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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2023, n. 27149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27149 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. OF RA, nato ad [...] il [...]; 2. CI SC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Lecce il 21/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fulvio Baldi, ribadite in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato, l'Avv. SC Monarca in sostituzione dell'Avv. Marisa Clemente, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento, e deposita certificato di morte di CI SC. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 21/03/2022 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui in data 15/01/2021 il Tribunale di Brindisi aveva condannato RA OF e SC CI alla pena di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro 26.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) d.P.r. 380/2001, 181 d. Igs. n. 42/2004, 64 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 27149 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 17/05/2023 d.P.r. 380/2001 e 65-72 d.P.r. 380/2001, commessi in Torre Canne di Fasano (p.p. 2576/16 R.G.N.R.), nonché per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), d.P.r. 380/2001, 181 d. Igs. n. 42/2004, 64 d.P.r. 380/2001 (p.p. riunito n. 2908/16 R.G.N.R.). La sentenza disponeva altresì la demolizione del manufatto abusivo. 2. Avverso tale sentenza gli imputati propongono, tramite il comune difensore di fiducia, ricorso congiunto per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione, lamentano la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato, invocando che i lavori in rubrica siano in realtà riconducibili alla c.d. «edilizia libera», non trattandosi di una «tettoia», bensì di un «pergolato». Censurano inoltre che la sentenza di primo grado abbia ritenuto, erroneamente, che la realizzazione di tali opere avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla statica dell'immobile. Sostengono inoltre che le opere realizzate, non consistendo in un quid novi rispetto alla struttura preesistente, non necessiterebbero dell'ottenimento di un nuovo titolo abilitativo e in ogni caso sarebbero state realizzate solo in «parziale difformità» rispetto al titolo stesso. Censurano inoltre di illogicità la sentenza impugnata laddove ha assolto l'esecutore materiale delle opere e condannato i ricorrenti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamentano l'intervenuta prescrizione del reato tra la sentenza di appello e il giudizio di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente il Collegio evidenzia come la sentenza pronunciata nei confronti di SC CI debba essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per morte dell'imputato (come da certificato di morte prodotto dalla difesa in udienza). 2. Quanto al OF, il Collegio evidenzia in primo luogo come il ricorso appunti le sue doglianze esclusivamente sulle violazioni urbanistiche (capi a) dei due fascicoli riuniti), non toccando affatto le violazioni relative alla normativa vincolistica e sul cemento armato;
tali capi di sentenza, non essendo stati oggetto di impugnazione, sono pertanto divenuti irrevocabili (c.d. «giudicato parziale»). 2.1. Ciò premesso, il ricorso proposto da RA OF è inammissibile e manifestamente infondato. Esso, infatti, si limita a sostenere una lettura alternativa degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla Corte di appello, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v. Sez. 3, n. 15440 del 22/02/2023, Spinelli, che richiama Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare 2 l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, rv 217052-01). Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 20282 del 24/03/2023, Gramignano;
Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, n.m.) esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)». A ciò si aggiunga che il ricorso si limita e riproporre pedissequamente le censure già svolte con l'atto di appello, respinte dal giudice di secondo grado con motivazione ampia e non illogica, con cui il ricorrente non si confronta. Deve quindi essere fatta applicazione del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione accolti (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584). 2.2. Ed infatti, la sentenza di appello, sulla base delle immagini fotografiche e delle deposizioni del teste ZI ZI della polizia municipale di Fasano (v. pag. 3), chiarisce (a pagg. 6-7) che, in totale assenza di titolo abilitativo (gli imputati avevano presentato solo una comunicazione di edilizia libera, ma che concerneva altre opere, per lo più interne), gli imputati hanno realizzato i manufatti e le opere in rubrica contestate (indicate in dettaglio a pagina 5), in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lettera a), d. Igs. 42/2004 (la zona si trova a circa 60 metri dalla battigia), e che dalla documentazione fotografica potesse escludersi che si potesse trattare di un pergolato (pag. 7), concretizzando invece le opere realizzate una «tettoia» (citando Cass. Sez. 3, n. 8090 del 16/11/2021), valutazione di fatto che non può costituire oggetto di sindacato di legittimità. Chiariva inoltre la Corte territoriale, ottemperando pienamente all'obbligo di motivazione, i motivi della sussistenza del reato di cui agli artt. 65 e 72 d.P.R. 380/2001, trattandosi di intervento realizzato con struttura metallica in acciaio a sostegno delle tettoie (pag. 7-8), e non rilevando in alcun modo l'effettivo pregiudizio, o pericolo di pregiudizio, alla statica dell'immobile. Ed infatti, la ratio dell'incriminazione trova sì fondamento nel fatto che una irregolare esecuzione di opere in conglomerato cementizio potrebbe portare al collasso statico del manufatto e ciò può determinare il crollo della costruzione (Sez. 3, n. 7889 del 27/01/2022, Lanteri, n.m.), ragion per cui l'oggetto giuridico dei reati in esame deve identificarsi nella pubblica incolumità, ma tale tutela è stata realizzata dal legislatore mediante una anticipazione 3 fk) della tutela penale assicurata per mezzo della previsione di uno specifico e preventivo controllo pubblico su tali attività costruttive, l'omissione delle quali determina, ex se, la violazione del precetto penale. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 54692 del 02/10/2018, Barletta, Rv. 274210 - 01; Sez. 3, n. 2288 del 28/11/2017, Esposito, Rv. 272487 - 01; Sez. 3, n. 29252 del 05/05/2017, Luongo, Rv. 270435 - 01) ritiene che la realizzazione di una tettoia di copertura sul lastrico solare di un edificio non costituisca «elemento di arredo» dì un'area pertinenziale e non rientra, pertanto, tra le attività di edilizia libera (non soggette ad alcun titolo abilitativo ai sensi de(l'art. 6, comma 1, lett. e- quinquies), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), ma, comportando un ampliamento del preesistente immobile, di cui modifica la sagoma, è soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire. Ad analoghe conclusioni è giunta con riferimento alla violazione di cui all'articolo 181, comma 1, d. Igs. 42/2004 (Sez. 3, n. 2288 del 28/11/2017, Esposìto, Rv. 272487 - 01). Ancora (Sez. 3, n. 19973 del 16/04/2008, Lus, Rv. 240049 - 01), si è ritenuto che «in tema di reati edilizi, configura il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire) la realizzazione di una tettoia al posto di un pergolato regolarmente assentito;
in quanto tale intervento edilizio integra una variazione essenziale al progetto approvato». 2.3. Del tutto incongruo è poi il riferimento all'articolo 34 del d.P.R. 380/2001, relativo agli interventi eseguiti in parziale difformità rispetto al titolo edilizio, posto che la sentenza precisa (pag. 5, in fine) che gli interventi sono stati eseguiti «senza alcun titolo edilizio o paesaggistico». Come è stato già chiaramente affermato da questa Corte, la disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, cosiddetta procedura di «fiscalizzazione dell'illecito edilizio», trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti «in parziale difformità» dal permesso di costruire, e, in ogni caso, non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito ed, in particolare, non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Sez. 3, Sentenza n. 28747 del 11/05/2018, Pellegrino, Rv. 273291 - 01; Sez. 3, n. 19538 del 22/4/2010, Alborino, Rv. 247187. Conf. Sez. 3, n. 24661 del 15/4/2009, Ostuni, Rv. 244021; Sez. 3, n. 13978 del 25/2/2004, Tessitore, Rv. 228451). Inoltre, la procedura di cui all'art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (v. Sez. 3, n. 1443 del 18/11/2019, Bellocco, Rv. 277724 - 01) «non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste non possono essere mai essere ritenute "in parziale difformità", atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo abilitativo sì considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all'intervento autorizzato» (come nel caso di specie). 