Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 28 36 / 0 1 LA COR Oggetto REGULAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6599/99 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Cron. 5894 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rep.Consigliere 904 Ud. 18/12/2000 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 OPP ASTALDI SpA in propprio e quale capogruppo mandataria 3000 per diritti L. tra le imprese 27 FEB. 2001 dell'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA - A.T.I. - IL CANCELLIERE DECCHER SpA, SISTEMA ITALIANA COSRUZIONI SpA, RIZZANI SOCIETA' COOPERATIVE a r.l., S.A.C.I. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI EDILI r.l., R.T.E. ROMANA TECNO EDILI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, 3000 presso l'avvocato PALLOTTINO ADRIANO, che la ELLERIA rappresenta e difende unitamente all'avvocato PALLOTTINO ALESSANDRO, giusta procura a margine del CG073722 2000 ricors o;
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- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio PALLOTTING TECNICI SpA, in persona del legale dal Sig. SERVIZI per diritti L. 3000 elettivamente domiciliatarappresentante pro tempore, 2001----il 1.3 G IL CANCELLIERF in ROMA VIA EMILIA 88, presso l'avvocato GRIECO SDIRITTI ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente DIRITTI avverso la sentenza n. 353/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/02/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, cassi il provvedimento impugnato, con le conseguenze di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE legge. Rilasciata copia legale Svolgimento del processo al Sig. GRIEGO per diritti L.2/1000+ Nel giugno 1987 l'Università La Sapienza di Roma 9004 IL CANCELLIERE conferì all'Italposte (oggi, Servizi Tecnici s.p.a) la concessione per la progettazione e la costruzione della nuova sede del Dipartimento Informatica. La convenzione prevedeva che la materiale esecuzione dell'opera fosse LIRE 10000 affidata a terzi ed essa fu, infatti, affidata, dalla Servizi Tecnici, previa licitazione privata, all'ATI AX168684 N AX168634 END LIRE 2000 CANCELLERIA Astaldi con contratto di appalto del 22 novembre 1988. A causa dei contrasti insorti tra le due parti, BB117486 1'ATI Astaldi promosse giudizio arbitrale con atto del BB117491 3 dicembre 1993 contro la propria committente per la ripresa dei lavori, che erano stati sospesi, ed il ri- sarcimento dei danni. In data 15 giugno 1995 fu pronun- ciato il lodo, che affermò la responsabilità della Ser- vizi Tecnici verso l'ATI e quantificò i relativi danni. Il lodo fu impugnato per nullità dalla Servizi Tecnici davanti alla Corte d'appello di Roma con atto notifica- to il 15 settembre 1995, e, in via incidentale, anche dall'ATI con atto del 4 novembre 1995. Nelle more del giudizio, con istanza del 19 dicem- bre 1997, la Servizi Tecnici fece rilevare la sopravve- nuta pendenza, presso la stessa Corte, di un procedi- mento avente per oggetto la impugnazione di un lodo ar- bitrale emesso tra la Servizi Tecnici e l'Università La Sapienza, relativamente al rapporto di concessione tra queste due parti, in attuazione del quale era stato stipulato il contratto di appalto tra la Servizi Tecni- ci e la ATI Astaldi, oggetto di impugnativa presso la Corte d'appello; e chiese (fra l'altro) la sospensione del giudizio stesso, stante la connessione tra i due procedimenti. La Corte d'appello, con sentenza non definitiva de- Corte di Cassazione estV.Proto (r.n.6599) 3 positata il 9 febbraio 1998, dichiarata la legittimità della costituzione del collegio arbitrale e l'ammissibilità della domanda di arbitrato proposta dall'ATI Ansaldi, considerò necessario procedere alla sospensione del giudizio, e, con separata ordinanza, dispose, 'ex art.295 c.p.c.", la sospensione. La Corte osservò che attenendo l'impugnazione della Servizi Tecnici alla legittimità del proprio com- portamento, "per non essere dipesa da essa stessa, ma dall'Università" il perdurare della sospensione dei la- vori ritenuto illegittimo dagli arbitri, ed anche l'impugnazione dell'ATI essendo finalizzata alla ripre- J - era prioritario e determinante, ai fi- sa dei lavori ni del decidere, sia in sede rescindente che in sede rescissoria, l'accertamento con efficacia di giudicato della sussistenza о meno della impossibilità sopravve- nuta dei lavori di costruzione di cui si discuteva. Avverso questi provvedimenti, con ricorso notifica- to il 24 marzo 1999 la Astaldi s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI, associazione tem- poranea tra la medesima e le imprese di cui in epigra- fe, ha proposto impugnazione, in relazione alla deci- sione di sospensione del processo adottata dalla Corte di appello ai sensi dell'art.295 c.p.c. La Servizi Tec- nici ha resistito con controricorso, deducendo in via Corte di Cassazione estV.Proto (r.n.6599) 4 pregiudiziale la inammissibilità del ricorso. Il pub- blico ministero ha concluso per la cassazione del prov- vedimento impugnato. La ricorrente ha depositato memo- rie. Motivi della decisione 1. La ricorrente, col primo motivo del ricorso, de- duce, sotto un primo profilo, la inammissibilità della pronuncia, per violazione del principio di tassatività dei casi di nullità del lodo, perché la "questione non appartiene ai motivi di nullità rivolti (...) avverso il lodo"; sotto un secondo profilo, deduce l'insussistenza dell'identità delle parti nel procedimento ritenuto pregiudicante e in quello ritenuto pregiudicato, condi- zione indispensabile per disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.295 c.p.c.; sotto un terzo profilo, lamenta la mancata acquisizione degli atti in base ai quali è stata ravvisata la pregiudizialità giu- stificativa della sospensione. Col secondo motivo denuncia l'insussistenza del re- quisito della pregiudizialità relativa "all'asserita impossibilità dell'opera”. Il ricorso è inammissibile, perché proposto ol- 2. tre il termine perentorio stabilito dall'art.326 c.p.c. L'ordinanza di sospensione impugnata (come la coeva sentenza non definitiva) emessa dalla Corte d'appello è Corte di Cassazione estV.Proto (r.n.6599) 5 stata, infatti, ritualmente notificata alle due parti in data 10-11 febbraio 1998; mentre l'atto di impugna- zione risulta notificato il 24 marzo 1999. In questo contesto non si pone un problema di con- de quo in regolamento necessario versione del ricorso (secondo la tesi prospettata dal P.M.), di competenza in quanto esso, non essendo stato notificato nel termi- ne stabilito dall'art.47 c.p.c., è privo dei requisiti di sostanza prescritti dalll'art. 42 c.p.c.
3. Si ravvisano giusti motivi per disporre la com- pensazione tra le parti delle spese del giudizio di 10000 cassazione. 290000
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e com- pensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 18 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Proto Corrado Carnevale lomar lamene M L IL CANCELLIERE ATA IN CANCELLERIA явногоDEPOSIT aria Di UZ Of 27 F Movie Oggi, M IL CANCELLIERE RI Di UZ ѝ пито Corte di Cassazione est V.Proto (r.n.6599) 6