Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
02 799 /0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEZIONE LAVORO Richiesta copia studio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 26 FEB. 2001 Presidente R.G. n. 9107/98 Dott. Vincenzo TREZZA IL CANCELLIERE Consigliere Dott. Fernando LUPI Cron. 5732 Consigliere Cron. Dott. Giovanni MAZZARELLA Cons. Rel. Ud. 15 novembre 2000 Prof. Bruno BALLETTI CANCELLERIA Dott. Giovanni DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MA RI, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Nappi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Agri n. 1, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro s.p.a. AEROPORTI DI ROMA, in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Consolo presso il 4713 cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Claudio Monteverdi n. 16, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 9505 del 12 novembre 1996-19 maggio 1997 nel giudizio avente il n. di r.g. 30255/9h', Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avvocato Gianfranco Ruggeri (per delega dell'avv. Consolo); PR Udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. il sign. MA LI - dipendente della s.p.a. “Aeroporti di Roma" - conveniva in giudizio la cennata società dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di Roma, esponendo di aver lavorato in modo continuativo a turni avvicendati comportanti abitualmente la prestazione di lavoro notturno e chiedendo il riconoscimento del diritto all'inclusione del compenso per il lavoro A notturno continuativamente prestato nella base di computo della tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché nella retribuzione per ferie ed infortunio. 2 che impugnavaCostituitasi in giudizio la società convenuta integralmente il contenuto dell'avverso ricorso -, l'adito Giudice del Lavoro, con sentenza del 30 aprile 1993, rigettava la domanda attorea e condannava il ricorrente alle spese di giudizio. Avverso tale sentenza proponeva appello il LI e, ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma - quale Giudice del Lavoro di secondo grado - rigettava l'appello e compensava le spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) nella specie deve dirsi accertato che il 2 c.c.n.l. applicabile esclude che nella base di computo degli istituti, dei 1 2 quali si discute (tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento per ferie e per infortunio), sia incluso il compenso per il lavoro notturno organizzato in turni periodici>>; b) sulla cennata interpretazione delle norme contrattuali l'appellante non muove alcuna censura, addebitando esclusivamente al primo giudice di non aver compiuto alcuna indagine circa l'esistenza di norme inderogabili che impongano, con specifico riguardo agli istituti indiretti in questione, di tener conto di una nozione necessariamente onnicomprensiva della retribuzione e che importino, quindi, la nullità delle clausole contrattuali che dispongono in senso contrario>>; c) la domanda del LI di inclusione del computo per il lavoro notturno nella base 3 dei summenzionati istituti appare infondata anche alla luce della disciplina legale richiamata dall'appellante>>. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma ricorre MA LI adducendo a sostegno un unico motivo. La s.p.a. "Aeroporti di Roma" resiste con controricorso, sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con l'unico motivo proposto il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell""accordo interconfederale 27 ottobre 1946", reso efficace erga omnes con d.P.R. n. 1070/1960 e contraddittorietà di PR motivazione censura l'impugnata sentenza: a) per non avere preso in considerazione il cennato “accordo", che aveva previsto la corresponsione della "gratifica natalizia" sulla base della "retribuzione globale di fatto”, nella quale era da comprendere qualsiasi compenso continuativo e, quindi, anche il compenso per “il lavoro notturno” - da considerare non di natura accessoria ma normale a tutti gli effetti e, pertanto, da includere in detto istituto contrattuale - [in tal modo, giova evidenziarlo, limitando l'impugnativa alla mancata inclusione del compenso per il lavoro notturno nella "gratifica natalizia", il ricorrente non ha ulteriormente insistito nell'originaria domanda di inclusione del cennato compenso nella "quattordicesima mensilità" e nei trattamenti per "ferie" e per “infortunio"]; b) per avere, conseguentemente, violato 4 il cennato "accordo” - recepito da una norma delegata ex legge n. 741/1954 ritenendo erroneamente che dovesse considerarsi il - trattamento globalmente corrisposto dalla società datrice di lavoro per tredicesima e quattordicesima mensilità come preteso trattamento di miglior favore e trascurando che ci si trovava di fronte ad una disomogeneità di istituti contrattuali e legali>>. II -. Il cennato motivo si appalesa infondato. Come questa Corte ha statuito in fattispecie perfettamente identica alla presente, la disciplina contrattuale collettiva di diritto ہے comune applicabile al dedotto rapporto di lavoro attributiva, quali - mensilità aggiuntive, sia della tredicesima che della quattordicesima mensilità, e