4 2.4. Egualmente inconferente appare il riferimento, contenuto a pagina 7 del ricorso, all'articolo 32 d.P.R. n. 380/2001, relativo alle varianti «essenziali», per le medesime motivazioni esposte al paragrafo che precede: in assenza di un titolo abilitativo non può esistere alcuna «variante». 2.5. Inammissibile, poi, è la parte del ricorso che censura come «paradossale» il fatto che il costruttore sia stato assolto e il proprietario no. Gli artt. 65 e 72 d.P.R. n. 380/2001 prevedono in effetti una fattispecie omissiva propria, configurabile in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge in via esclusiva a carico di quest'ultimo l'obbligo di denuncia (Sez. 3, n. 39475 del 19/7/201, Rv. 271632; Sez. 3, n. 17539 del 24/03/2010, Rv. 247168); tuttavia, il committente dell'opera può concorrere, in qualità di «extraneus», quale concorrente morale nella contravvenzione in questione (Sez. 3, n. 21775 del 23/03/2011, Rv. 250377); nel caso di specie, la sentenza a pagina 6 riporta proprio le dichiarazioni del OF, il quale riferisce di avere provveduto lui stesso a commissionare i lavori di realizzazione della tettoria in esame, dato con cui il ricorrente non si confronta, peccando di genericità. 2.6. Il Collegio aggiunge che, proprio trattandosi di intervento eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la violazione urbanistica da contestare avrebbe dovuto essere quella di cui all'articolo 44, lettera c), e non lettera b), del d.P.R. n. 380/2001, dalla cui omessa contestazione è derivato, per il ricorrente, un ben più benevolo trattamento sanzionatorio. 3. Alla inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata costituzione di un valido rapporto di impugnazione, consegue anche l'inammissibilità del secondo motivo, relativo al decorso del termine prescrizionale dopo la pronuncia di appello (v. ex multis, Sez. U., n. 32 del 02/11/2000, De Luca, Rv 217266). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di RA OF debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SC CI, essendo il reato estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di RA OF, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fulvio Baldi, ribadite in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato, l'Avv. SC Monarca in sostituzione dell'Avv. Marisa Clemente, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento, e deposita certificato di morte di CI SC. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 21/03/2022 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui in data 15/01/2021 il Tribunale di Brindisi aveva condannato RA OF e SC CI alla pena di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro 26.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) d.P.r. 380/2001, 181 d. Igs. n. 42/2004, 64 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 27149 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 17/05/2023 d.P.r. 380/2001 e 65-72 d.P.r. 380/2001, commessi in Torre Canne di Fasano (p.p. 2576/16 R.G.N.R.), nonché per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), d.P.r. 380/2001, 181 d. Igs. n. 42/2004, 64 d.P.r. 380/2001 (p.p. riunito n. 2908/16 R.G.N.R.). La sentenza disponeva altresì la demolizione del manufatto abusivo. 2. Avverso tale sentenza gli imputati propongono, tramite il comune difensore di fiducia, ricorso congiunto per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione, lamentano la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato, invocando che i lavori in rubrica siano in realtà riconducibili alla c.d. «edilizia libera», non trattandosi di una «tettoia», bensì di un «pergolato». Censurano inoltre che la sentenza di primo grado abbia ritenuto, erroneamente, che la realizzazione di tali opere avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla statica dell'immobile. Sostengono inoltre che le opere realizzate, non consistendo in un quid novi rispetto alla struttura preesistente, non necessiterebbero dell'ottenimento di un nuovo titolo abilitativo e in ogni caso sarebbero state realizzate solo in «parziale difformità» rispetto al titolo stesso. Censurano inoltre di illogicità la sentenza impugnata laddove ha assolto l'esecutore materiale delle opere e condannato i ricorrenti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamentano l'intervenuta prescrizione del reato tra la sentenza di appello e il giudizio di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente il Collegio evidenzia come la sentenza pronunciata nei confronti di SC CI debba essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per morte dell'imputato (come da certificato di morte prodotto dalla difesa in udienza). 