Art. 52.
Lungo i tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovra', occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi,
muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza
massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla piu' vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovra' essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
Lungo i tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovra', occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi,
muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza
massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla piu' vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovra' essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.