successiva all'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946 recepito dal d.P.R. n. 1070/1960 - deve considerarsi, in ordine al detto istituto delle “mensilità aggiuntive" unitariamente considerato, sostitutiva della normativa contrattuale avente efficacia erga omnes, wel compleme siccome rispetto a questa da ritenersi più favorevole ai lavoratori perchè contenente la previsione della “quattordicesima mensilità”, non prevista, invece, dal cennato accordo interconfederale (così, da ultimo, Cass. n. 14409/2000 e, originariamente, in motivazione Cass. n. 10586/1993). Nel confermare qui la giurisprudenza di questa Corte anche per la parte motiva, si reitera che il Tribunale di Roma ha correttamente 5 ritenuto alla stregua di altro consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3623/1994) - che la maggiorazione retributiva per lavoro notturno periodico in turno, ove prevista dalla contrattazione collettiva come condizione di maggior favore rispetto alla previsione dell'art. 2108 cod. civ., rientra, pur sempre, nella complessiva retribuzione normale, anche se accessoria e tuttavia costante e non accidentale, a fronte di prestazioni sistematiche esse pure normali, onde detto compenso avrebbe dovuto rientrare nella base di computo degli istituti indiretti solo se una norma di legge o della contrattazione collettiva avesse previsto che essi fossero calcolati B con riferimento alla retribuzione normale, dovendo escludersi nel nostro ordinamento la vigenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione. Il Giudice di appello ha, peraltro, ulteriormente considerato che, R R per le voci retributive sulle quali il ricorrente pretende la corresponsione di differenze, il c.c.n.l. di settore non prevede la loro ricomprensione nella base di computo degli istituti indiretti. Particolarmente, quanto alla "tredicesima mensilità", ha rilevato il Tribunale che, seppure l'accordo interconfederale del 1946 faceva riferimento, per tale voce, alla nozione onnicomprensiva di retribuzione (cd. "retribuzione globale di fatto”), doveva rilevarsi che il trattamento di fatto riconosciuto all'appellato era più favorevole di 6 quello previsto dall'accordo essendogli riconosciuta anche una “quattordicesima mensilità”, talchè era consentita la deroga alla norma dell'accordo sui criteri di computo della gratifica natalizia. A tal uopo si ribadisce che, se è esatto il rilievo del ricorrente secondo cui il carattere migliorativo della disciplina collettiva di diritto comune, rispetto a quella resa efficace erga omnes, deve essere valutato complessivamente, ma nell'ambito dei singoli “istituti” (Cass. 7 gennaio 1992, n. 84), non può certo sostenersi che "tredicesima” e "quattordicesima" mensilità siano istituti diversi e, ai fini che qui interessano, incomparabili tra loro, trattandosi di voci retributive PR rientranti nell'ambito delle “mensilità aggiuntive", per cui si appalesa evidente come il riconoscimento successivo di una "quattordicesima mensilità” da parte del contratto collettivo di diritto comune sia da considerare "migliorativo” rispetto alla previsione, da parte del contratto reso efficace erga omnes, della sola tredicesima mensilità. In definitiva, la sentenza del Tribunale di Roma - con cui è stata respinta la domanda di inclusione del compenso del lavoro notturno nella base di calcolo anche in relazione alla disciplina legale richiamata dal LI - non si è posta in contrasto con alcuna norma di legge e la relativa motivazione a sostegno di tale decisione appare congrua ed immune da vizi logici e giuridici, statuendo esattamente al riguardo - vale ribadirlo che la "tredicesima" e la "quattordicesima" mensilità, 7 giustificate dalla medesima causa, rientrano entrambe nel medesimo istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive, con la conseguente deroga in melius per il lavoratore della normativa ex accordo interconfederale del 27 ottobre 1946. III . Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, in quanto, mentre il ricorrente ha riproposto in sede di legittimità solo la complessa questione concernente l'inclusione del compenso per lavoro notturno nella base di calcolo della tredicesima mensilità (rinunziando alle altre questioni relative ai "capi” dell'originaria domanda di inclusione di detto compenso nella base di RR calcolo della "quattordicesima" e delle indennità sostitutiva delle "ferie" e per "infortunio"), la Società controricorrente ha pletoricamente sottoposto alla Corte le integrali difese in precedenza esperite nel giudizio di merito e, quindi, con riferimento anche alle questioni relative ai summenzionati “capi" dell'originaria domanda giudiziale non più controvertiti in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 15 novembre 2000. Il Consigliere estensore Il PresidenteVinceuro Tressa R. Dalit uturion عنها 0/0 I D A 0 , S 1 S O 7 . A L S 5 T T L , R O . A A B ' S N I L E L D P 3 S E 7 A I - IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D T N 8 I S - S G Depositata in Cancelleria 1 O N O 1 oggi, 26 FEB. 2001 P E A S M I E D I G E A A , G D O O E M IL COLLABORATORE E T EMA R L T T T E I DI CANCELLERIA S N R I R A P E I G L S E D L E R E O D