Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato che proponga l'azione diretta contro l'assicuratore a norma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ha, di fronte all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto nel veicolo del danneggiante a norma dell'art. 7 della legge citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati :
- dott. Angelo GIULIANO Presidente;
- " Francesco SABATINI Consigliere rel. ;
- " Vincenzo SALLUZZO "
- " Bruno DURANTE "
- " Antonio SEGRETO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AS GI, elett. dom. in Roma, viale delle Milizie n.38, presso l'avv. Enzo Liguori, e rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Coppola in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente contro
AT NN e UNIVERSO ASSICURAZIONI s.p.a.
intimati avverso la sentenza n. 1564 in data 3 maggio 1996 del Giudice di pace di Napoli (r.g. n. 2291/95).
Udita nella pubblica udienza del 31 marzo 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Guido Raimondi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di incidente stradale GI AS convenne, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, NN RN e la società Universo Assicurazioni, rispettivamente quali responsabile dell'incidente ed assicuratore della responsabilità civile del veicolo condotto dalla predetta, e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo per effetto del sinistro.
Nella contumacia della RN, con la sentenza, ora gravata, l'adito giudice ha condannato quest'ultima a pagare all'attore la somma di lire 1.500.000, oltre interessi e spese, ed ha invece dichiarato la carenza di legittimazione passiva della società in accoglimento dell'eccezione dalla stessa in tal senso sollevata, " essendo rimasto provato (vedi r.r. della soc. Universo in atti) che la stessa non copriva i rischi derivanti dalla circolazione dell'auto " in questione.
Per la cassazione di quest'ultimo capo della decisione il AS ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi del ricorso - strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente - il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 18 legge n. 990/69, 3 e 4 legge n. 738/78, 2697 c.c. e 24 cost., nonché vizio di motivazione su punto decisivo, e sostiene che l'affermato difetto di legittimazione passiva della società Universo era smentito dal teste Di UI, il quale aveva riferito che l'auto investitrice era garantita da detta società, nonché dalla mancata risposta del legale rappresentante della stessa società all'interrogatorio formale deferitogli.
I motivi - i quali investono la sola posizione processuale della società assicuratrice - sono fondati.
Deve premettersi che nel caso in cui, a seguito di incidente stradale, il danneggiato eserciti, ai sensi dell'art. 18 legge 24.12.1969 n. 990, l'azione diretta contro l'assicuratore, il quale
- come nella specie - neghi il rapporto assicurativo, lo stesso danneggiato, terzo rispetto a tale rapporto, non è normalmente in grado, al fine di contrastare detta eccezione, di produrre in giudizio la polizza assicurativa.
Di qui l'indirizzo giurisprudenziale per il quale, data tale posizione di terzietà, l'onere dell'attore danneggiato di provare la copertura assicurativa del veicolo danneggiante può essere assolto anche a mezzo di testimoni e deve essere diretto a dimostrare che il danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto sul veicolo dell'autore del danno a norma dell'art. 7 legge n. 990/69 (Cass.10.4.1991 n. 3770). Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto non provata la copertura assicurativa sulla sola base di una raccomandata spedita dalla stessa società assicuratrice - atto che, in quanto proveniente da parte in causa, non ha invece dignità di prova - ed inoltre senza tener conto delle acquisizioni della svolta istruttoria. La relativa motivazione è, pertanto, meramente apparente, e come tale viziata, e tale vizio è deducibile in questa sede ancorché trattisi di giudizio di equità (tra le altre, Cass.
1.10.1998 n. 9754). In tal senso il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pace della stessa sede, il quale riesaminerà la questione con piena libertà di giudizio, attenendosi ai criteri, dianzi enunciati, ed all'esito provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di pace di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 31 marzo 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 MAGGIO 1999.