Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 2
Il principio secondo cui nei processi con pluralità di parti il termine per l'impugnazione decorre nei confronti di tutte dalla notificazione della sentenza da chiunque effettuata, trova applicazione quando la decisione incida su di un unico rapporto giuridico sostanziale o ricorrono altre ipotesi di litisconsorzio necessario e non anche quando la sentenza consti di più capi di pronuncia indipendenti tra loro e relativi ad oggetti diversi i quali interessino solo alcune delle parti in causa, nel qual caso il termine per impugnare non decorre unitariamente per tutti, ma distintamente dalla data delle singole notificazioni per ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre fra le parti fra cui non vi è stata notificazione si applica la regola della impugnabilità entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 cod. proc. civ.).
Per il disposto dell'art. 2331 cod. civ. nel caso di società non ancora iscritta nel registro delle imprese e quindi non ancora dotata di personalità giuridica, la illimitata e solidale responsabilità verso i terzi di coloro che hanno agito presuppone che si tratti di operazioni compiute in nome della società stessa prima della sua iscrizione, onde la norma non può trovare applicazione in caso di operazioni poste in essere senza alcun riferimento alla costituenda società.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1641 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 19/01/2022), n.1641 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. LEO Giuseppina – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21340-2020 proposto da: M.F., V.O., MI.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN GIOVANNI DECOLLATO 10, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MARIA LOZZI, rappresentati e difesi dall'avvocato SAVERIA CUSUMANO; – ricorrenti – contro RFI SPA, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5915 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA "
Dott. FrancescO CRISTARELLA ORESTANO " rel.
Dott. Carlo CIOFFI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.1726/97 R. G. proposto da IG RT, elettivamente domiciliato in Roma, Via di S. Maria Maggiore n. 112, presso l'Avv. Aldo di Lauro, difeso dall'Avv.
Ernesto Procaccini in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
CH NI NI, domiciliato e difeso come appresso, controricorrente e
contro
S.p.A. ING. PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI, ora PONTISTRADE S. p. A., domiciliata e difesa come appresso,
controricorrente contro
IG RT, domiciliato e difeso come sopra,
intimato contro
IG RT, domiciliato e difeso come sopra,
intimato per la cassazione della sentenza 15 - 18 dicembre 1995 n. 2344/95 della Corte d'appello di Napoli.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 12 febbraio 1999, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per il ricorrente, l'Avv. Ernesto Procaccini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dei ricorsi incidentali;
È comparso, per entrambi i ricorrenti incidentali, l'Avv. Raffaele Ferola che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dei ricorsi incidentali;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. dott. Franco Morozzo della Rocca, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del primo motivo dei ricorsi incidentali, assorbito il secondo motivo degli stessi .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'architetto RT LL convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Napoli, l'ing. NI NI EC, esponendo che costui, con lettera del 19.11.1981, gli aveva conferito l'incarico di consulenza e progettazione urbanistica dei comprensori n. 3 di Chiaiano e n. 5 di Miano, facenti parte del programma straordinario di edilizia residenziale nel Comune di Napoli, comprensori affidati in concessione al Co.Ri., che il corrispettivo era stato fissato in £ 115.000.000, oltre IVA, da pagarsi in tre rate di £ 38.333.000 ciascuna, scadenti il 15.12.1981, il 3.5.1982 e il 15.1.1983, ma che dopo il pagamento della prima rata, nel gennaio 1982, e di lire venti milioni per la seconda, di cui dieci nel marzo 1983 e altre dieci nel gennaio 1984, nulla più gli era stato pagato, sicché era rimasto creditore di £ 56.666.000.
Chiese, pertanto, condannarsi il convenuto a pagargli tale somma, oltre agli interessi per il ritardo.
