CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8770 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/10/2021 del TRIB. LIBERTA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso_ Penale Sent. Sez. 1 Num. 8770 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 15/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11 ottobre 2021, il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il rigetto opposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale alla richiesta avanzata da Ripoli Antonio di revoca p sostituzione della custodia cautelare in carcere già disposta nei suoi confronti con ordinanza del 7 ottobre 2019 per i reati di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 1 e 2, 112, comma primo, n. 1, 610 cod. pen. nonché artt. 4, 5 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7, I. 12 luglio 1991, n. 203), contestatigli perché, agendo con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aveva portato a bordo di più moto in concorso con altri soggetti armi anche da guerra con le quali erano stati esplosi più colpi in aria in orario notturno per le strade del quartiere Japigia di Bari, al fine di incutere pubblico timore e costringere NI Di CO ad abbandonare il territorio conteso per lo spaccio di sostanze stupefacenti, così agevolando l'attività dell'associazione ai tipo mafioso dei gruppi riuniti Palermiti-Parisi di cui era partecipe. 1.1 La Corte distrettuale, nel motivare la propria decisione, riportava le censure esposte nei confronti dell'ordinanza di rigetto del Giudice dell'udienza preliminare, il quale a sua volta aveva ritenuto l'assenza di elementi di novità rispetto all'ordinanza genetica, "al netto del mero decorso del tempo, tali da far ritenere cessate le esigenze cautelari". Dette censure erano rappresentate dalla omessa considerazione del mutamento del quadro storico determinato dall'avvenuto allontanamento del "rivale" NI Di CO, del tempo trascorso dai fatti, pari a quattro anni, della disponibilità del Ripoli all'applicazione del braccialetto elettronico e dell'assenza di ulteriori recenti fatti di reato a lui riconducibili, essendo stato peraltro lo stesso già giudicato colpevole dei fatti sopra descritti con l'irrogazione in primo grado di una pena pari ad anni cinque e mesi nove di reclusione. L'appello era stato ritenuto, con il provvedimento qui impugnato, infondato poiché gli elementi fondanti la richiesta difensiva di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere non potevano influire sul diverso apprezzamento della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, tenuto conto anche della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per l'avvenuta contestazione dell'aggravante del fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, veniva considerato irrilevante il tempo trascorso dai fatti e quello passato dal ricorrente in stato di custodia cautelare in virtù della gravità dei fatti contestati e della perdurante "falda" tra i gruppi criminali contrapposti. 1 Veniva, infine, esclusa la praticabilità dell'applicazione del cd. braccialetto elettronico, "la cui capacità specialpreventiva continua ad essere affidata all'autodisciplina di chi vi è sottoposto", per la necessità di escludere ogni possibilità di contatto con i correi e i relativi circuiti criminali dagli stessi frequentati. 2. Avverso la indicata ordinanza il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento con rinvio sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai cui si deve tener conto nell'osservanza della legge penale, nonché motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica per un vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo. In particolare, il ricorrente si duole della ritenuta insussistenza del "fatto nuovo", invocato nell'istanza originaria così come nel denegato gravame, da ravvisarsi nel tempo trascorso sia dalla data di commissione dei fatti contestati che dal momento di applicazione della misura cautelare nonché dall'avvenuto allontanamento della vittima del reato dal quartiere conteso dalle due diverse compagini criminali. Questi tre elementi sarebbero stati considerati come separati e non collegati tra loro/ né si sarebbe tenuto conto dell'omessa contestazione a suo carico di alcun "reato fine", mentre sarebbe ultroneo il riferimento alla detenzione da lui scontata per un altro fatto estraneo a quello oggetto di ricorso e maturato in contesto familiare. Diversamente, non si sarebbe considerata la sua disponibilità a essere ammesso agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, asseritamente fondata su "i tempi tecnici di intervento delle Forze dell'Ordine", invece che su un giudizio di equivalenza, "rispetto alla custodia in carcere, a tutelare le esigenze cautelari poste a base della misura". 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo è manifestamente infondato e il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata è immune dai vizi rappresentati dal ricorrente. 2.1. Questa Corte, infatti, ha recentemente puntualizzato (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590), che, «in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art, 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di 2 sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari». 2.2. L'imputato, già condannato a 5 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti sopra descritti, ha agito con altri al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, dalla quale non ha preso le distanze, né ha mostrato alcuna resipiscenza. Detta associazione, come sottolineato dalla motivazione impugnata, ha ancora in corso uno scontro con analogo gruppo criminale, sì che, l'allontanamento della p.o. è assolutamente privo di alcun rilievo, mentre le esigenze cautelari sono state ritenute motivatamente persistenti dal Tribunale. Sulle esigenze cautelari va ricordato anche che «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità ,e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità)». 2.3. Sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari quale misura concedibile in sostituzione di quella applicata, sia pure con la disponibilità ad indossare il braccialetto elettronico,va, inoltre, precisato che il provvedimento impugnato non ha motivato sugli asseriti "tempi tecnici di intervento", bensì sulla diversa condivisibile ratio che, in relazione alla posizione del ricorrente, già riconosciuto colpevole dei fatti contestatigli quale agevolatore dell'attività di un sodalizio mafioso, dal quale non ha mai preso le distanze, il provvedimento impugnato appare correttamente, congruamente e logicamente motivato sull'inadeguatezza a contenere la pericolosità già dimostrata. 3. Dalle considerazioni ora esposte derivano l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 3 ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/04/2022
lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso_ Penale Sent. Sez. 1 Num. 8770 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 15/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11 ottobre 2021, il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il rigetto opposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale alla richiesta avanzata da Ripoli Antonio di revoca p sostituzione della custodia cautelare in carcere già disposta nei suoi confronti con ordinanza del 7 ottobre 2019 per i reati di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 1 e 2, 112, comma primo, n. 1, 610 cod. pen. nonché artt. 4, 5 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7, I. 12 luglio 1991, n. 203), contestatigli perché, agendo con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aveva portato a bordo di più moto in concorso con altri soggetti armi anche da guerra con le quali erano stati esplosi più colpi in aria in orario notturno per le strade del quartiere Japigia di Bari, al fine di incutere pubblico timore e costringere NI Di CO ad abbandonare il territorio conteso per lo spaccio di sostanze stupefacenti, così agevolando l'attività dell'associazione ai tipo mafioso dei gruppi riuniti Palermiti-Parisi di cui era partecipe. 1.1 La Corte distrettuale, nel motivare la propria decisione, riportava le censure esposte nei confronti dell'ordinanza di rigetto del Giudice dell'udienza preliminare, il quale a sua volta aveva ritenuto l'assenza di elementi di novità rispetto all'ordinanza genetica, "al netto del mero decorso del tempo, tali da far ritenere cessate le esigenze cautelari". Dette censure erano rappresentate dalla omessa considerazione del mutamento del quadro storico determinato dall'avvenuto allontanamento del "rivale" NI Di CO, del tempo trascorso dai fatti, pari a quattro anni, della disponibilità del Ripoli all'applicazione del braccialetto elettronico e dell'assenza di ulteriori recenti fatti di reato a lui riconducibili, essendo stato peraltro lo stesso già giudicato colpevole dei fatti sopra descritti con l'irrogazione in primo grado di una pena pari ad anni cinque e mesi nove di reclusione. L'appello era stato ritenuto, con il provvedimento qui impugnato, infondato poiché gli elementi fondanti la richiesta difensiva di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere non potevano influire sul diverso apprezzamento della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, tenuto conto anche della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per l'avvenuta contestazione dell'aggravante del fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, veniva considerato irrilevante il tempo trascorso dai fatti e quello passato dal ricorrente in stato di custodia cautelare in virtù della gravità dei fatti contestati e della perdurante "falda" tra i gruppi criminali contrapposti. 1 Veniva, infine, esclusa la praticabilità dell'applicazione del cd. braccialetto elettronico, "la cui capacità specialpreventiva continua ad essere affidata all'autodisciplina di chi vi è sottoposto", per la necessità di escludere ogni possibilità di contatto con i correi e i relativi circuiti criminali dagli stessi frequentati. 2. Avverso la indicata ordinanza il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento con rinvio sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai cui si deve tener conto nell'osservanza della legge penale, nonché motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica per un vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo. In particolare, il ricorrente si duole della ritenuta insussistenza del "fatto nuovo", invocato nell'istanza originaria così come nel denegato gravame, da ravvisarsi nel tempo trascorso sia dalla data di commissione dei fatti contestati che dal momento di applicazione della misura cautelare nonché dall'avvenuto allontanamento della vittima del reato dal quartiere conteso dalle due diverse compagini criminali. Questi tre elementi sarebbero stati considerati come separati e non collegati tra loro/ né si sarebbe tenuto conto dell'omessa contestazione a suo carico di alcun "reato fine", mentre sarebbe ultroneo il riferimento alla detenzione da lui scontata per un altro fatto estraneo a quello oggetto di ricorso e maturato in contesto familiare. Diversamente, non si sarebbe considerata la sua disponibilità a essere ammesso agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, asseritamente fondata su "i tempi tecnici di intervento delle Forze dell'Ordine", invece che su un giudizio di equivalenza, "rispetto alla custodia in carcere, a tutelare le esigenze cautelari poste a base della misura". 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo è manifestamente infondato e il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata è immune dai vizi rappresentati dal ricorrente. 2.1. Questa Corte, infatti, ha recentemente puntualizzato (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590), che, «in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art, 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di 2 sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari». 2.2. L'imputato, già condannato a 5 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti sopra descritti, ha agito con altri al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, dalla quale non ha preso le distanze, né ha mostrato alcuna resipiscenza. Detta associazione, come sottolineato dalla motivazione impugnata, ha ancora in corso uno scontro con analogo gruppo criminale, sì che, l'allontanamento della p.o. è assolutamente privo di alcun rilievo, mentre le esigenze cautelari sono state ritenute motivatamente persistenti dal Tribunale. Sulle esigenze cautelari va ricordato anche che «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità ,e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità)». 2.3. Sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari quale misura concedibile in sostituzione di quella applicata, sia pure con la disponibilità ad indossare il braccialetto elettronico,va, inoltre, precisato che il provvedimento impugnato non ha motivato sugli asseriti "tempi tecnici di intervento", bensì sulla diversa condivisibile ratio che, in relazione alla posizione del ricorrente, già riconosciuto colpevole dei fatti contestatigli quale agevolatore dell'attività di un sodalizio mafioso, dal quale non ha mai preso le distanze, il provvedimento impugnato appare correttamente, congruamente e logicamente motivato sull'inadeguatezza a contenere la pericolosità già dimostrata. 3. Dalle considerazioni ora esposte derivano l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 3 ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/04/2022