2. Quanto al OF, il Collegio evidenzia in primo luogo come il ricorso appunti le sue doglianze esclusivamente sulle violazioni urbanistiche (capi a) dei due fascicoli riuniti), non toccando affatto le violazioni relative alla normativa vincolistica e sul cemento armato;
tali capi di sentenza, non essendo stati oggetto di impugnazione, sono pertanto divenuti irrevocabili (c.d. «giudicato parziale»). 2.1. Ciò premesso, il ricorso proposto da RA OF è inammissibile e manifestamente infondato. Esso, infatti, si limita a sostenere una lettura alternativa degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla Corte di appello, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v. Sez. 3, n. 15440 del 22/02/2023, Spinelli, che richiama Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare 2 l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, rv 217052-01). Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 20282 del 24/03/2023, Gramignano;
Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, n.m.) esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)». A ciò si aggiunga che il ricorso si limita e riproporre pedissequamente le censure già svolte con l'atto di appello, respinte dal giudice di secondo grado con motivazione ampia e non illogica, con cui il ricorrente non si confronta. Deve quindi essere fatta applicazione del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione accolti (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584). 2.2. Ed infatti, la sentenza di appello, sulla base delle immagini fotografiche e delle deposizioni del teste ZI ZI della polizia municipale di Fasano (v. pag. 3), chiarisce (a pagg. 6-7) che, in totale assenza di titolo abilitativo (gli imputati avevano presentato solo una comunicazione di edilizia libera, ma che concerneva altre opere, per lo più interne), gli imputati hanno realizzato i manufatti e le opere in rubrica contestate (indicate in dettaglio a pagina 5), in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lettera a), d. Igs. 42/2004 (la zona si trova a circa 60 metri dalla battigia), e che dalla documentazione fotografica potesse escludersi che si potesse trattare di un pergolato (pag. 7), concretizzando invece le opere realizzate una «tettoia» (citando Cass. Sez. 3, n. 8090 del 16/11/2021), valutazione di fatto che non può costituire oggetto di sindacato di legittimità. Chiariva inoltre la Corte territoriale, ottemperando pienamente all'obbligo di motivazione, i motivi della sussistenza del reato di cui agli artt. 65 e 72 d.P.R. 380/2001, trattandosi di intervento realizzato con struttura metallica in acciaio a sostegno delle tettoie (pag. 7-8), e non rilevando in alcun modo l'effettivo pregiudizio, o pericolo di pregiudizio, alla statica dell'immobile. Ed infatti, la ratio dell'incriminazione trova sì fondamento nel fatto che una irregolare esecuzione di opere in conglomerato cementizio potrebbe portare al collasso statico del manufatto e ciò può determinare il crollo della costruzione (Sez. 3, n. 7889 del 27/01/2022, Lanteri, n.m.), ragion per cui l'oggetto giuridico dei reati in esame deve identificarsi nella pubblica incolumità, ma tale tutela è stata realizzata dal legislatore mediante una anticipazione 3 fk) della tutela penale assicurata per mezzo della previsione di uno specifico e preventivo controllo pubblico su tali attività costruttive, l'omissione delle quali determina, ex se, la violazione del precetto penale. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 54692 del 02/10/2018, Barletta, Rv. 274210 - 01; Sez. 3, n. 2288 del 28/11/2017, Esposito, Rv. 272487 - 01; Sez. 3, n. 29252 del 05/05/2017, Luongo, Rv. 270435 - 01) ritiene che la realizzazione di una tettoia di copertura sul lastrico solare di un edificio non costituisca «elemento di arredo» dì un'area pertinenziale e non rientra, pertanto, tra le attività di edilizia libera (non soggette ad alcun titolo abilitativo ai sensi de(l'art. 6, comma 1, lett. e- quinquies), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), ma, comportando un ampliamento del preesistente immobile, di cui modifica la sagoma, è soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire. Ad analoghe conclusioni è giunta con riferimento alla violazione di cui all'articolo 181, comma 1, d. Igs. 42/2004 (Sez. 3, n. 2288 del 28/11/2017, Esposìto, Rv. 272487 - 01). Ancora (Sez. 3, n. 19973 del 16/04/2008, Lus, Rv. 240049 - 01), si è ritenuto che «in tema di reati edilizi, configura il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire) la realizzazione di una tettoia al posto di un pergolato regolarmente assentito;
in quanto tale intervento edilizio integra una variazione essenziale al progetto approvato». 2.3. Del tutto incongruo è poi il riferimento all'articolo 34 del d.P.R. 380/2001, relativo agli interventi eseguiti in parziale difformità rispetto al titolo edilizio, posto che la sentenza precisa (pag. 5, in fine) che gli interventi sono stati eseguiti «senza alcun titolo edilizio o paesaggistico». Come è stato già chiaramente affermato da questa Corte, la disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, cosiddetta procedura di «fiscalizzazione dell'illecito edilizio», trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti «in parziale difformità» dal permesso di costruire, e, in ogni caso, non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito ed, in particolare, non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Sez. 3, Sentenza n. 28747 del 11/05/2018, Pellegrino, Rv. 273291 - 01; Sez. 3, n. 19538 del 22/4/2010, Alborino, Rv. 247187. Conf. Sez. 3, n. 24661 del 15/4/2009, Ostuni, Rv. 244021; Sez. 3, n. 13978 del 25/2/2004, Tessitore, Rv. 228451). Inoltre, la procedura di cui all'art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (v. Sez. 3, n. 1443 del 18/11/2019, Bellocco, Rv. 277724 - 01) «non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste non possono essere mai essere ritenute "in parziale difformità", atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo abilitativo sì considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all'intervento autorizzato» (come nel caso di specie). 4 2.4. Egualmente inconferente appare il riferimento, contenuto a pagina 7 del ricorso, all'articolo 32 d.P.R. n. 380/2001, relativo alle varianti «essenziali», per le medesime motivazioni esposte al paragrafo che precede: in assenza di un titolo abilitativo non può esistere alcuna «variante». 2.5. Inammissibile, poi, è la parte del ricorso che censura come «paradossale» il fatto che il costruttore sia stato assolto e il proprietario no. Gli artt. 65 e 72 d.P.R. n. 380/2001 prevedono in effetti una fattispecie omissiva propria, configurabile in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge in via esclusiva a carico di quest'ultimo l'obbligo di denuncia (Sez. 3, n. 39475 del 19/7/201, Rv. 271632; Sez. 3, n. 17539 del 24/03/2010, Rv. 247168); tuttavia, il committente dell'opera può concorrere, in qualità di «extraneus», quale concorrente morale nella contravvenzione in questione (Sez. 3, n. 21775 del 23/03/2011, Rv. 250377); nel caso di specie, la sentenza a pagina 6 riporta proprio le dichiarazioni del OF, il quale riferisce di avere provveduto lui stesso a commissionare i lavori di realizzazione della tettoria in esame, dato con cui il ricorrente non si confronta, peccando di genericità. 2.6. Il Collegio aggiunge che, proprio trattandosi di intervento eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la violazione urbanistica da contestare avrebbe dovuto essere quella di cui all'articolo 44, lettera c), e non lettera b), del d.P.R. n. 380/2001, dalla cui omessa contestazione è derivato, per il ricorrente, un ben più benevolo trattamento sanzionatorio. 3. Alla inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata costituzione di un valido rapporto di impugnazione, consegue anche l'inammissibilità del secondo motivo, relativo al decorso del termine prescrizionale dopo la pronuncia di appello (v. ex multis, Sez. U., n. 32 del 02/11/2000, De Luca, Rv 217266). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di RA OF debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SC CI, essendo il reato estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di RA OF, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2023.