Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5915
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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Il principio secondo cui nei processi con pluralità di parti il termine per l'impugnazione decorre nei confronti di tutte dalla notificazione della sentenza da chiunque effettuata, trova applicazione quando la decisione incida su di un unico rapporto giuridico sostanziale o ricorrono altre ipotesi di litisconsorzio necessario e non anche quando la sentenza consti di più capi di pronuncia indipendenti tra loro e relativi ad oggetti diversi i quali interessino solo alcune delle parti in causa, nel qual caso il termine per impugnare non decorre unitariamente per tutti, ma distintamente dalla data delle singole notificazioni per ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre fra le parti fra cui non vi è stata notificazione si applica la regola della impugnabilità entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 cod. proc. civ.).

Per il disposto dell'art. 2331 cod. civ. nel caso di società non ancora iscritta nel registro delle imprese e quindi non ancora dotata di personalità giuridica, la illimitata e solidale responsabilità verso i terzi di coloro che hanno agito presuppone che si tratti di operazioni compiute in nome della società stessa prima della sua iscrizione, onde la norma non può trovare applicazione in caso di operazioni poste in essere senza alcun riferimento alla costituenda società.

Commentario1

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    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5915
Data del deposito : 15 giugno 1999

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