: a) sentenza del Tribunale di Genova emessa in data 20 settembre 2018, irrevocabile il 18 febbraio 2019, con la quale veniva condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa, per due reati di cessione di stupefacenti (capi 19 e 23, riconosciuta la continuazione interna) commessi in Genova e Savona tra il febbraio ed il maggio 2012; Penale Sent. Sez. 1 Num. 29316 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 26/05/2023 b) sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal G.U.P. del Tribunale di Savona in data 19 marzo 2014, irrevocabile il 9 maggio 2014, con la quale veniva condannato per la duplice detenzione e cessione di stupefacenti commesso in Savona nel marzo del 2012 alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 500 di multa (reato b1), pena aggiunta in continuazione a quella prevista da una ulteriore sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal G.I.P. del Tribunale di Savona in data 28 febbraio 2013, irrevocabile 1'11 aprile 2013, che lo aveva condannato per detenzione e trasporto di stupefacenti alla pena di anni 2 e mesi 8 ed euro 12.000 di multa per fatto occorso in Savona 10 maggio 2012 (reato b2). Nell'accogliere l'istanza, il giudice dell'esecuzione rideterminava la pena nel seguente modo. Pena base: la pena prevista per il capo 23 di cui alla sentenza sub a), pari ad anni 3 di reclusione e 7.000 euro di multa;
aumentata per il capo 19 della stessa sentenza di 6 mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa;
aumentata per il reato oggetto della sentenza G.I.P. Savona del 28 febbraio 2013 di anni 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa (reato b 2); aumentata per il reato oggetto della sentenza G.I.P. Savona del 19 marzo 2014 di mesi 2 ed euro 500 di multa (reato bl); per una pena complessiva di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed 10.500 di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché contestuale vizio di motivazione, per aver il giudice dell'esecuzione inflitto ai reati satellite oggetto della sentenza g.u.p. Savona del 28 febbraio 2013 aumenti di pena superiori rispetto a quelli stabiliti in sede di cognizione e per non aver tenuto in debito conto che con riferimento a tali reati la pena era stata determinata dal giudice del merito ex art. 444 cod. proc. pen. con riduzione premiale che è stata elusa dal giudice dell'esecuzione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Stefano Tocci, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il secondo argomento contenuto nell'unico motivo di ricorso, che deduce che nella ordinanza impugnata l'aumento per continuazione per i reati oggetto delle due sentenze di applicazione pena non è stato ridotto per il rito ex art. 444 cod. proc. pen. 2 Questa Corte ha già ritenuto che, in caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare, ai reati che erano stati giudicati mediante il rito alternativo, la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679: In tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta;
ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito). Nel caso in esame, nella ordinanza impugnata manca questo passaggio logico, non potendosi comprendere dal contenuto della motivazione, e del dispositivo della stessa, se la pena inflitta in aumento per i reati bl e b2 sia al lordo o al netto della riduzione del rito. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei termini sopra indicati. Il primo argomento è assorbito. 2. Al giudizio di rinvio non potrà partecipare lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte - in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che .ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc..pen.
P.Q.M.
ANNULLA L'ORDINANZA IMPUGNATA RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA PER NUOVO GIUDIZIO SUL PUNTO AL TRIBUNALE DI GENOVA. Così deciso il 26 maggio 2023 Il consigliere estensore Il presidente