CASS
Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2023, n. 19224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19224 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21936/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro Volta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di San Basilio n. 72, presso lo studio dell’avv. Stefano Fedele, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della memoria;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 943/08/17, depositata l’8 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre Oggetto: Tributi - IVA - Plafond mobile - Computo. Civile Sent. Sez. 5 Num. 19224 Anno 2023 Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 06/07/2023 2 Cons. est. G.M. ON 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria ON. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 943/08/17 del 08/03/2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 685/01/15 della Commissione tributaria provinciale di Pavia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Volta s.p.a. (di seguito Volta) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo, con il quale venivano irrogate alla società contribuente anche le relative sanzioni, riguardava un ritenuto utilizzo del plafond mobile oltre i limiti previsti dalla legge, con conseguente illegittimo acquisto di beni in sospensione d’imposta e recupero dell’IVA evasa. 1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che l’Ufficio aveva fondato la ripresa sulla base di un erroneo computo del plafond mobile, calcolandolo alla fine di ogni mese e non già all’inizio del mese. 2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. Volta resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 4. Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 17/05/2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. 3 Cons. est. G.M. ON RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 1 del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. con modif. nella l. 27 febbraio 1984, n. 17, e dell’art. 10 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nella indicazione dei criteri di calcolo del plafond mobile. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per effettuare acquisti in regime di sospensione d'imposta è necessario possedere lo status di esportatore abituale (Cass. n. 15835 del 15/06/2018), che, con riferimento al cd. plafond mobile, si acquisisce allorquando il rapporto tra le operazioni rilevanti ai fini della formazione del plafond registrate nei dodici mesi precedenti (numeratore) e il volume di affari complessivo dello stesso periodo, al netto delle particolari operazioni indicate dalla legge (denominatore), sia superiore al dieci per cento (Cass. n. 3788 del 15/02/2013). 1.3. Nella specie, non è in contestazione che Volta possa operare in regime di sospensione d’imposta, né che il sistema per cui la società contribuente ha liberamente optato a far data da gennaio 2008 sia quello del plafond mobile, ma AE si duole dell’applicazione in concreto del meccanismo previsto dalla legge da parte della CTR. 1.4. In questo senso, il motivo non incorre nel vizio di inammissibilità denunciato dalla controricorrente, atteso che le modalità applicative del regime del plafond implicano il rispetto di precise disposizioni normative. 1.5. Tuttavia, AE indica astrattamente una metodologia di calcolo, sforzandosi di confutare la metodologia di calcolo utilizzata dalla società contribuente, ma non si confronta con il decisum della CTR, la 4 Cons. est. G.M. ON quale evidenzia che: a) i criteri di determinazione del plafond sono stati correttamente indicati da entrambe le parti;
b) l’errore compiuto dall’Ufficio è quello di avere calcolato il plafond alla fine del mese in considerazione e non già al suo inizio. 1.6. In altri termini, il motivo non intercetta il rilievo sub b) formulato dalla CTR, sicché lo stesso si rivela inammissibile, perché non coglie integralmente la ratio decidendi. 2. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.354.230,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 13.000,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 24 novembre 2022.
- ricorrente -
contro Volta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di San Basilio n. 72, presso lo studio dell’avv. Stefano Fedele, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della memoria;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 943/08/17, depositata l’8 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre Oggetto: Tributi - IVA - Plafond mobile - Computo. Civile Sent. Sez. 5 Num. 19224 Anno 2023 Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 06/07/2023 2 Cons. est. G.M. ON 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria ON. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 943/08/17 del 08/03/2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 685/01/15 della Commissione tributaria provinciale di Pavia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Volta s.p.a. (di seguito Volta) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo, con il quale venivano irrogate alla società contribuente anche le relative sanzioni, riguardava un ritenuto utilizzo del plafond mobile oltre i limiti previsti dalla legge, con conseguente illegittimo acquisto di beni in sospensione d’imposta e recupero dell’IVA evasa. 1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che l’Ufficio aveva fondato la ripresa sulla base di un erroneo computo del plafond mobile, calcolandolo alla fine di ogni mese e non già all’inizio del mese. 2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. Volta resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 4. Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 17/05/2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. 3 Cons. est. G.M. ON RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 1 del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. con modif. nella l. 27 febbraio 1984, n. 17, e dell’art. 10 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nella indicazione dei criteri di calcolo del plafond mobile. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per effettuare acquisti in regime di sospensione d'imposta è necessario possedere lo status di esportatore abituale (Cass. n. 15835 del 15/06/2018), che, con riferimento al cd. plafond mobile, si acquisisce allorquando il rapporto tra le operazioni rilevanti ai fini della formazione del plafond registrate nei dodici mesi precedenti (numeratore) e il volume di affari complessivo dello stesso periodo, al netto delle particolari operazioni indicate dalla legge (denominatore), sia superiore al dieci per cento (Cass. n. 3788 del 15/02/2013). 1.3. Nella specie, non è in contestazione che Volta possa operare in regime di sospensione d’imposta, né che il sistema per cui la società contribuente ha liberamente optato a far data da gennaio 2008 sia quello del plafond mobile, ma AE si duole dell’applicazione in concreto del meccanismo previsto dalla legge da parte della CTR. 1.4. In questo senso, il motivo non incorre nel vizio di inammissibilità denunciato dalla controricorrente, atteso che le modalità applicative del regime del plafond implicano il rispetto di precise disposizioni normative. 1.5. Tuttavia, AE indica astrattamente una metodologia di calcolo, sforzandosi di confutare la metodologia di calcolo utilizzata dalla società contribuente, ma non si confronta con il decisum della CTR, la 4 Cons. est. G.M. ON quale evidenzia che: a) i criteri di determinazione del plafond sono stati correttamente indicati da entrambe le parti;
b) l’errore compiuto dall’Ufficio è quello di avere calcolato il plafond alla fine del mese in considerazione e non già al suo inizio. 1.6. In altri termini, il motivo non intercetta il rilievo sub b) formulato dalla CTR, sicché lo stesso si rivela inammissibile, perché non coglie integralmente la ratio decidendi. 2. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.354.230,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 13.000,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 24 novembre 2022.