Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407
Articolo 1Articolo 3
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15 gennaio 1991
Art. 2. (Abrogazione di norme). 1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , sono abrogati.
Nota all'art. 2:
- Il testo degli abrogati articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione per il triennio 1988-1990 realtivo al personale di Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) e' il seguente:
"Art. 15 (Disposizioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della Polizia di Stato e per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno). - 1. Al personale dei ruoli direttivo e dirigenziale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 337 , 338 e 340 , si applicano, con le stesse modalita', le disposizioni previste dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1› aprile 1981, n. 121".
"Art. 25 (Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo). - 1. Per il personale militare e delle forze di polizia, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, non e' richiesto il parere previsto dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1991
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