Analoghe domande vennero poi avanzate dal LL, con distinto atto di citazione, nei confronti della S. r. l. Master Project Consultant e della S. p. A. Ing. PA De LU RU che, a suo dire, si erano avvantaggiate dell'opera di progettazione da lui eseguita. Tutti e tre i convenuti si costituirono nei due giudizi, il EC eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per avere il LL ricevuto l'incarico dalla S. r. l. Master Project Consultant, quest'ultima riconoscendo di aver conferito, solo essa, detto incarico nel proprio esclusivo interesse ma deducendo che le somme erogate dovevano ritenersi sufficienti a soddisfare ogni pretesa del professionista, dato che questi non aveva portato a compimento la prestazione, e la S. p. A. Ing.
PA De LU RU affermando la propria totale estraneità al rapporto.
All'esito di prova testimoniale e documentale, il Tribunale, con sentenza 3.6.1992, previa riunione delle cause, accolse la domanda attorea nei confronti della S. r. l. Master Project e la rigettò nei confronti degli altri due convenuti.
Avverso tale sentenza, ritualmente notificata il 12.10.1992, su richiesta del LL, alla S. r. l. Master, quest'ultima propose gravame e altro ne propose lo stesso LL, con atto notificato il 10.12.1992, nei confronti del EC e della S. p. A. De LU RU i quali, a loro volta, nel costituirsi con separate comparse, proposero gravami incidentali condizionati. Riuniti i giudizi, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato integralmente la decisione di primo grado.
Nel respingere il gravame del LL, la Corte napoletana ha osservato quanto segue:
- Era pacifico e comunque sicuramente provato in punto di fatto:
che, con lettera del 19.11.1981, l'ing. EC, premesso essere stato affidata a lui o a società da lui rappresentata la progettazione delle opere da realizzarsi nei comprensori n. 3 di Chiaiano e n. 5 di Miano in relazione al programma straordinario di edilizia residenziale di Napoli, aveva conferito all'arch. LL l'incarico professionale di consulenza e progettazione urbanistica per detti comprensori;
che nessun accenno era contenuto in tale lettera alla S. r. l. Master Project la quale non era ancora sorta all'epoca e la cui annotazione nel registro delle società era avvenuta, infatti, solo nel 1982; che nella stessa data del 19.11.1981 il LL aveva emesso la nota provvisoria di addebito, intestata al EC, relativa al pagamento della prima rata del compenso spettantegli;
che in data 3.2.1982 lo stesso LL aveva emesso la fattura n. 2 intestata alla s. r. l. Master Project "per "prestazione professionale come da Vs. lettera del 19.11.1981 - 2 acconto"; che nei progetti pubblicati dal Co.Ri., relativi al programma di ricostruzione, era stata indicata come Capo Gruppo dei progettisti per i menzionati comprensori la s. r. l. Master Project;
- Correttamente, quindi, il primo giudice aveva ritenuto che vi fosse stata cessione del contratto, ex artt. 1406 e segg. cod. civ., alla soc. Master, vale a dire che questa, una volta costituita, fosse subentrata al EC anche nel rapporto da lui instaurato con il LL (oltre che in quello instaurato con la Co.Ri.), e ciò con il consenso del professionista (contraente ceduto) il quale, infatti, aveva intestato a detta società la fattura n. 2 del 3.2.1983, ne' aveva mai precisato di non voler liberare il cedente, con conseguente trasferimento da quest'ultimo alla cessionaria di tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto in parola;
- Quanto alla invocata applicazione dell'art. 2331 cod. civ. (secondo il quale "per le operazioni compiute in nome della società sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito"), anche a voler ritenere applicabile al caso di specie tale norma (e non lo era perché il EC aveva conferito l'incarico al LL a nome proprio senza spendere il nome della costituenda soc. Master), ugualmente andava rigettata la domanda del professionista nei confronti del EC, dato che la soc. Master, una volta venuta ad esistenza, aveva ratificato con effetti retroattivi il negozio compiuto dal predetto, tanto che aveva pagato direttamente al LL una parte della seconda rata del compenso, si era fatta intestare la fattura emessa dallo stesso ed aveva ribadito in giudizio di aver fatto proprio il rapporto;
- Nessun elemento probatorio era emerso circa la sussistenza di un rapporto diretto tra il LL e la S.p.A. De LU RU, essendosi quest'ultima limitata a corrispondergli, per incarico del EC o della Master, parte del compenso spettantegli per l'opera professionale svolta;
- Dal rigetto dell'appello del LL derivava l'assorbimento degli appelli incidentali condizionati proposti dal EC e dalla s. r. l. De LU RU, relativi all'asserito omesso completamento dell'opera affidata al professionista e all'ammontare degli interessi spettanti al medesimo.
