1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell' interno alla data del 1 gennaio 1992.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidita' civile, secondo i criteri della legislazione vigente.
4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1991. ((8))
-----------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 31 ottobre 1992, n. 553 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che il regime delle incompatibilita' di cui al presente articolo si applica agli invalidi civili parziali che non abbiano conseguito la prestazione erogata dal Ministero dell'interno alla data del 1 gennaio 1992.