Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
A norma dell'art.162-bis cod.pen., la domanda di oblazione va presentata "prima dell'apertura del dibattimento", termine, questo, che deve essere considerato di natura assolutamente perentoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 8852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8852 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 12/5/1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 531
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MOCALI PIERO " 09383/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) NO EN n. il 22.10.1926
2) SENSI NAZARENO n. il 26.09.1956
3) SO PA n. il 17.06.1942
4) ANNUNZIATA UMBERTO n. il 15.09.1954
avverso sentenza del 17.02.1998 PRETORE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. LOSANA CAMILLO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo.
NO EN, SENSI NAZARENO, SO PA, ANNUNZIATA UMBERTO, ricorrono per cassazione contro la sentenza 17.02.1998 del OR di Torre Annunziata che li ha ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 650 (accertato in Torre Annunziata il 01 .07.1996) e ha condannato AL e AN alla pena di lire 150.000 di ammenda e Sensi ed Annunziata alla pena di lire 120.000 di ammenda.. Quale unico motivo i ricorrenti deducono il fatto che il OR non li aveva ammessi alla oblazione di cui all'art. 162 bis c.p. sull'errato presupposto della tardività della richiesta. Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Dal verbale di udienza risulta che il OR aveva dichiarato la contumacia degli imputati. Il difensore aveva chiesto un rinvio che il Giudice aveva negato;
a questo punto lo stesso difensore aveva chiesto un ulteriore rinvio del dibattimento per consentire l'oblazione.
Correttamente il OR non ha concesso questo ulteriore rinvio argomentando che mancava una tempestiva domanda di oblazione, e correttamente ha concluso il dibattimento pervenendo infine alla pronuncia della sentenza.
Infatti l'art. 162 bis cp, stabilisce, al primo comma, che il contravventore "può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa". Lo stesso articolo, al secondo comma, parla espressamente di "domanda" di oblazione, ed al quarto comma specifica che "la domanda" può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
La disciplina di questo istituto è pertanto la seguente:
- prima dell'apertura del dibattimento va presentata domanda di oblazione in modo da consentire al Giudice di eventualmente ammettere, entro quel termine, il contravventore, all'oblazione;
- il termine "prima dell'apertura del dibattimento" deve essere considerato di natura assolutamente perentoria (così come ritenuto a proposito dell'art. 162 c.p.);
- se la domanda è stata tempestivamente proposta, può essere, eventualmente, riproposta fino alla discussione finale del dibattimento di primo grado.
Nella specie, prima dell'apertura del dibattimento non venne presentata domanda alcuna di oblazione;
h difensore infatti si limitò a chiedere invio affinché una domanda potesse eventualmente essere presentata dagli interessati, i quali non erano comparsi all'udienza. Stando così le cose la richiesta era tardiva, e conseguentemente era preclusa anche la possibilità di chiedere l'oblazione nel corso del dibattimento e sino all'inizio della discussione finale.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna, in solido, dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1999