Il LL ricorre per cassazione, nei confronti del EC e della S. p. A. Ing. PA De LU RU, sulla base di tre motivi poi illustrati con memoria.
Il EC e la S. p. A. Pontistrade, così modificatasi nel frattempo l'originaria denominazione sociale della S. p. A. Ing. PA De LU RU, resistono con distinti controricorsi e propongono a loro volta ricorsi incidentali, di identico contenuto, basati su due motivi, il secondo dei quali condizionato. All'esito della discussione il difensore del LL ha presentato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto disporsi, ex art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei tre ricorsi in quanto rivolti contro la stessa sentenza. È pregiudiziale l'esame del primo motivo dei due identici ricorsi incidentali con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 326 e segg. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, per avere la Corte di merito omesso di rilevare, sebbene fosse tenuta a farlo anche d'ufficio, che la sentenza di primo grado era stata notificata alla soc.
Master, ad istanza del LL, il 12.10.1992 e che da tale data decorreva, anche per lo stesso LL, il termine breve di trenta giorni per proporre appello, mentre egli aveva notificato l'atto di gravame al EC e alla soc. De LU (ora Pontistrade) soltanto il 10.12.1992 e, quindi, tardivamente, con conseguente inammissibilità del medesimo.
La doglianza non merita di accoglimento.
Questa Corte, infatti, ha avuto più volte occasione di affermare che il principio secondo cui nei processi con pluralità di parti il termine per l'impugnazione decorre nei confronti di tutte dalla notificazione della sentenza, da chiunque effettuata, trova applicazione quando la decisione incida su un unico rapporto giuridico sostanziale o ricorra un'altra ipotesi di litisconsorzio necessario, e non anche quando la sentenza consti di più capi di pronuncia indipendenti tra loro e relativi ad oggetti diversi, i quali interessino solo alcune delle parti in causa, nel qual caso il termine per impugnare non decorre unitariamente per tutti, ma, distintamente, dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre tra le parti fra cui non vi è stata notificazione si applica la regola (art. 327 cod. proc. civ.) della impugnabilità entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza (v. sent. 14.12.1978 n. 5970, 4.12.1982 n. 6639, 6.11.1986 n. 6494, 19.7.1996 n. 6514). Tale principio, dal quale non v'è ragione qui di discostarsi, si attaglia perfettamente alla concreta fattispecie nella quale ciò che veniva in rilievo era soltanto un'eventuale obbligazione solidale del EC e della S.p.A. De LU RU (ora Pontistrade) con la soc. Master, solidarietà che, come è noto, non dà luogo a litisconsorzio necessario, sicché la notifica della sentenza di primo grado a quest'ultima, rimasta soccombente, non era idonea a far decorrere il termine breve per l'appello nei confronti dei primi due, assolti dalle pretese avanzate nei loro confronti dal LL. Esclusa, dunque, la dedotta inammissibilità dell'appello del LL, può passarsi all'esame del ricorso principale da costui proposto.
Con il primo mezzo di esso - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1406 e 1408 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - si censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'appello del LL nei confronti del EC sull'erroneo presupposto che il primo avrebbe consentito all'assunta cessione del contratto alla s. r. l. Master senza, per altro, precisare di non voler liberare il contraente cedente. Si lamenta, in particolare, che la Corte napoletana, con motivazione palesemente contraddittoria, riferendosi a due comportamenti assolutamente identici del professionista, uno consistente nell'emissione della fattura n. 5 del 16.2.1981 in favore della S. p. A. ing. PA De LU RU e l'altro nell'emissione della fattura n. 2 del 3.2.1983 in favore della s. r. l. Master Project Consultant, abbia attribuito agli stessi un contenuto totalmente contrastante, anzi diametralmente opposto, affermando, infatti, che il primo non poteva avere altro significato che quello di prova della corresponsione ad opera della soc. De LU, per incarico dell'ing. EC, di parte del compenso professionale spettante al LL e interpretando, invece, il secondo come prova del consenso prestato dal professionista alla cessione del contratto. A tale rilievo, definito assorbente, ne viene aggiunto un altro secondo il quale la Corte d'appello sarebbe pervenuta al suo convincimento sulla base di una mera presunzione ricavabile, secondo il suo assunto, dal comportamento del LL nei confronti della soc. Master, comportamento al quale, invece, non poteva certamente riconnettersi, quale "univoca conseguenza logica in base alla regola di comune esperienza", la pretesa accettazione della cessione del contratto con liberazione del cedente.
Le su esposte censure - sostanzialmente limitate al profilo di vizio della motivazione, poiché quello di violazione degli artt. 1406 e 1408 cod. civ. risulta soltanto enunciato ma non autonomamente sviluppato - sono prive di fondamento.
La lamentata contraddittorietà, infatti, potrebbe ritenersi sussistente se davvero la sentenza impugnata avesse attribuito significati inspiegabilmente contrastanti a due identici comportamenti del LL. Ma così non è, in quanto la Corte napoletana, nel ravvisare una cessione del contratto da parte del EC alla soc. Master, con accettazione di essa e liberazione del cedente da parte del LL, non si è limitata a prendere in considerazione la fattura n. 2 da quest'ultimo emessa il 16.2.1983 nei confronti della Master per il pagamento di un acconto sul compenso professionale, ma ha valutato anche altri elementi convergenti nel senso di cui sopra, ossia il dato certo che durante lo svolgimento del rapporto detta società, come risultava dalle prove documentali e testimoniali acquisite, era subentrata nei rapporti instaurati dal EC con il consorzio Co.Ri., originario committente dell'opera progettuale, tanto da essere indicata, nei progetti da questo pubblicati, come capo gruppo dei progettisti per i comprensori di Chiaiano e Miano, il comportamento della stessa società, la quale, oltre a pagare quell'acconto, aveva espressamente riconosciuto, nel costituirsi in giudizio, di aver fatto proprio il rapporto tra il EC e il LL, ed il fatto che quest'ultimo, dopo la costituzione della soc. Master, aveva avuto contatti solo con essa ed aveva continuato ad eseguire a suo esclusivo favore la pattuita prestazione professionale. Tutto questo, come è incontestato, era completamente assente con riferimento alla S. p. A. De LU, per la quale esisteva soltanto l'isolato elemento costituito dalla fattura n. 5 emessa nei suoi confronti dal LL il 16.12.1981, per cui correttamente la Corte di merito ne ha differenziata la posizione, rilevando che essa si era limitata a corrispondere al professionista , per incarico del EC o della Master, parte del compenso spettantegli, ma che nessuna prova vi era di un suo diretto coinvolgimento o di un suo subentro nel contratto EC- LL.
Quanto alla contestata univocità degli utilizzati elementi presuntivi, è evidente che trattasi di semplice dissenso dalle valutazioni che il giudice del merito ha incensurabilmente e motivatamente operato di detti elementi, giungendo alla conclusione che essi, nella loro globalità, fornivano adeguata dimostrazione non solo della cessione del contratto dal EC alla Master ma anche dell'intervenuta accettazione di tale cessione da parte del LL, contraente ceduto, e della mancanza di una sua manifestazione di volontà contraria alla liberazione del cedente.
Con il secondo mezzo del ricorso in esame - denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2331 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - si censura la sentenza impugnata per aver escluso che il EC, avendo agito a nome di una società non ancora costituita, dovesse rispondere dell'assunto obbligo di corresponsione del compenso a norma di detto art. 2331, e ciò senza considerare quanto più volte affermato in materia da questa Suprema Corte, cioè che "coloro i quali, avendo in animo di "costituire una società, contraggono in suo nome delle "obbligazioni in vista della prossima costituzione e del successivo "conseguimento della personalità giuridica, assumono una "responsabilità personale e diretta, la quale permane, salvo patto "contrario, anche quando la società abbia conseguito la "personalità giuridica e ratificato le operazioni anteriormente "compiute in suo nome". E nel caso di specie nessun patto contrario risultava esistente, ne', comunque, era stato addotto dal giudice d'appello a sostegno della decisione adottata.
Anche queste censure mancano di fondamento.
A norma dell'art. 2331 cod. civ., invero, nel caso di società non ancora iscritta nel registro delle imprese e, quindi, non ancora dotata di personalità giuridica, la illimitata e solidale responsabilità verso i terzi di coloro che hanno agito presuppone che si tratti di operazioni compiute in nome della società stessa prima della sua iscrizione.
Orbene, la Corte partenopea ha ben precisato nella sua sentenza, senza che al riguardo vengano mossi rilievi col ricorso, che il EC, nell'affidare la progettazione delle opere all'arch. LL, aveva agito in nome e per conto proprio senza fare il benché minimo accenno, nella lettera di incarico del 19.11.1981, alla soc. Master, la quale soltanto successivamente, una volta costituita ed iscritta in quel registro, era subentrata nei rapporti instaurati personalmente da detto EC sia con il consorzio Co.Ri., sia con il LL.
È questa la principale ed assorbente ratio decidendi addotta nella sentenza impugnata per escludere l'operatività dell'invocato art.2331, comma 2 , cod. civ. ed essa, come si è detto poc'anzi, non risulta nemmeno censurata col ricorso, per cui è del tutto irrilevante che il giudice d'appello abbia superfluamente, "per mera completezza di motivazione" (v. pag. 13 della sentenza), affrontato anche il problema della retroattività della ratifica del negozio compiuto dal FA CU (tale considerato, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, quello posto in essere in nome di una costituenda o iscrivenda società) ed abbia escluso, anche sotto questo profilo, la responsabilità solidale del EC una volta ratificato il suo operato dalla soc. Master. Con il terzo mezzo - denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1273 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - si rimprovera alla Corte napoletana di aver disatteso la censura con la quale il LL aveva dedotto l'esistenza di un "accollo cumulativo del debito" anche da parte della De LU RU S. p. A. per avere questa accettato e contabilizzato la fattura n. 5 del 16.12.1981, emessa da esso LL e contenente la specifica motivazione"prestazione professionale come da Vs. "lettera di incarico del 19.11.1981", così dimostrando una propria formale e concreta partecipazione all'attività di cui all'incarico conferito al professionista.
Neppure questa censura è meritevole di accoglimento, avendo la Corte napoletana correttamente ritenuto, in assenza di altri elementi, che la soc. De LU RU si era limitata a corrispondere, per incarico del EC o della Master, parte del compenso spettante al LL per l'opera professionale svolta, nel che non è in alcun modo configurabile un accollo cumulativo, tanto meno con riferimento al residuo compenso non ancora corrisposto.
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso principale deve essere rigettato, il che comporta l'assorbimento del secondo motivo dei due ricorsi incidentali, motivo espressamente condizionato all'accoglimento del gravame del LL e comunque riguardante una questione - quella dell'incompletezza dell'opera progettuale fornita dal professionista e, quindi, della sufficienza del compenso già corrisposto - superata dalla ritenuta infondatezza di detto gravame.
Ricorrono le condizioni per compensare tra le parti le spese del presente procedimento, tenuto anche conto del rigetto del primo motivo dei ricorsi incidentali.
P. Q. M.
L A C O R T E
Riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo dei ricorsi incidentali, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo degli stessi ricorsi incidentali.
Compensa tra le parti le spese del procedimento di cassazione. Così deciso in Roma il 12 febbraio 1999.